Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius" è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio; qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali tale divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. (Fattispecie in cui la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, era stata cassata per nullità derivante dalla omessa citazione dell'imputato al dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/6/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " BR OL " N. 1237
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo rel. " N. 2583/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA BR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 14.10.1998 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore avv. G.A. Minghelli non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 14.10.98, decidendo in sede di rinvio, riformando in parte la decisione 26.2.82 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato BR AC colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo (pistole), commessi il 27.12.1979, dichiarava non doversi procedere in ordine a questi due ultimi illeciti, perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena - quanto al primo illecito - in anni sei di reclusione e L. 800.000 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Riteneva la Corte di merito che la responsabilità dello CA in ordine alla rapina, commessa con la minaccia di armi e in concorso di altre due persone, in danno di tale ES IG era conclamata dalle precise e attendibili dichiarazioni di costui e di sua moglie, pure presente ai fatti, nonché dalla stessa linea difensiva del prevenuto, che non aveva negato di essersi portato in casa della parte offesa e di averla minacciata con una pistola (a suo dire, giocattolo), anche se aveva fantasiosamente giustificato tale azione non come strumentale alla consumazione della rapina, ma al recupero di un suo credito.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: a) violazione di legge (artt. 524/1^ e 474/1^ c.p.p. 1930) e difetto di motivazione, sotto il profilo del mancato esame di tutte le doglianze dedotte in appello e, in particolare, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per meglio chiarire l'intera vicenda, attraverso il confronto con la parte offesa, senza considerare - per altro - che v'era stata una sostanziale violazione del divieto di "reformatio in peius", dal momento che gli era stata inflitta una pena in misura superiore a quella fissata con la precedente decisione d'appello 12.5.92 annullata;
b) difetto di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ed invero, la sentenza impugnata dà adeguato e logico conto della conclusione cui è pervenuta in punto di affermazione della colpevolezza dello CA per il contestatogli reato di rapina aggravata. I Giudici di merito, infatti, hanno allegato rilievo decisivo alle testimonianze della parte offesa e di sua moglie, apprezzandone positivamente l'attendibilità, per la specificità e la coerenza del loro racconto e per l'assenza di un qualunque altro elemento processuale che legittimasse ragionevoli dubbi in senso contrario.
È vero che l'imputato, con l'appello, aveva sollecita la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per un confronto con la p.o., ma non può sottacersi che tale rinnovazione, nel giudizio d'appello, è un istituto eccezionale, in quanto in tale grado di giudizio vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nella fase svoltasi dinanzi ai giudici di primo grado. Non basta pertanto la "teorica" attitudine del mezzo di prova proposto a influire sulla decisione del punto controverso, per obbligare il Giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento, occorrendo - invece - che tale Giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. La Corte di merito, nella specie, nell'ambito del legittimo e corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha implicitamente disatteso l'istanza di rinnovazione, offrendo una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova già acquisiti a carico del prevenuto e indicando ragioni tali da fare apparire chiara la superfluità di nuove prove.
Il giudice di rinvio, inoltre, non ha infranto il divieto della "reformatio in peius", irrogando all'imputato, per il delitto di rapina, una pena superiore a quella fissata nella precedente sentenza annullata (C.A. Roma 12.5.92), ma identica a quella inflitta in primo grado.
Ed invero, se il divieto della "reformatio in peius" è un principio di portata generale, che è stato ritenuto applicabile anche nel giudizio di rinvio, in forza della considerazione che l'imputato non può vedere aggravarsi (in assenza di impugnazione del P.M.) una posizione che non aveva accettato e, per rimuovere la quale, aveva proposto gravame, deve escludersi l'operatività di tale divieto rispetto ai contenuti della sentenza d'appello cassata, ove la nullità di questa sia conseguita, come nel caso in esame, alla nullità del relativo giudizio per omessa citazione dell'imputato a dibattimento (cfr. Sentenza di annullamento di questa Suprema Corte in data 17.12.1993). In tale specifica ipotesi, infatti, il Giudice di rinvio deve rispettare il limite del divieto della "reformatio in peius" in relazione solo alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado, annullata per ragioni esclusivamente processuali, il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale.
La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inidonea a contrastare la diversa scelta fatta, sul punto, dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e logica. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di L. 200.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L. 200.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999