Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e debba procedersi alla sua audizione da parte del locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, cod. proc. pen., non è necessaria, per l'avviso al difensore, l'osservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma primo dello stesso articolo (e neppure, ove si tratti di appello "de libertate", di quello di tre giorni, previsto dal comma ottavo dell'art. 309 cod. proc. pen., non facente parte di quelli richiamati dal comma secondo dell'art. 310 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere necessario e sufficiente, in difetto di specifica previsione, che l'avviso sia dato con anticipo tale da consentire comunque al difensore la possibilità di intervenire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto sufficiente un anticipo di poco meno di 24 ore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2006, n. 35866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35866 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 20/09/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 843
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 21115/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL HT IN, n. a Guirat (Pakistan) il 25.2.1955;
avverso l'ordinanza in data 21.4.2006 del Tribunale di Trento, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal predetto imputato avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trento in data 18.3.2006, che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere proposta dal medesimo AL HT. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Trento ha rigettato l'appello proposto da AL HT IN avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trento in data 18.3.2006, che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere proposta dal medesimo imputato.
L'ordinanza ha osservato che in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello imputato si è formato il giudicato endoprocessuale e che, peraltro, le allegazioni della difesa sono le stesse già poste a fondamento delle precedenti istanze;
che inoltre, con riferimento al venir meno delle esigenze cautelari, per essere tornate in Pakistan le figlie minori dell'imputato unitamente alla madre, la documentazione depositata non è idonea a dimostrare tale assunto, trattandosi della fotocopia di un fax asseritamene proveniente dal Pakistan e non di documentazione contenente un'attestazione delle autorità consolari. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, il quale, premesso, tra l'altro, che sui gravi indizi di colpevolezza neppure può ritenersi formato il cosiddetto giudicato endoprocessuale, denuncia il provvedimento per violazione di legge e vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 3, art. 309 c.p.p., comma 8 e art. 310 c.p.p. in relazione al mancato rispetto del termine di (almeno) tre giorni per l'avviso al difensore e la totale carenza di motivazione della ordinanza impugnata su tale eccezione. Si osserva che l'esame per rogatoria dell'indagato, che ne aveva fatto richiesta, detenuto fuori del circondario del Tribunale, fa parte integrante del procedimento camerale, sicché l'omesso avviso al difensore dell'espletamento di detto atto è causa di nullità del procedimento.
Si osserva, inoltre, che in tal caso il difensore deve ricevere avviso della rogatoria dieci giorni prima del suo espletamento, se si ritiene applicabile il termine previsto dall'art. 127 c.p.p., o almeno tre giorni prima, se si ritiene applicabile il più breve termine previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 8. Si deduce, quindi, che nel caso in esame il difensore è stato avvisato meno di ventiquattrore prima dell'espletamento della rogatoria con la conseguente nullità dell'atto; nullità che è stata ritualmente eccepita nel procedimento camerale, mentre l'ordinanza non si è pronunciata in ordine alla stessa. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. d), nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in punto di valutazione delle prove attestanti il venir meno delle esigenze cautelari.
Si osserva che la richiesta di revoca della custodia in carcere era stata fondata su vari elementi afferenti al venir meno delle esigenze cautelari, quali la chiusura delle indagini ed il fatto che la famiglia dell'indagato era rientrata in Pakistan;
fatto provato da una lettera autografa delle figlie di quest'ultimo HT IA e ZU HT e da un fax delle medesime provenienti da detta nazione.
Si deduce, quindi, che l'ordinanza ha omesso di valutare le citate circostanze dedotte dall'imputato a sostegno del venir meno delle esigenze cautelari, nonché di valutare la documentazione prodotta a dimostrazione del fatto che la famiglia dell'indagato è rientrata in Pakistan, disattendendo illogicamente il valore probatorio della documentazione esibita.
Il ricorso non è fondato.
Osserva preliminarmente la Corte che il rilievo contenuto nella parte espositiva del ricorso, afferente alla mancata formazione del giudicato endoprocessuale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame, sicché la censura sul punto si palesa inammissibile, in quanto carente dei requisiti di specificità richiesti per la formulazione dei mezzi di impugnazione dall'art. 581 c.p.p.. Si rileva, quindi, in ordine al primo motivo di gravame che effettivamente l'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'esame per rogatoria dello indagato, per non essere stato dato tempestivo avviso al suo difensore, e su quella consequenziale del procedimento camerale. Detta eccezione è, però, infondata e, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere integrata con i rilievi che seguono.
L'art. 310 c.p.p., nel fissare le modalità di svolgimento del procedimento di appello, da un lato richiama l'art. 127 c.p.p. e dall'altro stabilisce che si applicano le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 7, ma non anche il comma 8. Sicché l'avviso dell'udienza camerale nel procedimento di appello deve essere notificato allo imputato ed al suo difensore, rispettando il termine di almeno dieci giorni prima, stabilito dall'art. 127 c.p.p., comma 1, e non quello di tre giorni stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 8.
Negli stessi termini, peraltro, si è già pronunciata questa Suprema Corte, affermando che: "Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal g.i.p. in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza è quello generale di dieci giorni stabilito dall'art.127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310 c.p.p., comma 2, - e non già quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309 c.p.p., comma 8, peraltro non richiamato dall'art. 310 c.p.p., comma 2: l'inosservanza di detto termine comporta la nullità dell'udienza ex art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 179 c.p.p., comma 1" (sez. 6^, 200301806, Marino, RV 223232). Ciò premesso, si deve, però, rilevare che il termine di dieci giorni per consentire all'imputato ed al suo difensore di predisporre le proprie difese è previsto esclusivamente con riferimento all'udienza camerale e non anche per l'esame dell'imputato, che ne abbia fatto richiesta, detenuto o internato in un luogo posto al di fuori del circondario del giudice;
esame da espletarsi, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 3, tramite rogatoria al magistrato di sorveglianza competente.
Per l'espletamento di detta rogatoria, quindi, non è previsto alcun termine a difesa, ne' può applicarsi analogicamente quello di dieci giorni previsto per l'udienza camerale, ne' tanto meno quello di tre giorni previsto per il procedimento di riesame, non richiamato dall'art. 310 c.p.p.. Non sussiste, infatti, alcuna identità di ratio legis tra la previsione afferente alla concessione del termine necessario per consentire alle parti di predisporre le difese per l'udienza camerale e il termine necessario per consentire al difensore di essere presente all'esame dell'indagato.
Peraltro, se il legislatore avesse voluto far applicare lo stesso termine in entrambi i casi avrebbe dovuto prevedere necessariamente il differimento dell'udienza camerale, mentre l'art. 127 c.p.p., comma 3, dispone solo che l'interessato deve essere sentito prima di detta udienza.
In mancanza di statuizioni in ordine al termine con cui deve essere dato avviso al difensore dello espletamento della rogatoria deve, pertanto, ritenersi applicabile il principio della tempestività di detto avviso, nel senso che lo stesso è valido ed efficace se è stato tale da consentire al difensore di intervenire al compimento dell'atto.
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, risulta che il difensore è stato avvisato a mezzo fax il giorno 18.4.2006 alle ore 10,10 per consentirgli di essere presente all'espletamento della rogatoria da effettuarsi il giorno 19.4.2006 alle ore 9,30.
Il termine di poco meno di ventiquattrore concesso al difensore per partecipare all'atto deve, pertanto, ritenersi sufficiente ad assicurare detta partecipazione all'espletamento della rogatoria, mentre, peraltro, il ricorrente non si duole del fatto che a causa della brevità di tale termine non è stato possibile l'intervento del difensore, ma solo del mancato rispetto del diverso termine, che si afferma erroneamente essere stabilito dalla legge. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva è del tutto errato, in quanto l'art. 606 c.p.p., lett. d) si riferisce alle prove da assumersi in dibattimento.
Peraltro, il Tribunale della libertà ha escluso il venir meno delle esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale nei confronti dell'indagato con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, considerata, tra l'altro, la effettiva carenza di adeguato valore probatorio dei documenti prodotti dall'istante al fine di accertare le circostanze che si intendevano provare tramite la loro esibizione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006