Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15430 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 15430/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigo Dott. Vincenzo TREZZ Presidente R.G.N. 3877/00 Consigliere Cron.36019Dott. Donato FIGURELLI Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 17/05/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE2002 2205 MARCHIS, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato ALBERTO BENIFEI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 193/99 del Tribunale di LA -SPEZIA, depositata il 25/05/99 R.G.N. 1329/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BENEFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 maggio 1999 il Tribunale di La Spezia confermava la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro n. 317/96, con cui era stato dichiarato il diritto del sig. MA DA all'inclusione, nel trattamento pensionistico spettante con i benefici combattentistici ex art. 2 legge 336/70, dell'indennità di direzione contrattualmente dovuta ai direttori amministrativi dell'undicesimo livello, anziché del decimo, e quindi la condanna dell'Inps alla ricostituzione della pensione spettante dal 3 gennaio 1992, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Il Tribunale disattendeva la tesi dell'Istituto appellante - secondo cui nella W- retribuzione della classe superiore spettante in forza dei benefici combattentistici non poteva essere compresa la predetta l'indennità, a causa del mancato espletamento delle funzioni cui la medesima è ricollegata - sul rilievo che dalla legge 336/70, che prevedeva la spettanza ai fini pensionistici < della qualifica o classe di stipendio o paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta>>, discendeva logicamente che nel trattamento di quiescenza vanno compresi tutti gli elementi retributivi correlati alla qualifica superiore a quella attribuita, ivi compresa l'indennità di direzione, che spetta per il solo possesso del necessario livello di inquadramento, a prescindere dalle mansioni svolte. Peraltro, aggiungeva il Tribunale, la medesima indennità era pensionabile ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 482/88 e la medesima USL datrice di lavoro l'aveva indicata ai fini del trattamento spettante in virtù dei benefici combattentistici. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso sulla base di un unico complesso motivo. Resiste il Manin con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 336/70 e dell'art. 16 legge 412/91, nonché difetto di motivazione. Sostiene l'Istituto che, per la determinazione della pensione, l'attribuzione della qualifica superiore spettante in forza dei benefici combattentistici, dovrebbe essere limitata alla sola voce stipendiale - con esclusione degli emolumenti accessori connessi alla qualità del servizio effettivamente espletato - per cui la pensione sarebbe già stata correttamente liquidata sulla base della qualifica dell'undicesimo livello, superiore a quella del decimo livello rivestita in servizio, e sulla base della indennità di direzione corrispondente al decimo livello e non all'undicesimo, come erroneamente statuito dal Tribunale. Avrebbero errato il Giudici di merito nel ritenere ricompresi nel trattamento di quiescenza tutti gli elementi retributivi correlati alla qualifica superiore, e quindi anche la superiore indennità di direzione, giacché il conferimento della qualifica superiore ex art. 2 legge 336/70 non avrebbe natura di promozione, ma solo natura fittizia ed una portata limitata agli effetti economici collegati in via automatica all'anzianità, non già a quelli collegati ad un profilo funzionale di posizione, acquisibile solo attraverso pubblico concorso. Né la tesi del Tribunale potrebbe essere avvalorata dal fatto che l'indennità di direzione è pensionabile, avendola esso Istituto pacificamente già inclusa, ma nella misura erogata in costanza di rapporto. L'Inps si duole, altresì, che il Tribunale abbia riconosciuto il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, a cui osterebbe l'art. 16, sesto comma, della legge 412/91. Quanto al primo profilo di censura, la tesi dell'Inps è infondata. In primo luogo la legge del 1970 parla di "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta". L'ampia dizione usata conduce ad escludere che si sia inteso fare il riferimento alla retribuzione 2 tabellare pura e semplice. Lo conferma il disposto dell' l'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, che ne fornisce l'interpretazione autentica, disponendo che < Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta "....si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento " La legge si richiama quindi ad una concezione astratta, ossia ai compensi che spetta secondo la gerarchia del sistema stipendiale, prescindendo dall'esistenza di quelle condizioni che in via generale ne subordinano il conferimento. Si tratta indubbiamente di una fictio iuris rilevante solo ai fini economici, ma che tuttavia vale nella sua interezza: ossia, come deve essere erogato ai fini pensionistici lo stipendio tabellare relativo alla categoria immediatamente superiore a quella posseduta, così devono essere erogate tutte le indennità accessorie che si ricollegano alla medesima categoria superiore, e quindi anche l'indennità di direzione dovuta ai direttori amministrativi di undicesimo livello. Va invece accolto il secondo profilo di censura in relazione all'erroneo cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, non essendovi dubbio che, decorrendo la pensione dal gennaio 1992, sia applicabile il disposto dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991. La sentenza va, dunque, cassata esclusivamente in relazione al regime degli accessori, e poiché si tratta di cassazione per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che sulle differenze pensionistiche spetta al MA, ai sensi del citato art. 16, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si confermano le statuizioni dei gradi di merito quanto al regime delle spese, mentre vengono compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 3 L ESENTE DA IMPOSTA DI BOLI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 53%
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali e, decidendo nel merito, dichiara che spetta al MA sulle differenze pensionistiche la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Conferma per il resto le statuizioni dei gradi di merito anche per le spese. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 17 maggio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Meure Le mo Ѵйсель Учене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 4 NOV 2002 IN CANCELLIERE