Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - del combinato disposto dell'art. 4, comma nono, e 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, nella parte relativa alla previsione della sanzione della inefficacia dei licenziamenti collettivi per l'omissione - meramente formale- delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Infatti, da un lato, non appare affatto irragionevole - e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost. - il previsto collegamento della inefficacia dei recessi non solo a violazioni di carattere sostanziale, ma anche a violazioni di carattere formale e, d'altra parte, la libertà di iniziativa economica - costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost. - non può dirsi compressa dal rispetto delle disposizioni in oggetto in quanto esse non riguardano tanto le scelte di politica aziendale o imprenditoriale nella loro sostanza, quanto l'osservanza di determinate forme procedimentali che consentono un controllo sulla corretta applicazione di misure (adottate dal datore di lavoro nell'ambito della propria libertà di iniziativa economica) direttamente incidenti sui diritti dei lavoratori e, quindi, di rilevanza sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10504 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. RU BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SMET S.R.L. - SOCIETÀ MERIDIONALE ELETTROTECNICA TERRACINESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 97, (STUDIO AVV.TO LEONE) presso Avv.to BERTOCCI ALESSANDRO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NS AN, CI BE, HI RL, D'EA ZO, PE ER, DE AN RI ES, FA RU, MA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 76/99 del Tribunale di LATINA, depositata il 07/09/99 R.G.N. 2506/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BERTOCCI;
udito l'Avvocato PANICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Latina, depositato il 9 maggio 1996, ND ON, TO NO, LO CC, EN D'RE, ER RC, RI CE De NT, BR LO e VA TI impugnavano i licenziamenti per riduzione di personale loro intimati dalla datrice di lavoro SMET srl con nota del 4.4.1996 ed effetto dal 3.4.1996.
Deducevano che erano rimasti in servizio lavoratori con minore anzianità di servizio e minori carichi familiari, e che la SMET aveva inoltre omesso di comunicare, ai sensi dell'art. 4, comma 9, l. 223/91, alla Commissione regionale per l'impiego, alle OO.SS. di categoria ed all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione la indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma, 1 della legge citata, dei quali assumeva comunque la violazione da parte datoriale. Sostenevano quindi la inefficacia o illegittimità dei licenziamenti e chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
La società, costituitasi, esponeva che in data 3.4.1996 era stato stipulato con le RSA e le OO.SS. di categoria un accordo che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro con 27 dipendenti in base ai criteri di scelta indicati dall'art. 5, comma 1, l. 23.7.1991 n. 223; poiché le parti davano atto di aver esperito la procedura di cui agli artt. 4 e 24 l. cit. in virtù di detto accordo, la società sosteneva che la omissione dedotta da parte ricorrente non potesse inficiare la validità del recesso e che i criteri di scelta erano stati pienamente rispettati.
La SMET sollevava, infine, questione di illegittimità costituzionale della normativa in oggetto con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. Il Pretore, ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, dichiarava la illegittimità dei licenziamenti per violazione delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 223/91 e condannava la società convenuta alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
L'appello della SMET, cui resistevano i lavoratori, veniva rigettato dal Tribunale di Latina con sentenza del 26 maggio/7 settembre 1999. I giudici di secondo grado condividevano il giudizio di manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, espresso dal Pretore;
osservavano, poi, che non risultavano rispettati gli obblighi imposti dal comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/91, non essendo state indicate le modalità con le quali avrebbero operato in concorso tra loro i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, attraverso un giudizio comparativo delle singole posizioni dei dipendenti, sì da rendere possibile una verifica sulla corretta applicazione dei criteri di scelta.
Aggiungevano che l'omesso compimento di tali formalità non poteva essere superato dalla circostanza che le parti, in sede di accordo sindacale, si davano atto di aver esperito la procedura ex artt. 4 e 24 l. 223/91. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando quattro motivi di censura, il Fallimento della SMET srl. I lavoratori resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 339-345, comma 3, c.p.c. e totale omissione di motivazione, la difesa della società lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di prova testimoniale, formulata nella comparsa di costituzione in primo grado e riproposta in appello, con la quale la società, pur ritenendo di aver offerto idonea prova documentale - con la produzione dei libri matricola e delle copie delle dichiarazioni dei ricorrenti per le detrazioni di imposta - circa il rispetto dei criteri di scelta, aveva chiesto di provare con la teste IN NI le qualifiche, la anzianità di servizio ed i carichi familiari dei ricorrenti.
Tale prova era importante perché i lavoratori ricorrenti avevano lamentato la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223/91.
Il motivo è infondato.
Il Pretore aveva ritenuto la illegittimità dei licenziamenti a causa della violazione delle procedure di cui all'art. 4 della legge 223 del 1991. Il Tribunale ha condiviso la decisione del primo giudice, con la conseguente irrilevanza della prova testimoniale relativa al dedotto rispetto dei criteri di scelta;
il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per vizi formali, donde la superfluità di ogni accertamento sulla pretesa regolarità sostanziale. Con il secondo motivo la difesa della società fallita denuncia violazione dell'art. 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché vizio di motivazione.
Assume che erroneamente il tribunale ha ritenuto incompleta la procedura, non avendo correttamente valutato il complesso dei documenti costituito dalla lettera di apertura della procedura, con i propri allegati, dall'accordo sindacale 3.4.1996 (che dava atto dell'espletamento della procedura), dalla comunicazione 9.4.1996, che "conteneva l'intera documentazione di apertura, di accordo, di definizione e comunicazioni agli enti con le posizioni dei prescelti".
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha osservato che non risultava rispettato l'obbligo di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/91; in particolare non risultava effettuata all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria la comunicazione indicante "secondo quali specifiche modalità avrebbero operato in concorso tra loro i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità (carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive)... attraverso un giudizio comparativo delle posizioni dei dipendenti, sì da rendere possibile una verifica sulla corretta applicazione dei criteri di scelta" (pag. 6 della sentenza).
La difesa della società non sostiene che la documentazione non correttamente esaminata contenesse la comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge citata, ma si limita a dedurre che la formalità di apertura del 2.2.96 conteneva l'elenco delle qualifiche ed i profili professionali per reparti delle posizioni di lavoro previste dalle riduzioni, che l'accordo sindacale 3.4.96 ne dava atto ed affermava di averli esaminati, che la comunicazione 9.4.96 conteneva "l'intera documentazione di apertura, di accordo, di definizione e comunicazioni agli enti con le posizioni dei prescelti".
Nulla è dedotto in ordine alla puntuale comunicazione di cui al citato comma 9 e al rilievo mosso al riguardo dai giudici di appello. Con il terzo motivo la difesa del Fallimento SMET denuncia violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 223/91 e dell'art. 8, comma 4, della legge 19 luglio 1993 n. 236, nonché vizio di motivazione.
Ripete che, dopo la lettera di apertura della procedura e l'accordo sindacale del 3.4.96, prima ricordati, la SMET, "allegando tale accordo aveva comunicato agli organi competenti che avrebbe adottato i criteri di scelta forniti dalla legge (art. 5 comma 1) vale a dire i criteri in concorso tra loro dei carichi di famiglia, della anzianità aziendale e delle esigenze tecnico organizzative". Sostiene che tali indicazioni rispondono pienamente alle prescrizioni del comma 9 dell'art. 4.
Aggiunge che anche se la comunicazione di cui al ricordato comma 9 fosse, per ipotesi (peraltro negata), carente, tale carenza non potrebbe comunque inficiare la validità dei recessi intimati ai resistenti.
Rileva che tale interpretazione trova riscontro nel disposto dell'art. 8, comma 4, della legge 19 luglio 1993 n. 236, che interpreta l'art. 24, comma 1, della legge 223/91 nel senso che il datore di lavoro deve avvalersi della facoltà di mettere in mobilità i lavoratori, cioè di recedere, entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura.
Il motivo è infondato.
Per la prima parte, con la quale si ripete genericamente che vi sarebbe stato rispetto del comma 9 del citato art. 4, vale quanto sopra osservato a proposito del secondo motivo.
Quanto alle conseguenze dell'inosservanza del disposto di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, va ribadito che nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui al comma 9 dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (cfr. Cass., S.U., 11 maggio 2000 n. 302; 13 giugno 2000 n. 419; Sez. Lav., 20 novembre 2000 n. 14968). Del tutto estraneo alla problematica in esame è, poi, il quarto comma dell'art. 8 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che si limita ad interpretare l'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991, "nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9".
Con il quarto motivo viene riproposta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 9, e dell'art. 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui ricollegano la inefficacia dei recessi collettivi ad una omissione meramente formale.
Si assume la violazione del criterio di ragionevolezza, per la evidente sproporzione tra tale (contestato) inadempimento e la sanzione.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Come hanno correttamente osservato i giudici di merito, la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata, non viene compressa dal rispetto delle disposizioni in oggetto, che non riguardano tanto le scelte di politica aziendale od imprenditoriale nella loro sostanza, quanto l'osservanza di determinate forme procedimentali che consentono un controllo sulla corretta applicazione di misure (adottate dal datore di lavoro nell'ambito della propria libertà di iniziativa economica) direttamente incidenti sui diritti dei lavoratori e quindi di rilevanza sociale. Il ricollegare la inefficacia dei recessi non solo a violazioni di carattere sostanziale ma anche a violazioni di carattere formale, la cui inosservanza impedisce, come si è veduto, ogni controllo non giurisdizionale sulla corretta osservanza sostanziale delle disposizioni, non appare affatto irragionevole.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessive lire 12.000, oltre complessive lire 5.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001