Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative; ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.
Commentari • 3
- 1. Salvaguardia del diritto dell’Unione Europea ed efficacia esterna del giudicato: oltre la sentenza Olimpiclub?Laura Castaldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Salvaguardia del diritto dell’Unione Europea ed efficacia esterna del giudicato: oltre la sentenza Olimpiclub?Laura Castaldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Laura Castaldi Sommario: 1. Il giudizio a quo - 2. La posizione della Corte di Giustizia - 3. Primi rilievi - 3.1. Il quesito sostanziale: considerazioni e perplessità - 3.2. Il quesito processuale: giudicato esterno e sua contrarietà al diritto dell'Unione - 4. Il contesto giurisprudenziale interno: prospettive - 5. I tratti distintivi del caso di specie - 6. Riserve sull'iter argomentativo della Corte di Giustizia - 7. (Segue). Possibili scenari ricostruttivi - 8. Alcuni ulteriori spunti di riflessione. 1. Il giudizio a quo Per comprendere appieno le implicazioni legate alla sentenza della Corte di Giustizia in rassegna conviene muovere dai fatti di causa. Che – seppur ricostruibili …
Leggi di più… - 3. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
48 32/ 1 6 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STEFANO PALLADott. Presidente SENTENZA- - Consigliere - N. 1319 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 15474/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - - Consigliere -Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: DE EL N. IL 08/10/1940 avverso la sentenza n. 469/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del 11/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario PINELLI, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 febbraio 2015 il Tribunale di Bergamo ha applicato la pena concordata tra le parti a FE DE, imputato del delitto di tentato furto aggravato. Il Giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata, "atteso che la risalenza dei precedenti penali e il verosimile deterrente psicologico costituito dalla presente sentenza consentono di formulare la prognosi favorevole richiesta".
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, deducendo la violazione degli artt. 163-164 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato che erroneamente il giudice aveva avallato la proposta di patteggiamento formulata dalle parti, giacché il DE non può godere del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei suoi precedenti penali e del fatto che di tale beneficio ne ha usufruito per due volte in precedenza.
3. Con atto depositato in data 4 maggio 2015, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento.
1. Così come rilevato dal P.G. ricorrente e facilmente deducibile dall'esame del certificato penale dell'imputato, non sussistono le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena. A carico del DE risultano, infatti, cinque condanne, anche per reati della stessa indole di quello per cui si procede. L'imputato, peraltro, ha già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena (art. 164, ultimo comma, cod. pen.).
2. E' del tutto evidente, dunque, l'erroneità della decisione del Giudice del Tribunale di Bergamo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere- dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (Sez. 4, n. 47795 del 2 1 22/11/2011, Motta, Rv. 252462; Sez. 5, n. 4421 del 28/09/1999, Pm in proc Di Biase G, Rv. 214491; Sez. 6, n. 3447 del 05/11/1998, P.g. e P.m. in proc. Bruno R, Rv. 212905).
3. La sentenza impugnata va quindi annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Stefano BALLA Grazia Miccoli Дубай ПрибFame DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 5 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3