Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4356
CASS
Sentenza 25 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi degli artt. 7 e 9 del regolamento della Commissione europea 11 novembre 1985, n. 3143, l'acquirente del burro d'ammasso è liberato da ogni obbligo (in particolare, quello della cauzione presentata al momento dell'acquisto) con la consegna ai subacquirenti, a condizione che questi ultimi (ove non siano consumatori diretti) siano commercianti al dettaglio, o imprese di distribuzione "cash and carry", o aziende o istituti equiparati ai consumatori personali dall'art. 1, par. 1, comma secondo, dello stesso regolamento; qualora, invece, il subacquirente sia un commerciante intermedio, l'acquirente, per essere liberato, deve farlo impegnare per iscritto a rispettare la destinazione prevista dalla normativa comunitaria. Inoltre, trattandosi di norme dirette ad assicurare un determinato effetto, ossia l'aumento del consumo diretto del burro, per valutare il tipo di vendita che si accinge a compiere, l'acquirente non può fermarsi alla considerazione delle qualità personali del subacquirente, ma deve tener conto di tutte le circostanze da lui conosciute o conoscibili mediante l'uso della diligenza impostagli dalla sua condizione di imprenditore del settore, nonché dal fatto di aver beneficiato di un trattamento di favore proprio in vista di una sua collaborazione al raggiungimento di un ben preciso risultato, senza potersi trincerare dietro il possesso, da parte del subacquirente, di una licenza di commercio al minuto, perché deve prestare attenzione non alla qualità astratta, bensì al ruolo in concreto svolto dal compratore, vale a dire al carattere oggettivo dell'affare da lui concluso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4356
    Data del deposito : 25 marzo 2003

    Testo completo