Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica - rilevato che dall'istruzione dibattimentale erano emersi fatti nuovi in aggiunta a quelli originariamente contestati, senza essere ad essi connessi, a norma dell'art.12, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. - dispone la trasmissione di tutti gli atti del processo al P.M., sia perché si tratta di ipotesi non prevista dall'ordinamento giuridico, sia perché in tal modo si determina, in relazione ai reati per i quali sia stata validamente esercitata l'azione penale e che abbiano formato oggetto delle originarie contestazioni, un'inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari. La trasmissione degli atti al P.M. può riguardare esclusivamente i fatti nuovi e l'ordinanza che la dispone non è altro che lo strumento previsto dalla legge per rendere effettivo l'obbligo del P.M., ex art.518, comma 1, cod. proc. pen., di procedere nelle forme ordinarie in riferimento ai fatti nuovi emersi dal dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele Leonasi Presidente
dott. Adolfo Di Virgino Componente
dott. Francesco Serpico "
dott. Saverio Mannino "
dott. Vincenzo Rotundo "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Chieti;
Avverso l'ordinanza in data 30 novembre 2001 del Tribunale di Chieti;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Loris D'Ambrosio, con le quali si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO
Con ordinanza in data 30 novembre 2001 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento a carico di ER ZO ed LE NE AL, imputati il primo dei reati di cui agli artt. 570, secondo comma, n. 2, e 81 cpv., 612 c.p. e la seconda del reato di cui all'art. 594 c.p., rilevava che dalla istruttoria dibattimentale erano emersi "fatti del tutto nuovi rispetto a quelli oggetto di contestazione" e che in tali fatti non necessariamente si evinceva "il vincolo di connessione agli odierni capi di imputazione", e, in applicazione degli artt.518 e 521, comma 2, c.p.p., disponeva "la trasmissione degli atti acquisiti all'odierno dibattimento alla Procura per la verifica di eventuali nuove contestazioni", con "remissione ai P.M. dell'intero procedimento".
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Chieti, chiedendone l'annullamento con rimessione degli atti al Tribunale di Chieti per la celebrazione del dibattimento.
In particolare, il ricorrente rileva che l'ordinanza censurata costituirebbe un provvedimento abnorme, stante l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la restituzione degli atti al pubblico ministero dopo che l'azione penale era stata esercitata. Nel provvedimento impugnato, infatti, si affermerebbe che i fatti nuovi emersi in dibattimento, per i quali dovrebbe essere esercitata l'azione penale, non presenterebbero profili di connessione con le imputazioni contestate: conseguentemente il giudice avrebbe dovuto definire il processo, pronunciando sentenza per i fatti rubricati, e contestualmente trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni in ordine alla nuova fattispecie emersa a seguito del dibattimento.
DIRITTO
II ricorso è fondato.
Con l'ordinanza censurata il Tribunale di Chieti, rilevando che dalla istruttoria dibattimentale erano emersi fatti "del tutto nuovi rispetto a quelli oggetto di contestazione" e non a questi connessi, ha disposto la trasmissione degli atti relativi all'intero procedimento al pubblico ministero in applicazione degli artt. 518 e 521, comma 2, c.p.p. In primo luogo va precisato che quest'ultima disposizione (l'art.521. comma 2) non è applicabile quando, come nella specie, si è in presenza di un fatto nuovo emergente dal dibattimento, ma soltanto nei casi in cui il giudice accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata a norma degli artt.516, 517 e 518, comma 2.
La locuzione "fatto nuovo" di cui all'art.518 c.p.p. denota invece un accadimento del tutto difforme da quello contestato, accadimento in riferimento al quale sono emerse in dibattimento accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio (Cass. 14 marzo 1994, Mangiapia;
25 agosto 1998, Capano). In presenza di un "fatto nuovo", se ricorre uno dei casi previsti dall'art.517 c.p.p. (reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), o circostanza aggravante emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale e dei quali non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio) il pubblico ministero provvede alla loro contestazione all'imputato, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
Al di fuori di questi casi, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie (art.518, comma 1, c.p.p.). Solo se il pubblico ministero ne fa richiesta, se vi è consenso dell'imputato presente e se non ne deriva pregiudizio per la speditezza del procedimento, il presidente può autorizzare la contestazione nella medesima udienza (ari 518, comma 2, c.p.p.).
Conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, dalla istruzione dibattimentale siano emersi fatti nuovi che si aggiungono a quelli originariamente contestati senza essere ad essi connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero non può che riguardare esclusivamente i fatti nuovi e la ordinanza che la dispone si atteggia come lo strumento apprestato dalla legge per rendere effettivo l'obbligo del pubblico ministero, sancito all'art. 518 comma 1, c.p.p. di "procedere nelle forme ordinarie". L'ordinanza censurata è, quindi, legittima nella parte in cui si limita a disporre "la trasmissione degli atti acquisiti all'odierno dibattimento alla Procura per la verifica di eventuali nuove contestazioni", costituendo una sorta di sollecitazione perché il pubblico ministero si attivi nelle forme ordinarie in riferimento ai fatti nuovi emersi dal dibattimento. Tale ordinanza è invece da considerare abnorme, nella parte in cui dispone la trasmissione all'ufficio di Procura di tutti gli atti del processo, sia perché si tratta di ipotesi assolutamente non prevista dall'ordinamento giuridico, sia perché in tal modo si determina, in relazione ai reati per i quali era stata validamente esercitata l'azione penale e che formavano oggetto delle originarie contestazioni, una inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari.
L'ordinanza oggetto di ricorso deve, quindi, essere annullata senza rinvio in parte qua e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nella parte in cui dispone la trasmissione al pubblico ministero dell'intero procedimento, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2003.