Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In tema di "patteggiamento", se le parti hanno concordato ed il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena nei casi non consentiti dalla legge, si determina la nullità della sentenza nel suo insieme e non della sola clausola avente ad oggetto il beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/1999, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 28/9/1999
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 4421
Dott. Mario Rotella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N. 19127/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la C.A. dell'Aquila avverso la sentenza del Pretore di Vasto, pronunciata nei confronti di Di BI NO, nato ad [...] il 21.11.'62.
Visti gli atti, udita la relazione del consigliere Dott. Sandro Occhionero e lette le conclusioni del pubblico ministero per l'accoglimento del ricorso;
Rilevato che con la sentenza impugnata è stata applicata ex art. 444 c.p.p. a NO Di BI - imputato dei reati p.e.p. dagli artt.110, 617, 610 e 617 bis c.p., commessi in Vasto e Lanciano da data imprecisata al 17.1.'96. in danno di GI LI - la pena di sei mesi di reclusione (così determinata per effetto dell'unificazione dei reati con la continuazione, della concessione delle generiche e dell'applicazione della diminuente per il rito), con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che l'ufficio del P.G. della CA. dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, determinata dalla concessione per la terza volta della sospensione condizionale di una pena detentiva (già concessa con sentenze del 14.1.'92, irrev. dal 7.2.92, del Pretore di Lanciano e del 10.2.'97, irrev. dal 14.11.'97, della C.A. di Roma), e dal superamento, per effetto della decisione impugnata, del limite massimo di due anni di reclusione della pene detentive sospese tra loro cumulate;
Ritenuto che il ricorso è fondato ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. per le ragioni prospettate con il ricorso;
Rilevato che la concessione della sospensione condizionale, nei casi non consentiti dalla legge, determina la nullità della sentenza nel suo insieme e non della sola clausola del dispositivo, avente ad oggetto il beneficio, se esso è stato oggetto dell'accordo tra le parti, come è avvenuto nel caso di specie (tra le tante: Sez. II sent. 9612.990, rv. 204.269); Ritenuto, pertanto che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al competente tribunale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vasto in composizione monocratica per il giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1999