Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LOITALIA620.6 MA DI CASSAZIONE Oggetto Ripetizione SEZIONE TERZA CIVILE indibits Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI B Presidente R.G.N. 19715/98 - Cron. 18933 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Rep. 2863 Dott. Francesco SABATINI Consigliere- Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere- Ud.02/04/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sigt SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 9 GIU. 2001 il CO SPA, (Compagnia Generale Interscambi ), in persoa IL CANCELLIERE del liquidatore e rappresentante pro-tempore dott. Luca Gentili, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA CANCELLER A BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GUARINO GIUSEPPE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE STATO, da cui è difeso per legge.2001 DELLO 634
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 2918/97 della Corte d'Appello di ROMA, sezione seconda civile emessa il 14/5/1997, depositata il 07/10/97; RG.937/1979, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 27/1/1969 la COMPAGNIA GENERALE INTERSCAMBI (CO) s.p.a. citava dinanzi al Tribunale di Roma la Cassa Conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, chiedendone la condanna al rimborso della somma di L.
9.676.905.711 corrisposta a titolo di contributo, non dovuto "per incostituzionalità della normativa sulla quale si basa il sistema"; in via subordinata, domandava la condanna della Cassa al rimborso degli oneri di giacenza sopportati in conseguenza della importazione, nella misura di lire 1.033.948.777. Costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura dello Stato, la Cassa Conguaglio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la litispendenza o continenza di causa, avendo la CO azionato avanti al Tribunale di Milano un giudizio sostanzialmente identico. Con sentenza 26/3/1971 il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava la continenza del presente procedimento rispetto a quello pendente avanti ai giudici di Milano. Contro tale decisione la CO proponeva istanza di regolamento di competenza per la parte relativa alla dichiarazione di continenza e questa Corte Suprema accoglieva il ricorso. Adito nuovamente il Tribunale di Roma, con l'ordinanza 21/11/1973, nel corso del giudizio, il Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.lg. C.p.S.15/9/1947 n. 896 e 5 d.lg. 28/12/1944 n. 411 in riferimento agli artt. 23, 41 ult. Comma e 97 della Costituzione. Con la sentenza n. 221 del 1976, la Corte dichiarava inammissibili tutte le questioni proposte. Richiesta la fissazione, il processo proseguiva avanti al Collegio per la spedizione a sentenza all'udienza del 17/3/1978. Il Tribunale, con sentenza del 29/7/1978, così provvedeva: a) dichiarava а come р infondati tutti i capi della domanda principale così prospettati dalla società attrice;
b) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle domande subordinatamente proposte dall'attrice medesima;
c) dichiarava, inoltre, irrilevante la questione di legittimità costituzionale del d.l. 26/1/1948 n. 98; d) condannava, infine, la società attrice alla rifusione delle spese processuali. Con atto notificato il 30/3/1979, la CO s.p.a. proponeva appello avverso tale sentenza e chiedeva che, in riforma della stessa, previa, ove occorrente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per sentire dichiarare la illegittimità costituzionale del d.l. 26/1/1948 n. 98, per violazione degli artt. 23, 53, 76, 77 Cost., fosse affermato il diritto di essa appellante alla restituzione della somma di lire 9.676.905.711, corrisposta a titolo di contributo per importazione di zucchero, contributo non dovuto a causa della inesistenza dei provvedimenti CIP 24/3/1964 n. 1066, 6/9/1965 n. 1119 e 25/10/1963 n. 1025 e agli atti e provvedimenti istitutivi del Comitato Interministeriale per lo Zucchero di importazione (CIZI) e di quelli dal CIZI stesso emanati;
in via subordinata, che fosse riconosciuto il diritto di essa appellante al rimborso degli oneri di giacenza sopportati in relazione alle importazioni di zucchero nella misura di L. 1.033.948.777; in via ulteriormente subordinata, che fosse affermato che, per le indicate importazioni, essa appellante non era tenuta al pagamento del sovrapprezzo conseguente all'aumento del prezzo di vendita all'interno dello zucchero, disposto con il provvedimento CIP 6/8/1965 n. 1119, con condanna, quindi, della Cassa Conguaglio prezzo dello zucchero di importazione al pagamento della somma relativa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione. Si costituiva la Casa Conguaglio Zucchero, già Cassa Conguaglio Zucchero di Importazione, chiedendo respingersi l'appello, siccome infondato. La causa, dopo una serie di rinvii richiesti concordemente dalle parti, stante la pendenza di trattative per un bonario componimento della vertenza, era finalmente definita con sentenza 7 ottobre 1997 dalla Corte di Appello di Roma che ritenuta la propria giurisdizione a conoscere della domanda di - rimborso degli oneri di giacenza sopportati per le importazioni nella misura di L. 1.033.948.777 -, ha però rigettato tanto la domanda principale (di rimborso della somma capitale di L. 9.676.905.711, asseritamente corrisposta a titolo di contributo per importazione di partite di zucchero, nonché quella subordinata di rimborso della somma di L. 1.033.948.777, per asseriti oneri di giacenza sopportati, e dichiarava inammissibile la domanda ulteriormente subordinata di rimborso degli oneri legati all'applicazione del sovrapprezzo dello zucchero, condannando l'appellante alle spese del grado. Riteneva il giudice del gravame che la CO non aveva offerto alcuna specifica prova degli esborsi di cui aveva chiesto la restituzione, aggiungendo che non poteva procedersi alla separazione del giudizio sull'an rispetto a quello sul quantum, in mancanza di rituale richiesta al riguardo;
mentre, per quanto riguardava la domanda relativa agli oneri legati all'applicazione del sovrapprezzo dello zucchero (di cui pure era stato chiesto il rimborso), era tardiva e, quindi, inammissibile. La CO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito la CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 1° co., c.c. e 115 c.p.c. nonché degli artt. 61, 191 e 213 c.p.c. oltre al vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente critica la statuizione del giudice di appello circała mancanza di prova specifica degli esborsi allegati e dei quali è stata chiesta la restituzione. Aggiunge che la controparte non aveva contestato i pagamenti effettuati alla Cassa Conguaglio nonché gli oneri per la giacenza dello zucchero ed indica, a sostegno del suo assunto, alcune affermazioni contenute nelle comparse dell'Avvocatura dello Stato ed, inoltre, l'agevole calcolo riguardante il versamento di L. 3.689.969.242, a suo parere documentalmente provato. Lamenta, infine, che in presenza di tali elementi,la Corte romana non abbia richiesto informazioni alla p.a. e/o non abbia disposto una C.T.U. La complessa censura non coglie nel segno. Essa si infrange, in primo luogo, contro l'apprezzamento della suddetta Corte circa la mancanza di "riferimenti, necessariamente documentali, che valgono a suffragare le allegazioni della società appellante in ordine al a esecuzione dei numerosi pagamenti”, pretesamene effettuati dalla CO a favore della Cassa Conguaglio, ancorché sia "presumibile" che la società abbed dovuto sopportare gli oneri dedotti. Ora questa motivazione, ancorché stringata, fa corretta applicazione della regola sulla ripartizione dell'onere probatorio e si risolve in un apprezzamento di fatto, che trova indiretto ma chiaro riscontro nello stesso comportamento della CO, che ha ammesso la prova documentale solo per l'importo di L.
3.689.969.242 a fronte di L.
9.676.905.711 richieste ed, inoltre, ha lamentato il mancato ricorso alla C.T.U., alla richiesta di informazioni ed ai criteri presuntivi, invocando in extremis la separazione del giudizio sull'an rispetto a quello sul quantum. Ma siffatte doglianze restano vanificate dal rilievo che il disporre la C.T.U. e/o il richiedere informazioni, da un lato, sono strumenti inidonei a supplire alla mancata soddisfazione dell'onere probatorio che grava sulla parte e, dall'altro, rientrano nei poteri discrezionali del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Considerazioni analoghe valgono a neutralizzare anche la censura formulata dalla CO con il secondo mezzo, ove si lamenta - denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. anche sotto il profilo del vizio di motivazione su altro punto decisivo della controversia - che il giudice di appello non abbia fatto ricorso alle presunzioni. Orbene, ricordato che la valutazione della sufficienza o meno della prova presuntiva è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione, con riguardo al caso di specie non si rinviene il fatto noto da cui risalire a quello ignoto, una volta esclusa la prova certa del versamento delle somme richieste. Anche il secondo motivo viene così rigettato. Resta da esaminare il terzo mezzo con il quale la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 278 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice di appello non abbia ritenuto, su conforme istanza di essa CO, di pronunciare solo sull'an rinviando ad un successivo giudizio per la liquidazione del quantum. Neppure l'esposta doglianza è fondata. Essa è già stata vanificata dalla Corte romana, rilevando che l'istanza era stata proposta "soltanto in comparsa conclusionale" e senza "la necessaria indicazione dei mezzi di prova di cui l'appellante intenderebbe avvalersi”. Così statuendo il suddetto Giudice ha fatto corretta applicazione della norma asseritamene violata, alla stregua dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata, secondo cui l'art. 278 c.p.c., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'an debeatur con rinvio della liquidazione del quantum a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità della adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui detta liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio), non esonera l'attore all'atto della rimessione della causa al collegio, dall'onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e della indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del quantum, secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tali deduzioni probatorie, la suddetta istanza non vale ad escludere il potere-dovere del giudice di rigettare la domanda (Cass. 1° luglio 1993 n. 7154 ex plurimis). Anche l'ultimo motivo va, pertanto, rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la CO s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 129.000 #, oltre L. 11.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001, nella camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vilofientiniani Scheli IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 1.8.6 L 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 170.000 4537.60000 TOT. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 18 GEN. 2007 4 Registrato in data 1998.. . versate $160,10 (IE CENTOSESSANTA TO al n. о (like П p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D LIPPO) Responsabile Servizio Aftiudiziari (Dr. M. RACC CH NY 002 E T A R T N