Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri).
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La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
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La massima In tema di abuso di ufficio, la novella di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modif., dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , lì dove ha ristretto l'ambito applicativo del reato, richiedendo l'inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, non riguarda la condotta di abuso che si realizza mediante la violazione dell'obbligo di astensione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2021 , n. 7007 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 46071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46071 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
46 0 7 1 / 1 5 71 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1068 Giovanni Conti -Presidente - Carlo Citterio PU - 22/7/2015 Giorgio Fidelbo Relatore- R.G.N. 17368/15 Stefano Mogini Benedetto TE Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ZI RC, nato a [...] il [...]; 2) ET LA, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza del 20 novembre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avvocato Emidio Attavilla, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Gianfranco Iadecola, difensore di LA, nonché gli avvocati sco Luca Balestrieri e Francesco De Feis, difensori di RC, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Er RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa il 26 giugno 2013, a seguito di giudizio abbreviato, con cui il G.u.p. del locale tribunale ha ritenuto ZI RC e ET LA responsabili del reato di cui all'art. 319-quater c.p., così riqualificata l'originaria contestazione di concussione, ribadendo anche la pronuncia sulle pene accessorie e le statuizioni civili. Secondo l'accusa, recepita dai giudici di secondo grado, ET LA, nella sua qualità di giudice del Tribunale civile di Taranto e assegnatario del procedimento civile avente ad oggetto una richiesta di sequestro ante causam della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. nei confronti di IG ON, e ZI RC, quale intermediario e autore materiale della richiesta concussiva, avrebbero costretto IG ON a promettere il versamento di euro 8.000 a titolo di "tangente" per l'esito favorevole del procedimento civile, somma parzialmente corrisposta dal ON che nel frattempo aveva denunciato i fatti - ai Carabinieri nella misura di euro 4.000 allo RC, che provvedeva a - corrisponderne la metà al LA.
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. L'avvocato Carlo Petrone, difensore di LA, ha dedotto quattro motivi, che di seguito si enunciano ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. Con il primo motivo si fa valere il vizio di motivazione della sentenza, che ha omesso di prendere in esame una serie di deduzioni difensive tra cui le censure sulla ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dal ON, nonché le critiche alla ricostruzione dei fatti che non tengono conto degli elementi a favore del LA, il quale non è stato mai diretto interlocutore in nessuno dei dialoghi intercettati. In questo stesso motivo si rileva la illogicità della motivazione là dove non desume l'estraneità del LA alla vicenda dal fatto che né il DE (coimputato in seguito assolto) né lo RC abbiano mai contattato telefonicamente il magistrato, del quale non sono stati neanche in grado di fornire un numero telefonico di riferimento, omettendo ogni considerazione anche sulla circostanza che lo RC non è stato in grado di soddisfare la richiesta di ON di incontrare il LA, fatto che ам 2 avrebbe giustificato la tesi di un millantato credito da parte dello RC. Anche la ricostruzione della reazione del LA al momento dell'arresto in flagranza viene sottoposta a critica, evidenziando l'assoluta divergenza tra quanto dichiarato dai coimputati e dalla polizia giudiziaria: nel ricorso si sostiene che dalle convergenti dichiarazioni dei coimputati risulta che il LA rifiutò la busta con il denaro offertagli dallo RC, che evidentemente stava compiendo un tentativo di corruzione, mentre la tesi secondo cui in quel momento avrebbe ricevuto parte della tangente concordata non trova alcuna giustificazione probatoria. Con il secondo motivo si sostiene che le risultanze probatorie, in particolare le modalità paritarie dei contatti tra RC e ON in vista di un accordo condiviso, avrebbero dovuto condurre ad ipotizzare il tentativo bilaterale di corruzione, per cui i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti nell'alveo del combinato disposto degli artt. 56 e 318 c.p. Con il terzo motivo si rileva che ove la Corte d'appello avesse ritenuto di : condividere l'impostazione accusatoria basata sul diretto coinvolgimento del LA nella trattativa illecita proposta dallo RC avrebbe dovuto inquadrare la sua condotta nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 comma 3 c.p. Infatti, ove si ritenga il coinvolgimento diretto del LA, si sarebbe dovuto tenere presente che lo stesso si è solo limitato a sollecitare una dazione in denaro senza mai abusare dei propri poteri o qualità e che ON non ha mai subito una qualche forma di pressione psicologica, limitandosi a simulare l'accettazione della proposta offertagli. Con il quarto motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 319-quater c.p. nella forma del reato consumato, mentre si sarebbe dovuto correttamente ritenere il tentativo di induzione indebita, in considerazione del fatto che ON, sin dai primi incontri con lo RC, si è sempre mosso con l'intento di smascherare i soggetti che gli stavano proponendo accordi illeciti, munendosi di registratore, per poi denunciare tutto ai Carabinieri. In altri termini, il reato non si è consumato in quanto il soggetto passivo ha accettato la proposta al solo scopo di favorire la prosecuzione delle indagini per la cattura dei responsabili. : Successivamente sono state depositate note difensive, in cui si ribadiscono i motivi già proposti nel ricorso e, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 322 3 ۹۹ comma 3 c.p., che si ritiene debba applicarsi alla fattispecie in esame, si sottolinea come il fatto che l'istigazione alla corruzione inerisca ad un procedimento civile e quindi abbia ad oggetto gli atti giudiziari di cui parla l'art. 319-ter c.p., che però non è richiamato dall'art. 322 c.p., comporti che il reato debba essere punito con le sanzioni previste per l'istigazione alla corruzione propria ed impropria.
2.2. Gli avvocati Luca Balistreri e Luca De Feis, nell'interesse di RC, hanno dedotto quattro motivi, che di seguito si enunciano ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. Con il primo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto consumato il reato di induzione abusiva di cui all'art. 319-quater c.p., ritenendo che l'accettazione non vi sarebbe stata, nemmeno il 9.3.2012, in quanto in tale data il ON aveva presentato giorno prima la denuncia ai Carabinieri. Con il secondo motivo, collegato al primo, si rileva l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il reato di induzione indebita andava configurato nella forma del tentativo. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione della sentenza per non aver offerto alcuna risposta alla richiesta della difesa di qualificare i fatti contestati nel reato di cui all'art. 322 c.p. In particolare, si sostiene che la vicenda avrebbe dovuto rientrare nell'ambito della istigazione alla corruzione tentata, in quanto la promessa sarebbe avvenuta solo successivamente alla presentazione della denuncia da parte del ON. Con il quarto motivo si denuncia il travisamento delle prove, per avere la Corte d'appello ricondotto l'evento del ripensamento del LA ad una tesi : "intempestiva ed autoreferenziale" manifestata dallo RC in sede di dichiarazioni spontanee, laddove tale circostanza risulta dalla trascrizione della conversazione avvenuta il 12.3.2012. CONSIDERATO IN DIRITTO :
3. La ricostruzione dei fatti operata in sentenza appare logica e coerente, fondata su solidi elementi di prova, sicché devono ritenersi infondati i motivi dedotti dai ricorrenti con cui si denunciano, sotto diversi profili, vizi della motivazione. яя 4 3.1. La Corte d'appello ha innanzitutto proceduto ad esaminare le dichiarazioni di IG ON, cioè della persona offesa costituitasi parte civile, fonte di accusa, e le ha ritenute pienamente credibili e attendibili, in quanto "non ispirate da alcun intento calunniatorio" e caratterizzate da "contributi narrativi precisi, orientati nel tempo e nello spazio ed esenti da contraddizioni . logiche e fattuali", precisando come esse siano state riscontrate da elementi estrinseci, rappresentati dalle registrazioni di alcune conversazioni effettuate dallo stesso ON, dall'attività di intercettazione e di appostamento eseguita dalla polizia giudiziaria, nonché dalle dichiarazioni rese da RC, oltre che da LE, altro coimputato in precedenza prosciolto. Come è noto, secondo una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa, anche quando si sia costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, Bell'Arte). Ed è quello che nella specie hanno fatto i giudici di secondo grado, i quali non solo hanno indicato le emergenze processuali determinanti per la formazione del loro convincimento, in modo tale da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, ma hanno anche individuato elementi di conferma delle accuse mosse dal ON, ritenendo opportuno ricercare riscontri.
3.2. Pertanto, deve ritenersi provato che vi è stata un'attività "persuasiva" di carattere induttivo svolta da RC nei confronti di ON, in relazione ad un sequestro giudiziario richiesto dalla società Kuwait ed avente ad oggetto la stazione di servizio di cui ON era titolare, procedimento assegnato a LA in data 30.1.2012. Secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, di questo procedimento ON viene ad essere informato da DE, che gli consiglia di contattare l'avvocato RC: i due si incontrano tre volte, in data 10.2.2012, prima 5 Gr della notifica del ricorso, il giorno 25.1.2012, dopo la notifica, e il 26.2.2012. A questo punto ON contatta RC e lo incontra il 29.2.2012; ON si presenta a questo primo incontro munito di un registratore tascabile, in quanto, come poi ha dichiarato, non era rimasto "del tutto convinto" del comportamento dello RC, che aveva sentito telefonicamente;
anche ai successivi incontri si presenterà con il registratore. I giudici evidenziano come il tenore delle conversazioni registrate sia "assolutamente chiaro ed univoco", emergendo dalle parole di RC una chiara condotta induttiva "in piena e convergente sintonia di intenti" con LA: infatti, RC parla, senza esitazione, del procedimento di sequestro, del giudice LA, di LE, quale amico del giudice, del fatto che LA è "intenzionato a scendere a più miti consigli", che "avrebbe dovuto neutralizzare il rischio del sequestro chiesto dalla IA con una eventuale impugnazione" e infine chiede una copia del ricorso notificato. In sostanza, secondo i giudici, già nell'incontro del 29.2.2012, RC pone in essere un'attività persuasiva prospettando la disponibilità di LA a pilotare il procedimento a favore di ON. Nell'incontro dell'8.3.2012 ON, consapevole di trovarsi dinanzi ad una pretesa illecita di denaro, chiede a RC di quale cifra si stesse parlando, ricevendo da questi una rassicurazione sulla ragionevolezza della richiesta;
nel frattempo ON ha presentato una denuncia ai Carabinieri e all'incontro del 9.3.2012 riceve da RC la richiesta di 8.000 euro da pagare in contanti, "metà subito e metà alla fine". Il 13.3.2012 i due si incontrano presso lo studio di RC, dove nel frattempo è stato inserito un dispositivo di intercettazione tra presenti, e qui ON consegna a RC la somma di euro 4.000, banconote in precedenza fotocopiate dalla polizia giudiziaria. Nello stesso giorno RC si reca presso l'abitazione del LA, lo chiama a citofono e lo attende all'interno della sua autovettura;
LA arriva e prende posto all'interno dell'autovettura ed è a questo punto che intervengono i Carabinieri che hanno seguito gli spostamenti di RC e che sorprendono LA con una busta in mano contenente 2.000 euro, banconote corrispondenti a quelle consegnate da ON a RC. Nello studio di RC vengono rinvenuti gli altri 2.000 euro. rr 16 3.3. Così ricostruita la vicenda non vi è alcun dubbio in ordine al pieno coinvolgimento di RC, il quale nel suo ricorso si limita a contestare esclusivamente la qualificazione del reato attribuitogli.
3.4. Per quanto riguarda LA, la Corte d'appello ritiene che fosse d'accordo con RC e lo desume dal fatto che quest'ultimo trattiene esattamente la metà della somma pattuita con ON, consegnando l'altra metà a LA, sulla base, evidentemente, "di un accordo spartitorio con il magistrato"; un altro elemento a favore dell'esistenza di un accordo tra RC e LA è costituito, secondo la sentenza, dal fatto che i due si sono incontrati il 9.3.2012, incontro durante il quale i giudici ritengono che RC abbia informato il magistrato delle "trattative" con ON e, soprattutto, del fatto che questi avrebbe corrisposto 8.000 euro;
di questo incontro LA non ha offerto alcuna spiegazione alternativa. Infine, la Corte territoriale rileva come a differenza di quanto sostenuto da LA, in ordine alla mancata consapevolezza che la busta offertagli da RC contenesse del denaro - sussistono puntuali elementi probatori che dimostrano "incontrovertibilmente che il LA, non solo, ha avuto tra le mani la busta in questione, ma l'ha aperta rendendosi perfettamente conto del suo contenuto", in quanto tale azione è stata osservata dagli operanti durante il servizio di appostamento, i quali hanno riferito che la busta venne riposta nel vano oggetti dell'autovettura solo alla vista degli agenti, sottolineando come non vi fu alcuna reazione da parte del LA alla consegna della busta, circostanza questa dalla quale i giudici di merito hanno desunto la piena volontà del magistrato di accettare il denaro.
4. Una volta ritenuta completa, esauriente e logica la motivazione con cui sono stati ricostruiti i fatti, resta da verificare la correttezza della loro qualificazione.
4.1. Preliminarmente, si ritiene che non può accogliersi la richiesta delle difese di qualificare il fatto nel reato di tentata corruzione ovvero di istigazione alla corruzione, in quanto tali fattispecie incriminatrici presuppongono entrambe l'esistenza di un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti diretto al mercimonio dei pubblici poteri, rapporto paritetico che nella specie non vi è Ir 7 stato. Infatti, il ON è stato oggetto di un'azione induttiva orchestrata dai due imputati, uno dei quali pubblico ufficiale, diretta a persuaderlo e a convincerlo di poter evitare le possibili conseguenze negative dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla Kuwait nei suoi confronti solo attraverso l'intervento del giudice LA, facendogli intendere che altrimenti l'esito del procedimento avrebbe potuto essere sfavorevole. Condotta abilmente posta in essere, accentuando e valorizzando il peso decisivo del giudice LA nel procedimento civile, in modo da indurre ON ad accettare necessariamente le illecite richieste. Si tratta, evidentemente, di circostanze incompatibili sia con la sussistenza di un accordo, sia con la condotta di sollecitazione cui si riferisce l'art. 322 comma 4 c.p.
4.2. La Corte d'appello ha ritenuto, confermando la sentenza di primo grado, che le condotte poste in essere dagli imputati configurino il reato di induzione indebita consumata, sul presupposto che tale reato si perfeziona nel momento in cui la richiesta del pubblico agente è accolta, anche con la sola promessa, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il privato si sia rivolto alla polizia. Nella specie, si è ritenuto che la consumazione del reato sia avvenuta il 29.2.2012, cioè sin dal primo incontro di ON con RC, avendo il primo sostanzialmente accettato la proposta e promesso il pagamento. Diversamente, il Collegio ritiene la sussistenza della induzione indebita tentata. Infatti, nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente non è configurabile l'induzione consumata, ma solo quella tentata. Nella specie, ON sin dal primo incontro ha concretamente manifestato l'intenzione di resistere alla induzione propostagli da RC, tanto è vero che all'incontro dl 29.2.2012 si è presentato con il registratore tascabile e subito dopo ha depositato una prima denuncia ai Carabinieri. Dalla stessa narrazione dei fatti contenuta nella soggiace alle sentenza emerge chiaro l'atteggiamento di ON che non "pressioni" di RC - che agisce in concorso con LA. In questo caso, l'agente pubblico tramite RC ha abusato della sua qualità, ma ha posto in essere un tentativo di induzione del privato a dare o a promettere indebitamente un'utilità, senza riuscire nel suo intento, Er 8 perché, l'evento non si è verificato proprio per la resistenza del privato (Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 32246, Sorge). Del resto, si tratta di un'interpretazione che la giurisprudenza ha utilizzato in tema di concussione, là dove ha sempre ritenuto che debba qualificarsi come tentata la fattispecie in cui il soggetto passivo effettui la promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all'unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini, dal momento che in tal caso non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa e, dunque, la consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell'agente (cfr., Sez. VI, 21 gennaio 2003, n. 11384, Zangrilli;
Sez. VI, 7 giugno 2007, n. 10355, Bruno). Nel caso in esame non può affermarsi, come fa la sentenza impugnata, che vi sia stata la consumazione del reato il 29.2.2012, in quanto in quel primo incontro i termini della proposta induttiva risultano ancora poco chiari e del tutto indeterminati, sicché deve escludersi che già allora vi sia stata la promessa da parte del ON, promessa che non poteva avere un oggetto definito, dal momento che RC in quell'occasione non fa alcun riferimento al pagamento di somme di denaro, riferimento che, come ammette la stessa sentenza, viene esplicitato solo nell'incontro del 9.3.2012, quando ON aveva già presentato la prima denuncia ai Carabinieri, peraltro consegnando la registrazione degli incontri precedenti. Non vi è stata, pertanto, promessa collegata all'attività induttiva e di conseguenza non può considerarsi consumato il reato di cui all'art. 319-quater c.p. dal momento che la promessa è intervenuta successivamente alla predisposizione, d'accordo con i Carabinieri, di un piano diretto a raccogliere le prove del reato.
5. In conclusione, la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 319- quater c.p., comporta l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte d'appello competente, solo per la rideterminazione della pena. Gli altri motivi dei ricorsi vanno rigettati. Gli imputati devono essere condannati, in solido, a rifondere alla parte civile le spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre spese generali, iva e cpa. rr 0
P. Q. M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 319-quater c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte d'appello di Salerno per la relativa rideterminazione. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna gli imputati, in solido, a rifondere alla parte civile IG ON le spese sostenute nel presente grado, liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso il 22 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti نما سوو DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piem Esposto 10