Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo obbligatorio, qualora entro i termini per la convalida la persona arrestata in flagranza sia presentata all'udienza, l'omessa indicazione nel cosiddetto "decreto di presentazione" della data dell'udienza non determina alcuna invalidità del rapporto processuale, in quanto il giudizio si instaura regolarmente con la presentazione diretta dell'arrestato, incombendo sul P.M. soltanto l'obbligo di comunicare al difensore, eventualmente nominato, la data nella quale l'imputato verrà presentato in udienza. Di conseguenza é abnorme, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale il Tribunale dichiari la nullità del decreto di comparizione e disponga la restituzione degli atti al P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4071
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 23893/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di PISTICCI;
nei confronti di:
1) LI AM, N. IL 18/03/1984;
avverso ORDINANZA del 27/05/2005 TRIB. SEZ. DIST. di PISTICCI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo direttissimo a carico di LÌ AM, imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. mod., il Tribunale Monocratico di Matera - Sez. Dist. di Pisticci - con ordinanza del 27/05/2005, rilevato che l'imputato era stato presentato in udienza senza che nel decreto di comparizione fosse indicata la data di tale udienza e che tale omissione comportava la nullità assoluta ed insanabile di tale decreto a norma dell'art. 450 c.p.p., comma 3, ne dichiarava la nullità, disponendo, ai sensi dell'art. 452 c.p.p., la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il quale ne ha chiesto l'annullamento, deducendone l'abnormità, sui rilievi che era stata disposta una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, del modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 13, comma 1, lett. b), della il Pubblico Ministero
procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p.; che, trattandosi di soggetto direttamente presentato in udienza in quanto arrestato in flagranza, nessuna influenza sulla validità degli atti poteva avere il fatto che sul decreto di presentazione non fosse indicata alcuna data;
e che, in ogni caso, essendo stati rispettati tutti i termini fissati dalla legge, il Giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla convalida dell'arresto.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, qualora, come nel caso di specie, entro i termini per la convalida, la persona arrestata in flagranza sia presentata all'udienza per essere sottoposta a giudizio direttissimo obbligatoriamente previsto dalla legge, deve ritenersi regolarmente instaurato il rapporto processuale.
A nulla rileva che nel cosiddetto "decreto di presentazione" sia stata omessa qualsiasi indicazione della data dell'udienza nella quale tale presentazione sarebbe avvenuta, per la semplice ragione che, nel caso di persona arrestata in flagranza o in stato di custodia cautelare, la legge non prevede alcun atto formale di indicazione della data dell'udienza e, con la presentazione diretta dell'arrestato, il giudizio direttissimo si instaura regolarmente, incombendo sul P.M. soltanto l'obbligo di comunicare al difensore, eventualmente nominato, la data nella quale l'imputato verrà presentato in udienza, adempimento che nella fattispecie è stato regolarmente eseguito.
Le norme contenute nell'art. 450 c.p.p., comma 3 e 4, su cui il Giudice monocratico ha fondato la sua decisione, si riferiscono, come si arguisce chiaramente dalla lettera della legge, esclusivamente alla ipotesi in cui l'imputato sia libero, e non riguardano affetto la diversa ipotesi in cui il soggetto sia invece già in vinculis. Anche la giurisprudenza citata dal giudice di merito riguarda chiaramente l'ipotesi dell'imputato che si trovi a piede libero. Il provvedimento del Tribunale, regolarmente impugnato dal P.M., deve pertanto considerarsi abnorme, in quanto, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, è stato emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Ne deriva che l'ordinanza in questione va annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Matera - Sezione Distaccata di Pisticci - per il corso ulteriore. In casi del genere, infetti, la regola della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale rispetto ad ogni attività propulsiva di competenza di altri organi giudiziari, funzionale alla progressione del giudizio, non può valere, e i provvedimenti che contraddicono alle disposizioni contenute in una disposizione di legge sono definibili come abnormi, trattandosi di atti che, per la loro evidente difformità rispetto al normale sistema processuale, esulano totalmente da esso, siccome non consentiti ne' previsti, ed è legittimo il ricorso per Cassazione ad opera delle parti che vi abbiano interesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera - Sezione Distaccata di Pisticci - per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006