Sentenza 20 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10639 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
1 0639/02 INN ED PORNOIR MANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento compenso SEZIONE TERZA CIVILE per mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto PREDEN R.G.N. 1115/00 Presidente Dott. Fabio MAZZA Consigliere Consigliere Cron. 28245 Dott. Giovanni Battista PETTI 2182 Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE - - Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sele sul ricorso proposto da: per dirit 255 2.2 LUG. 2002 VA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELE GRANARA, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
IMMOBILIARE C.- SAS IN LIQ;
intimato avverso la sentenza n. 282/99 del Tribunale di CHIAVARI, emessa il 25/5/99, depositata il 08/07/99; 2002 RG. 519/1997, 487 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI (per delega Avv. Enrico Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.12.1995 1' Immobiliare C. sas conveniva davanti al Pretore di Chiavari - Sez. dist. di Sestri Levante NO AT per il pagamento della somma di L. 14.280.000, quale dy compenso per l'attività di mediazione svolta a favore dello stesso. Esponeva di avere messo in contatto il NO con tali AC, proprietari di un apparta- mento in Rapallo, alla Via Emiliani 33, dai quali aveva ricevuto nel settembre 1994 l'incarico di reperire un acquirente dell'appartamento stesso. Aggiungeva che, dopo che il NO aveva visionato l'immobile e 10 aveva trovato di suo gradimento, insistendo tuttavia perché gli venisse procurato anche un posto auto, a di- stanza di qualche tempo aveva appreso che il medesimo NO, che non si era fatto più sentire, aveva ac- quistato l'appartamento per il prezzo di I... 400.000.000. 2 Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda, deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti con la società attrice, ma di avere contattato direttamente il proprietario dell'immobile, AC LO, e di avere visionato l'appartamento per due volte previ appuntamenti telefonici intervenuti diret- tamente con il proprietario. Deduceva, inoltre, di ave- re convenuto il prezzo e le modalità di vendita anche con il figlio di AC e di avere stipulato il pre- liminare con l'assistenza del geom. Rivieccio. Espletate le prove orali, l'adito Pretore con sen- tenza del 10.5.1997 accoglieva la domanda. La decisione veniva confermata dal Tribunale di th Chiavari con sentenza dell'8.7.1999. Per la cassazione di detta sentenza lo stesso VA RI AT ha proposto ricorso affidato ad un unico sas in li- articolato motivo. L'intimata Immobiliare C. quidazione non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, il ricorrente lamenta la diversa valutazione delle prove delle parti data dal giudice d'appello. In particolare si duole della valutazione delle dichiara- 3 - - zioni di AC LO e di quelle dei testi Tacchi- no NO e RI IA UN, nonché per avere il Tribunale ritenuto irrilevante, ai fini della atten- dibilità della teste AN, la posizione lavorativa della stessa, quale dipendente della società attrice, e di non aver fatto menzione del motivo di appello con cui esso NO denunciava la estraneità dei testi TI e AN alla vicenda di cui è causa. La doglianza non può trovare accoglimento. E' principio di diritto che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre а de fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento ma non a discutere ogni sin- golo elemento né a confutare tutte le deduzioni avver- se. Nella specie i giudici di merito hanno, dunque, adeguatamente motivato la propria decisione allorchè, rispetto alle risultanze testimoniali cui fa riferimen- to il ricorrente in questa sede, hanno evidenziato l'assenza di interesse della teste AN, dipendente della società Immobiliare C. all'epoca dei fatti, ad affermare circostanze contrarie al vero, in quanto re- 4 tribuita con stipendio fisso e non a provvigione, oltre ad essere, le dichiarazioni della stessa, immuni da contraddittorietà e а concordare con quelle del teste TI. La AN, d'altronde, aveva accompagnato il No- vaRI e la convivente RI nella visita ai fini dell'acquisto dell'appartamento del AC, ciò che nell'iter logico del giudice a quo, ancorchè questi non abbia fatto menzione del relativo motivo di gravame (che, peraltro, non viene specificamente riprodotto in ricorso, in ossequio al principio dell'autosufficienza di tale mezzo d'impugnazione), ha evidentemente portato ad escludere che detta teste, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, fosse estranea alla conoscenza della vicenda di cui è causa e, di conseguenza, per de quanto più rileva, all'attività di mediazione della agenzia immobiliare. Per altro verso, del resto, il Tribunale, con insindacabile apprezzamento, ha giudica- to la circostanza relativa alla mancata messa in rego- la, quale dipendente, della AN, da parte dell'agenzia immobiliare, non di rilevanza tale da infi- ciarne l'attendibilità come teste. Della deposizione del teste TI, a sua volta, il giudice d'appello ne ha evidenziato la linearità con quella della Zammi, nonché, anche in questo caso, la conoscenza diretta dei fatti da parte del medesimo, per 5 - avere il detto teste ricevuto da IN NO e dai genitori di questi l'incarico di vendita dell'appartamento in argomento. Lo stesso giudice ha, poi, adeguatamente spiegato le ragioni della contraddittorietà caratterizzante l'atteggiamento processuale di AC LO e della non credibilità e concordanza della versione dei fatti fornita dallo stesso AC LO e dal figlio Ste- fano e da RI IA UN. In particolare, ha tutt'altro che riconosciuto che il RI sia stato informato da un vicino di casa della messa in vendita dell'appartamento predetto, rilevando, viceversa, come la relativa asserzione fosse assolutamente generica e priva di un qualche riferimento specifico all'individuazione di una data persona, non senza al- tresì considerare ha soggiunto che nessuno dei te- sti indotti dal convenuto aveva saputo chiarire speci- ficamente come sarebbe avvenuto l'asserito approccio fra le parti. La doglianza del ricorrente si sostanzia, dunque, in una critica del giudizio in sé del giudice di meri- to, non in una censura attinente al profilo logi- co/formale della motivazione, risolvendosi, così, nella pretesa ad una nuova (e diversa) valutazione dei fatti, inammissibile in questa sede. 6 — Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle spese del giudizio di Cassazion e non avendo con- troparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso il 21.2.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jonałodonato Calabrese IL CANCELLIERE CI Dott.ssa IA Alle Depositata in Cancelleria Oggi,20.07.02 IL CANCELLE É C1 Dott.ssa IA Aiello 109T12911 45ST le,66 TOT. 149,77 8065 6,0 155177 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia deile Entrate di Roma 211 11-1-2012 serie 4 al n. 1843 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 de 30/5/2002) 7