Sentenza 13 ottobre 2003
Massime • 1
Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice, nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15300 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARINO 30 SC B int 8, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAIO, rappresentata e difesa dell'avvocato LORENZO MARIO ZANGARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sent. n. 1343/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 04/04100 - R.G.N. 2647/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 marzo/4 aprile 2000, il Tribunale di Locri rigettava l'appello proposto dalla sig.ra PA IS (ricorrente in primo grado) contro l'I.N.P.S., avverso la sentenza del Pretore della stessa sede in data 13 gennaio 1999 che aveva respinto la domanda volta a ottenere l'indennità di maternità per astensione facoltativa.
In particolare il Tribunale ha disatteso la doglianza dell'appellante secondo cui la presentazione del ricorso in via amministrativa è solo condizione di procedibilità della domanda, in assenza della quale il Pretore avrebbe dovuto sospendere il giudizio, concedendo termine per la presentazione del ricorso, in ogni caso presentato poi al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. il 9 febbraio 1999. Ha ritenuto il giudice di appello che non era prevista la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento amministrativo, dovendo la parte riproporre "ex novo" la domanda giudiziale. Per la cassazione di questa sentenza decorre PA IS con unico motivo.
L'I.N.P.S. è intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di impugnazione la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 148 disp. att. c.p.c.;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5" e sostiene che - non essendo stata l'assicurata posta in grado dal Pretore di osservare le prescrizioni dell'art. 443 c.p.c. cit. - la sentenza del Tribunale era contraddittoria avendo affermato che la domanda era improcedibile e, al tempo stesso, che essa avrebbe dovuto esserne proposta "ex novo".
Per contro, l'art. 443 c.p.c. cit. stabilisce che il processo avrebbe dovuto essere sospeso e, una volta rimossa la causa di improcedibilità, avrebbe dovuto essere riassunto nei termini di legge: in concreto, il Pretore non aveva consentito che tali adempimenti avessero attuazione.
Il motivo è fondato.
Costituisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato da questa Corte - e dal quale non v'è ragione di deflettere - che "il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 148 disp. att. c.p.c. - nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973 -, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda" (Cass., Sez. unite 14 aprile 1994, n. 3476; Cass. 15 aprile 1994, n. 3548; Sez. unite 5 agosto 1994, n. 7269; Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; 23 luglio 1996, n. 6615). Si appalesa pertanto erronea e intrinsecamente contraddittoria la decisione del giudice di appello che - a fronte della ritenuta presentazione della domanda amministrativa, ma non anche del ricorso amministrativo relativo a quella domanda, risultando il ricorso stesso anteriore (20 dicembre 1997), rispetto alla domanda di astensione facoltativa indirizzata all'I.N.P.S. il 12 febbraio 1998 (secondo la sentenza del Pretore riportata "in parte qua" nel ricorso) - ha giudicato improponibile la domanda giudiziale di cui al ricorso introduttivo depositato il 27 ottobre 1998, ma ha ritenuto che il giudizio non avrebbe potuto essere sospeso, ma avrebbe dovuto essere nuovamente iniziato con la riproposizione della domanda (e ha così confermato la sentenza di rigetto del Pretore). Tali considerazioni comportano che, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto.
La causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, essendo ormai preclusi i provvedimenti previsti dall'art. 443, comma secondo, c.p.c., volta che ad essi non ha dato corso il giudice di prime cure nella prima udienza di discussione (Cass. 15 aprile 1994, n. 3548; 23 giugno 1998, n. 6620). Il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, giudicherà in conformità del principio di diritto sopra enunciato. Allo stesso giudice è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2003