Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10504
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Sentenza 1 agosto 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - del combinato disposto dell'art. 4, comma nono, e 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, nella parte relativa alla previsione della sanzione della inefficacia dei licenziamenti collettivi per l'omissione - meramente formale- delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Infatti, da un lato, non appare affatto irragionevole - e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost. - il previsto collegamento della inefficacia dei recessi non solo a violazioni di carattere sostanziale, ma anche a violazioni di carattere formale e, d'altra parte, la libertà di iniziativa economica - costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost. - non può dirsi compressa dal rispetto delle disposizioni in oggetto in quanto esse non riguardano tanto le scelte di politica aziendale o imprenditoriale nella loro sostanza, quanto l'osservanza di determinate forme procedimentali che consentono un controllo sulla corretta applicazione di misure (adottate dal datore di lavoro nell'ambito della propria libertà di iniziativa economica) direttamente incidenti sui diritti dei lavoratori e, quindi, di rilevanza sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10504
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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