Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
08120 / 02 . 0867081 6 E 5 8 N . i v v d 9 1 EPUBBLIC O N / I L U . V A G Í I L 4 Z / B A 6 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 . R IN NOME DEL LO TALIANO . L T L R S . I A P . G , D E B R A L A E Oggetto T I D A 1 R I 3 D SEZIONE TRIBUTARIA S E 1 Tributaria N T E . E T S A N I N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A S E Dott. Enrico ALTIERI - Presidente R.G.N. 22125/99 Consigliere Cron. 22355 Dott. Eugenio AMARI Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 08/03/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 67081 sul ricorso proposto da: N. CODEGA FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO IANULARDO, giusta procura a margine;
ricorrente ·
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 1210
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 185/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.185/35/98 del 12.10.1998 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da IO EG contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco per mancanza, in calce alla procura rilasciata a margine dell'atto di appello, delle firme autografe dell'appellante quale conferente il mandato e del difensore incaricato quale certificante l'autografia stessa. Avverso la suddetta sentenza il EG ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione della stessa norma in applicazione della quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, l'art. 12, 3° comma, D.Lgs. n.546 del 1992. L'intimato Ministero della Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Se è vero, come sostenuto dal ricorrente, che per gli artt.53 e 22 del D.Lgs. n.546/72 nella segreteria della commissione tributaria può depositarsi anche una copia e non necessariamente l'originale del ricorso in appello, che può essere invece consegnato all'Ufficio appellato, e che la mancata riproduzione della procura ad litem nella copia non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che dell'originale della procura la controparte abbia potuto prendere visione al fine di verificarne la tempestività e il contenuto, è però anche vero che manca agli atti del tutto la prova della consegna all'Ufficio imposte dirette di Lecco dell'originale dell'atto di appello con la procura anch'essa in originale, recante le firme autografe del ricorrente e del difensore, sicché non può non concludersi per il rigetto del ricorso. la Corte rigetta il ricorso. Roma, .03.20003.2003 il cons. est. био хоно тео IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battistaま
p.q.m.
il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 RECTOggi E C1 IL CANCE Innocenzo Battista