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Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11249 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OU IG rinunciante OU OU, rinunciante avverso l'ordinanza del 21/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che, preso atto della rinuncia, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Prato di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da OU IG e OU OU, ha applicato nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari, con il presidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia avv. Nadia Saccoccio, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice preventivamente accertato la disponibilità dei mezzi di controllo o di altri strumenti tecnici.
3. In data 5 novembre 2025, il difensore di fiducia ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto OU IG e OU OU a seguito della sentenza di condanna n. 3822/2018 della Corte d'Appello di Firenze hanno interamente espiato la pena, rispettivamente, in data 24 maggio 2021 e 28 settembre 2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11249 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 19/12/2025 4. Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, preso atto della rinuncia ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse dei ricorrenti dal difensore di fiducia, in quanto privo di procura speciale. Deve, infatti, ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto non dall’ indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Re. 285663 — 01). La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità in quanto il difensore dei ricorrenti nella memoria del 5 novembre 2025 ha evidenziato che entrambi i ricorrenti, in ordine ai fatti oggetto del ricorso, hanno espiato l’intera pena inflitta con la sentenza di condanna. L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto meno l'interesse dei ricorrenti a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che, preso atto della rinuncia, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Prato di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da OU IG e OU OU, ha applicato nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari, con il presidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia avv. Nadia Saccoccio, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice preventivamente accertato la disponibilità dei mezzi di controllo o di altri strumenti tecnici.
3. In data 5 novembre 2025, il difensore di fiducia ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto OU IG e OU OU a seguito della sentenza di condanna n. 3822/2018 della Corte d'Appello di Firenze hanno interamente espiato la pena, rispettivamente, in data 24 maggio 2021 e 28 settembre 2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11249 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 19/12/2025 4. Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, preso atto della rinuncia ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse dei ricorrenti dal difensore di fiducia, in quanto privo di procura speciale. Deve, infatti, ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto non dall’ indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Re. 285663 — 01). La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità in quanto il difensore dei ricorrenti nella memoria del 5 novembre 2025 ha evidenziato che entrambi i ricorrenti, in ordine ai fatti oggetto del ricorso, hanno espiato l’intera pena inflitta con la sentenza di condanna. L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto meno l'interesse dei ricorrenti a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente