Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 7 e 9 del regolamento della Commissione europea 11 novembre 1985, n. 3143, l'acquirente del burro d'ammasso è liberato da ogni obbligo (in particolare, quello della cauzione presentata al momento dell'acquisto) con la consegna ai subacquirenti, a condizione che questi ultimi (ove non siano consumatori diretti) siano commercianti al dettaglio, o imprese di distribuzione "cash and carry", o aziende o istituti equiparati ai consumatori personali dall'art. 1, par. 1, comma secondo, dello stesso regolamento; qualora, invece, il subacquirente sia un commerciante intermedio, l'acquirente, per essere liberato, deve farlo impegnare per iscritto a rispettare la destinazione prevista dalla normativa comunitaria. Inoltre, trattandosi di norme dirette ad assicurare un determinato effetto, ossia l'aumento del consumo diretto del burro, per valutare il tipo di vendita che si accinge a compiere, l'acquirente non può fermarsi alla considerazione delle qualità personali del subacquirente, ma deve tener conto di tutte le circostanze da lui conosciute o conoscibili mediante l'uso della diligenza impostagli dalla sua condizione di imprenditore del settore, nonché dal fatto di aver beneficiato di un trattamento di favore proprio in vista di una sua collaborazione al raggiungimento di un ben preciso risultato, senza potersi trincerare dietro il possesso, da parte del subacquirente, di una licenza di commercio al minuto, perché deve prestare attenzione non alla qualità astratta, bensì al ruolo in concreto svolto dal compratore, vale a dire al carattere oggettivo dell'affare da lui concluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BERRUTI GI Maria - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro spa NO SI, elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso 525, presso l'avv. Giovanni Cascino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Gianmaria Scofone di Genova;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
AG GI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 2659/99 del 15/6-20/9/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Cascino, che ha insistito per lo accoglimento delle proprie richieste;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con ricorso notificato il 27-28/9/2000, l'Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo-AIMA (oggi AGEA) esponeva che a seguito dell'acquisto di 500 quintali di burro a prezzo agevolato, LI GI aveva garantito l'adempimento degli obblighi assunti mediante la presentazione di alcune polizze rilasciate dalla CARO.
In base alla normativa comunitaria, infatti, il prodotto in questione avrebbe dovuto essere necessariamente destinato ai consumatori finali, vale a dire all'anello ultimo della catena. Il LI l'aveva invece venduto ad altri operatori commerciali e di fronte al suo rifiuto di consentire allo svincolo delle cauzioni, l'aveva convenuta davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla liberazione delle polizze nonché al rimborso dei premi inutilmente pagati.
Dal canto suo, si era tempestivamente costituita sottolineando, fra l'altro, che i nuovi acquirenti del burro non l'avevano affatto rivenduto al dettaglio, ma se ne erano a loro volta disfatti a favore di altri grossisti del settore.
Costituitasi anche la CARD, il giudice adito aveva accolto la domanda del LI, costringendola in tal modo a rivolgersi alla Corte di appello, che con la sentenza in epigrafe richiamata aveva in primo luogo puntualizzato che ai sensi del regolamento n. 3143/85, i consumatori finali non si identificavano soltanto negli utilizzatori ultimi, ma ricomprendevano pure i commercianti al minuto.
E poiché il LI aveva rivenduto proprio a tre dettaglianti, la Corte di appello aveva rigettato il gravame, condannandola, per di più, al pagamento delle spese sostenute dall'appellato e dalla NO SI, nel frattempo succeduta alla CARD. Una decisione del genere non poteva essere però condivisa, in quanto la norma comunitaria non lasciava nessun dubbio sul fatto che per "consumo diretto" dovevano intendersi unicamente gli acquisti effettuati dagli utilizzatori finali oppure dagli alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigioni ed altri stabilimenti analoghi per la preparazione dei cibi da essi serviti. La Corte di appello vi aveva fatto invece rientrare anche gli acquisti dei commercianti al minuto sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 7 del regolamento, che mirando tutt'al contrario a garantire la diffusa distribuzione del burro sul territorio nazionale, avrebbe dovuto comunque indurre ad escludere la possibilità di una vendita al dettaglio nei casi in cui, come quello in esame, la cessione aveva riguardato un quantitativo tale da risultare incompatibile con le finalità dell'aiuto. Mentre il LI non svolgeva nessuna attività difensiva, la NO SI resisteva con controricorso, proponendo a sua volta impugnazione incidentale contro il mancato esame della propria domanda di surroga e di regresso nei confronti del LI. La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 25/11/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, osserva innanzitutto il Collegio che nel quadro dell'organizzazione comune del mercato del burro e dei relativi prodotti, il Consiglio delle Comunità Europee aveva emanato alcuni regolamenti, fra cui quello n. 804 del 27/6/1968.
In base all'art. 6 del predetto regolamento, gli organismi d'intervento designati dagli stati membri avevano l'obbligo di acquistare tutti i quantitativi di burro ad essi offerti. Con l'andare del tempo, però, tale previsione aveva finito per provocare un accumulo enorme di giacenze, arrivate a circa un milione di tonnellate nel 1984 (v. conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa n. 97/85). Per fronteggiare simile emergenza, la Commissione delle Comunità Europee ha messo allora in atto ripetute manovre (quale, ad esempio, quella denominata "burro di Natale"), volte ad aumentare il consumo del prodotto, a diminuirne le scorte ed' a garantire un adeguato avvicendamento delle stesse (v. sentenza dell'11/3/1987, resa dalla Corte di giustizia nella causa n. 265/85). Sempre al medesimo scopo, la Commissione ha poi emanato vari regolamenti, fra cui quello n. 3143 dell'11/11/1985, che nel prendere il posto dell'abrogato n. 649/78 (così come modificato dal successivo n. 1741/84), ha rielaborato la disciplina in tema di smaltimento a prezzo ridotto del burro d'intervento destinato al consumo diretto e, cioè, ad essere acquistato per uso personale o per la preparazione dei piatti serviti dai ristoranti, alberghi, cliniche, ospizi, convitti, prigioni ed altri stabilimenti analoghi (art. 1, par. 1, comma 2).
Per incentivare un consumo del genere, il regolamento ha innanzitutto stabilito che il burro avrebbe potuto essere acquistato a prezzo particolarmente vantaggioso, ma per quantitativi minimi normalmente non inferiori alla tonnellata (artt. 2 e 3). Ciascun interessato avrebbe potuto farne domanda, tenendo tuttavia presente che il prodotto avrebbe dovuto essere trasformato secondo determinati criteri e, quindi, racchiuso in imballaggi con apposite diciture ed un contenuto netto non superiore ai 2 Kg (artt. 4 e 5). Le confezioni così ottenute avrebbero potuto essere finalmente alienate e prese in carico dagli acquirenti.
Con la consegna a quest'ultimi, il detentore si sarebbe liberato da ogni obbligo a condizione, però, che la vendita fosse avvenuta in favore di un commerciante al dettaglio ovvero di un'impresa di distribuzione "cash and carry" o di una delle aziende o degli istituti equiparati ai consumatori personali dall'art. 1, par. 1, comma 2 sopra citato (art. 7).
Qualora la vendita fosse invece avvenuta in favore di un commerciante intermedio, il detentore avrebbe dovuto farlo impegnare per iscritto a rispettare la destinazione prevista dalla normativa comunitaria, perché in caso contrario, come pure nell'ipotesi d'inosservanza di uno qualsiasi degli altri doveri su di lui gravanti, gli organismi d'intervento avrebbero incamerato la cauzione presentata al momento della stipulazione del contratto di vendita (art. 9).
Ciò posto, devesi rilevare che un conto era l'obiettivo perseguito dalla Commissione ed altra cosa erano le modalità stabilite per il suo raggiungimento.
Non si poteva, in poche parole, confondere lo scopo con i mezzi, nel senso che pur discutendosi pacificamente di operazioni preordinate all'aumento del consumo diretto del burro, non ne discendeva affatto che gli acquirenti potessero poi rivenderlo esclusivamente agli utilizzatori finali. Una pretesa del genere si sarebbe posta in contrasto non solo con l'ordinario assetto della realtà economica (dove la produzione industriale raramente si associa con la distribuzione od, addirittura, con la vendita diretta della mercè), ma ancor prima con l'inequivoco tenore del regolamento, che al pari del decreto ministeriale 16/4/1987 (contenente le relative norme di applicazione), contemplava espressamente la possibilità di rivendere a soggetti diversi dai consumatori diretti, evidenziando per di più che la presa in consegna del prodotto da parte dei commercianti al dettaglio avrebbe abilitato gli interessati a richiedere la liberazione delle polizze.
Tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che trattandosi, oltretutto, di norme per così dire materiali e, cioè, dirette ad assicurare un determinato effetto, per valutare il tipo di vendita che si accingeva a compiere, il detentore non si sarebbe potuto fermare alle qualità personali dell'acquirente, ma avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze da lui conosciute o conoscibili mediante l'uso della diligenza impostagli dalla sua condizione d'imprenditore del settore nonché dal fatto di aver beneficiato di un trattamento di favore proprio in vista di una sua collaborazione al raggiungimento di un ben preciso risultato. Qualora tali circostanze avessero reso palese che lungi dal rivendere il burro al dettaglio, l'acquirente l'avrebbe ceduto, in tutto o in parte, ad altri operatori perché, ad esempio, sprovvisto di una rete capace di esitare tutto il quantitativo comprato, il detentore non avrebbe potuto trincerarsi dietro il possesso, da parte dell'acquirente, di una licenza di commercio al minuto, perché quello cui avrebbe dovuto prestare attenzione non era la qualità astratta, ma il ruolo in concreto giocato dal compratore, vale a dire il carattere oggettivo dell'affare da lui concluso. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha in primo luogo sottolineato che in base al regolamento n. 3143/85, la vendita ad un commerciante al dettaglio equivaleva alla vendita ad un consumatore diretto perché al pari di quest'ultima bastava anch'essa a liberare il detentore da ogni obbligo, legittimandolo a richiedere lo svincolo della cauzione a suo tempo presentata.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che il LI aveva per l'appunto venduto a tre imprese munite di autorizzazione al commercio al minuto, la Corte di appello ha pertanto concluso per l'infondatezza del gravame dell'AIMA, aggiungendo al riguardo che oltre ad essere rimasta assolutamente indimostrata, la circostanza dalla medesima dedotta in primo grado e, cioè, che le ditte acquirenti avevano a loro volta rivenduto a dei grossisti, non avrebbe potuto in alcun caso pregiudicare il LI, che avendo alienato a tre imprese legittimate, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di un loro eventuale illecito soltanto nel caso in cui avesse inteso concorrere con esse alla distrazione del prodotto dalla sua naturale destinazione.
La ricorrente ha impugnato la predetta decisione, sostenendo che la stessa doveva considerarsi viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché da erroneità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.
La censura è fondata perché dovendosi tener conto del carattere oggettivo della vendita ed avendo la stessa interessato un quantitativo notevole di burro, la Corte di appello si sarebbe dovuta preoccupare di chiarire la consistenza delle partite acquistate dalle singole ditte, specificando poi i motivi per i quali il LI non aveva ragione di dubitare che tutte e tre le stesse e, soprattutto, le due che non gestivano un supermercato, avessero comprato per rivendere al dettaglio e non ad altri commercianti o, peggio ancora, ad industrie impegnate nella produzione di gelati, pasticceria od altri alimenti. In accoglimento del ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale della NO SI (che potrà riproporre la sua domanda al giudice di rinvio), la sentenza impugnata va pertanto cassata con restituzione degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della medesima Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003