Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15682 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A REPU BBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 156 82 ogg.previdenza Composta dagli I mi Sigg i Magistrati: Presidente R.G.10478/00 Dr. Vincenzo Trezza Consid 11 Ettore Mercurio Putaturo Donati Viscido Ref." Mario Cron.31863 " Donato Figurelli Ud.28/2/2003 " LE PI " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avv.Vincenza Gorga, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
AR RI,elett.dom.in Roma,via Carlo Poma n.1.2, presso lo studio dell'avv.G. Sante Assennato che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del controricorso;
1869 р е ............. CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna in data 6 marzo 2000,n.652 (R.G.N. 223/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/2/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Fabiani e Roberto Amodeo per delega dell'avv. Assennato;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 dicembre 1998 il Pretore del lavoro di Bologna, in accoglimento della domanda proposta da LA PR dell'INPS, accertava il diritto della stessa alnei confronti trattamento di disoccupazione ordinaria per il periodo dal 29 luglio 11 18 settembre 1996, condannando l'Istituto a corrispondere la relativa prestazione. Avverso la decisione proponeva gravame 1'INPS che ribadiva l'insussistenza di uno dei presupposti del diritto preteso,cioè dello stato di disoccupazione involontaria,per svolgere l'assicurata attività lavorativa di carattere continuativo. lle Nella resistenza del PR, il Tribunale,con sentenza del 6 marzo 2000,rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. 2 R Osservava il Tribunale che, nella specie,si configurava un parte dell'anno,erapporto di lavoro parziario, limitato ad una cioè la figura nota come part-time ciclico verticale, per cui l'appellata aveva diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria richiesto per l'anno 1994, in quanto iscritta nelle liste di collocamento. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito l'intimata con controricorso, illustrato da cui ha memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il primo applicazione dell'art.44 del RD n.2270 del 1924 e degli att.45,73,3° comma, 76,3° comma, 77 del RDL n.1827 del 1935, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la decisione pretorile sul riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione, interpretando le anzidette norme nel senso che il legislatore avrebbe fatto riferimento ad uno stato di disoccupazione per mancanza di lavoro e non per risoluzione o cessazione del rapporto. Al contrario, dall'intero quadro normativo che regola la materia si evince che la tutela della disoccupazione è esclusivamente diretta a coloro che non siano più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo, per cui solo in tali ipotesi è garantita al lavoratore la percezione di un reddito necessario ai bisogni della vita,per un periodo predeterminato che si ritiene occorrente per la ricerca di una nuova occupazione. 3 風 Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa n. 1827 del 1935 e applicazione dell'art.76, 1 e 2° comma, del RD ° dell'art.1 DL 29 marzo 1991, n.108, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991,n.169,li sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza sotto l'ulteriore profilo della fittizia equiparazione dell'attività dedotta ad oggetto del contratto part-tine verticale alle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. Entrambi i motivi vanno accolti perché fondati. In subiecta materia la Corte Suprema, a Sezioni Unite,con - che insentenza del 6 febbraio 2003, n.1732 questa sede va ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno nel comporre il contrasto insorto all'interno della sezione lavoro, ha affermato il principio secondo cui ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo c.d. verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che tale tipo dila stipulazione di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa,con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Le Sezioni Unite hanno operato una completa ed articolata ricostruzione della nozione di disoccupazione involontaria два rilevandone la variabilità, nonostante l'identificazione di alcuni per stabili connotati per prassi amministrativa e giurisprudenza, siccome rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.Tali scelte vengono rilette attraverso l'esame delle sentenze della Corte Costituzionale nn.160 del 1974 (in tema di disoccupazione conseguente al periodo di sosta o di stagione morta) e 132 del 1991 (in tema di lavoratrici madri con contratto a tempo parziale di tipo verticale su base annua).Da tali sentenze discenderebbe, ad avviso della sentenza n.1141 del 1999 della Sezione lavoro della Corte, un generale principio di tutela previdenziale nel caso di stato inattività durante le stagioni morte.Tale principio non è però le quali,parallelamente, hanno condiviso dalle Sezioni Unite contenuti concettuali dellaricognizione dei realizzato una nozione di lavoro a tempo parziale, già determinato n.726 del 1984 pervenendo, attraverso un dall'art.5, comma 1, d.
1. dettagliato esame degli artt. 40 del capo I del rdl n.1827 del 1935 e 76 del capo IV del medesimo rdl n.1827,a conclusioni difformi rispetto a quelle tratteggiate dalle sentenze nn.37 6 del 2000,2802 e 2804 del 2001,oltre che dalla sentenza n.1141 del 1999.Le stesse hanno così affermato che:i periodi di pausa del part time verticale non integrano alcuna delle ipotesi individuate di disoccupazione involontaria;
la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria,ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dalla espressione "lavoratori disponibili a svolgere...",contenuta nell'art.5,comma 1, legge n.726 del 1984 mentre nel settore del pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo parziale è del dipendente, ai sensicondizionata alla sola domanda dell'art. 1, comma 58,della legge n.662 del 1996. E se vero che talvolta la volontà del lavoratore, che sceglie il tempo parziale, è condizionata dalle oggettive della prestazione, così come avviene nellecaratteristiche lavorazioni stagionali,è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente amministrazione (cfr. art.76, secondo specificate dalla pubblica comma, rdl n.1827 del 1935), ossia non aumentabili a volontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale siccome rimessa alla volontà privata è suscettibile di estensione illimitata. Parimenti illimitati sono i casi di lavoro a tempo non pieno, per i quali non risulta essere ipotizzato l'indennizzo del tempo di inattività, come nel caso del lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale oppure del cosidetto lavoro ripartito. Ciò comporta la non estensibilità ad essi in via analogica della disciplina della disoccupazione per i contratti stagionali, non tanto per il carattere eccezionale di questa disciplina (art.14 delle preleggi), quanto per la mancanza di "eadem ratio". Né alla stregua di tale interpretazione, sussistono profili di della normativa in materia (artt.45,73,76 e 77incostituzionalità 6 RD.L.vo n.1827 del 1935 e artt. 4 e 9 del D.L.vo n.61 del 2000),per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Dalle esame complessivo della sentenza n.1732 del 2003 emerge, infatti, che le Sezioni Unite hanno compiutamente valutato le questioni in oggetto, sul rilievo che è rimesso al legislatore scegliere se e in che modo favorire la conclusione dei di contratti a tempo parziale (esigenza accentuata dall'art.1 della direttiva comunitaria n.81 del 1997 nonché dalla Corte Costituzionale con sentenza n.202 del 28 maggio 1999), in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione, il cui pericolo è stato segnalato dalla dottrina. Così come è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e perciò non può risultare da automatiche estensioni per analogia in delle leggi vigenti, la sede di interpretazione-applicazione costruzione di trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno,propria di chi fruisca di un'occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo. - sempre secondo le Sezioni Unite È indicativo del resto - che il sopravvenuto d.lgs. n. 61 del 2000, nel dare una nuova disciplina del contratto a tempo parziale, abbia esteso ad esso alcuni benefici del contratto a tempo pieno (art. 4) e detti la disciplina previdenziale (art. 9), senza tuttavia dare una particolare tutela contro la disoccupazione parziale.Esso ha andi 7 R abrogato espressamente l'art.5 d.l. n.726 del 1984 (art.11 lettera a) così non prevedendo l'iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi del comma 1° dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito, rigettando la domanda di LA PR. Sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo. Roma, 28 marzo 2003 Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Tressa или Wove IL CANCELLIERE C Depositato in Cancelleria A M E CA gagi, 20 OTT 2003 R P U S CANCELLIERE CarxElle 0 08