Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2000, n. 4068
CASS
Sentenza 18 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive senza la prescritta autorizzazione non costituiscono più reato. Infatti, a norma dell' art. 28 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e salvo diversa normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2000, n. 4068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4068
    Data del deposito : 18 febbraio 2000

    Testo completo