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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37762 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NO NI nato a [...] il [...] nel procedimento nei confronti di: SI ZI AS nato a [...] il [...] RA LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore di SÌ e di AU ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
per la parte civile ON NI, l'Avv. Giorgio Canetto ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
per AR SÌ e IC AU, l'Avv. Massimiliano Ravenna ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37762 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 15/07/2020, il Tribunale di Cagliari dichiarava AR SQ SÌ e IC AU, agenti della Polizia Municipale di Iglesias, responsabili del reato di arresto illegale ai danni di ON NI e li condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza deliberata il 22/06/2022, li ha assolti dal reato ad essi ascritto perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la parte civile ON NI, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Giorgio Canetto, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei colleghi degli imputati, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, soprattutto, la testimonianza di IE LO, che il giudice di primo aveva ritenuto limpida e credibile. I due imputati, che insieme con NI, dopo l'intervento della Polizia, erano stati condotti in ambulanza al Pronto Soccorso, erano impossibilitati a dare esecuzione all'arresto suggerito dal Pubblico Ministero sulla base della descrizione degli eventi contenuta nell'annotazione di servizio firmata dagli imputati stessi, sicché, in tale circostanza, solo i colleghi potevano provvedere, mentre AU e SÌ, con la loro condotta, hanno determinato l'arresto della persona offesa, tanto è vero che il Comandante Buccafusca ha affermato che, su richiesta degli agenti, ha provveduto a comunicare quanto accaduto al P.M., che gli indicava di procedere all'arresto di NI. La descrizione dei fatti fornita dagli imputati non ha trovato conferme nelle emergenze processuali e non poteva che determinare il P.M. a ordinare l'arresto, non rispondendo al vero, in particolare, che NI era stato liberato dai due agenti in quanto solo grazie all'intervento della Polizia fu liberato dagli abusi degli imputati, che sottoscrissero il verbale di arresto ratificando l'operato dei colleghi. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 606 cod. pen. Dagli atti del processo di primo grado è emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da NI (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di AU e 2 quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua), avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito NI per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati, che determinò la colluttazione, era quello di impossessarsi del telefono di NI, come dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M., che riproducono i comportamenti arbitrari e violenti dei due agenti, e dalle testimonianze di LO e di TE. Quanto all'elemento soggettivo del reato, i due imputati sottoscrissero il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente omettevano di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da NI, mentre davano atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si è mai trovata traccia. 3. Il difensore di AR SQ SÌ e di IC AU ha prodotto una memoria con la quale conclude per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni, nel senso dell'accoglimento del ricorso, e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno delineato gli oneri motivazionali del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado: escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 3. La sentenza impugnata non si è attenuta ai canoni motivazionali indicati. 3.1. Il giudice di appello si è concentrato sull'arresto, escludendo che fosse stato sollecitato dagli imputati, essendo ciò stato escluso dal comandante della Polizia Municipale, che lo dispose su legittima indicazione del P.M. di turno;
il comandante ha anche riferito che l'annotazione non faceva riferimento all'arresto di NI, ma il ricorrente, con il primo motivo, coglie nel segno lì dove, in 3 buona sostanza, sostiene che la ricostruzione dei fatti operata nell'annotazione ha condotto inevitabilmente al suo arresto (peraltro con verbale sottoscritto dai due imputati). Il rilievo della Corte distrettuale non si confronta con il profilo sostanziale (la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente) e con quello formale (la sottoscrizione del verbale, che la sentenza impugnata mostra di svilire nella sua valenza giuridica, considerandolo un mero "modulo prestampato"). 3.2. Sempre il primo motivo è fondato nella parte in cui lamenta la parziale valutazione del compendio probatorio ad opera della sentenza di appello. In particolare, mentre la sentenza di primo grado aveva valorizzato la testimonianza, ritenuta limpida e credibile, di LO, quella di appello si limita a richiamarla indicandola come "amica" di NI. La sentenza di primo grado, inoltre, aveva richiamato altre testimonianze (TI, IA, PU, IS e TE) relative alla ricostruzione dei fatti, ma tali deposizioni non sono state prese in considerazione del giudice di appello. 3.3. Il giudice di appello ha poi ritenuto inattendibile NI a causa della mancata indicazione da parte sua dell'autore di uno dei due video acquisiti, il cui contenuto non è stato esplicitato (neanche dal giudice di primo grado), senza che sia stata fornita una giustificazione di tale fatto processuale. E' dunque fondato il secondo motivo lì dove richiama i due DVD, sicché la motivazione è carente circa la valutazione di dati oggettivi potenzialmente utili alla ricostruzione dei fatti. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimesso il regolamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Così deciso il 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore di SÌ e di AU ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
per la parte civile ON NI, l'Avv. Giorgio Canetto ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
per AR SÌ e IC AU, l'Avv. Massimiliano Ravenna ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37762 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 15/07/2020, il Tribunale di Cagliari dichiarava AR SQ SÌ e IC AU, agenti della Polizia Municipale di Iglesias, responsabili del reato di arresto illegale ai danni di ON NI e li condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza deliberata il 22/06/2022, li ha assolti dal reato ad essi ascritto perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la parte civile ON NI, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Giorgio Canetto, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei colleghi degli imputati, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, soprattutto, la testimonianza di IE LO, che il giudice di primo aveva ritenuto limpida e credibile. I due imputati, che insieme con NI, dopo l'intervento della Polizia, erano stati condotti in ambulanza al Pronto Soccorso, erano impossibilitati a dare esecuzione all'arresto suggerito dal Pubblico Ministero sulla base della descrizione degli eventi contenuta nell'annotazione di servizio firmata dagli imputati stessi, sicché, in tale circostanza, solo i colleghi potevano provvedere, mentre AU e SÌ, con la loro condotta, hanno determinato l'arresto della persona offesa, tanto è vero che il Comandante Buccafusca ha affermato che, su richiesta degli agenti, ha provveduto a comunicare quanto accaduto al P.M., che gli indicava di procedere all'arresto di NI. La descrizione dei fatti fornita dagli imputati non ha trovato conferme nelle emergenze processuali e non poteva che determinare il P.M. a ordinare l'arresto, non rispondendo al vero, in particolare, che NI era stato liberato dai due agenti in quanto solo grazie all'intervento della Polizia fu liberato dagli abusi degli imputati, che sottoscrissero il verbale di arresto ratificando l'operato dei colleghi. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 606 cod. pen. Dagli atti del processo di primo grado è emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da NI (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di AU e 2 quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua), avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito NI per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati, che determinò la colluttazione, era quello di impossessarsi del telefono di NI, come dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M., che riproducono i comportamenti arbitrari e violenti dei due agenti, e dalle testimonianze di LO e di TE. Quanto all'elemento soggettivo del reato, i due imputati sottoscrissero il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente omettevano di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da NI, mentre davano atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si è mai trovata traccia. 3. Il difensore di AR SQ SÌ e di IC AU ha prodotto una memoria con la quale conclude per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni, nel senso dell'accoglimento del ricorso, e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno delineato gli oneri motivazionali del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado: escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 3. La sentenza impugnata non si è attenuta ai canoni motivazionali indicati. 3.1. Il giudice di appello si è concentrato sull'arresto, escludendo che fosse stato sollecitato dagli imputati, essendo ciò stato escluso dal comandante della Polizia Municipale, che lo dispose su legittima indicazione del P.M. di turno;
il comandante ha anche riferito che l'annotazione non faceva riferimento all'arresto di NI, ma il ricorrente, con il primo motivo, coglie nel segno lì dove, in 3 buona sostanza, sostiene che la ricostruzione dei fatti operata nell'annotazione ha condotto inevitabilmente al suo arresto (peraltro con verbale sottoscritto dai due imputati). Il rilievo della Corte distrettuale non si confronta con il profilo sostanziale (la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente) e con quello formale (la sottoscrizione del verbale, che la sentenza impugnata mostra di svilire nella sua valenza giuridica, considerandolo un mero "modulo prestampato"). 3.2. Sempre il primo motivo è fondato nella parte in cui lamenta la parziale valutazione del compendio probatorio ad opera della sentenza di appello. In particolare, mentre la sentenza di primo grado aveva valorizzato la testimonianza, ritenuta limpida e credibile, di LO, quella di appello si limita a richiamarla indicandola come "amica" di NI. La sentenza di primo grado, inoltre, aveva richiamato altre testimonianze (TI, IA, PU, IS e TE) relative alla ricostruzione dei fatti, ma tali deposizioni non sono state prese in considerazione del giudice di appello. 3.3. Il giudice di appello ha poi ritenuto inattendibile NI a causa della mancata indicazione da parte sua dell'autore di uno dei due video acquisiti, il cui contenuto non è stato esplicitato (neanche dal giudice di primo grado), senza che sia stata fornita una giustificazione di tale fatto processuale. E' dunque fondato il secondo motivo lì dove richiama i due DVD, sicché la motivazione è carente circa la valutazione di dati oggettivi potenzialmente utili alla ricostruzione dei fatti. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimesso il regolamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Così deciso il 06/07/2023.