Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
La remissione di querela non può essere sottoposta a termini o a condizioni, sì che è inefficace la remissione cui sia stata apposta la condizione consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 16014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16014 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 732
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 040072/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO ON n. il 20/03/1962;
avverso sentenza del 15/07/2004 Corte d'Appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. D'Angelo che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TO NI è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Potenza per lesioni volontarie.
La corte d'appello confermava, osservando che il negozio di transazione stipulato fra l'imputato e la parte lesa contiene una remissione di querela, subordinata al soddisfacimento delle clausole enunciate, che non risultano rispettate. La remissione stessa è stata, dunque, sottoposta a condizione ed è improduttiva di effetti ala stregua del dettato dell'art. 152, c. 4^ c.p. - Ricorre la difesa, che ribadisce che l'intervenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere e denuncia poi vizio di motivazione sotto forma del travisamento di fatto. A tale proposito, poi, richiama la sentenza di questa Corte (sezione quarta) in data 2/06/2000, ric. Attaguile, secondo la quale non è necessario che il vizio sia desumibile dal provvedimento impugnato, ben potendo il giudice di legittimità accedere agli atti contenenti le risultanze che la parte assume essere state travisate. - Le censure sono manifestamente infondate.
La remissione di querela, processuale o extraprocessuale, non tollera l'apposizione di termini o condizione, salvo quelle espressamente previste dalla legge. L'atto di transazione intercorso fra imputato e p.l. è stato ineccepibilmente interpretato dal giudice di merito, che ha rilevato l'apposizione della condizione illegittima, che inficia la remissione (consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno). - Il vizio di motivazione, in sede di legittimità può essere rilevato solo in quanto risulti dal testo del provvedimento impugnato;
è da escludere, pertanto, la rilevabilità "ab extrinseco" del vizio anzidetto, mediante raffronto e comparazione fra la motivazione del provvedimento impugnato ed il materiale istruttorio cui essa inerisce (cass., 26/11/93, Contessa). Nè a diversa conclusione perviene la pronuncia evocata dal ricorrente in maniera impropria. Essa risulta, infatti, conforme a S.U., 30 aprile 1997, Dessimone, secondo la quale perché possa essere conoscibile dalla Corte di legittimità il vizio di travisamento del fatto, occorre che il ricorrente fornisca dimostrazione dell'avvenuta rappresentazione al giudice d'appello degli elementi dai quali lo stesso avrebbe dovuto rilevare il travisamento stesso sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati. Vero è che nella specie il dedotto vizio dissimula la censura alle opzioni probatorie correttamente compiute dal giudice di merito sulla scorta delle emergenze di prova, con argomentazioni esenti da vizi di sorta. La censura esorbita, pertanto, dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per attingere i contenuti fattuali della decisione impugnata. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005