Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47795 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/11/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1867
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 14083/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA GI, N. IL 02/06/1970;
avverso la sentenza n. 805/2010 TRIBUNALE di LECCO, del 24/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. Salzano Francesco, che ha concluso per annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 gennaio 2011 il tribunale di Lecco, a seguito di richiesta formulata congiuntamente dalle parti, ha applicato a TT GI la pena di sei mesi di arresto e Euro 3400 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, per aver circolato alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato pari a 2,48 e 2,27 g/litro, fatto del 20 novembre 2009.
2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato. Con un primo è motivo lamenta violazione di legge e in quanto la richiesta di patteggiamento era subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha ritenuto invece che le condizioni soggettive dell'imputato, che aveva già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena, fossero ostative alla reiterazione del beneficio. Il ricorrente sostiene la illegittimità di tale disposizione, atteso che in presenza della subordinazione della richiesta di "patteggiamento" alla sospensione condizionale della pena, il giudice non può disapplicare la richiesta, ma deve eventualmente respingere l'istanza di patteggiamento. Con un secondo motivo il ricorrente contesta che, in relazione ai propri precedenti penali, sussistessero le condizioni per non concedere la alla sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Risulta dagli atti (verbale di udienza) che la richiesta dell'imputato di accedere al "patteggiamento" conteneva anche la richiesta di pena sospesa e che su di essa il PM prestava il consenso;
la concessione del detto beneficio era pertanto entrata a far parte del patto intervenuto tra le parti, non modificabile dal giudice, tenuto solo al controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge, controllo all'esito del quale, ove ritenga non concedibile la detta sospensione, il giudice può soltanto respingere l'intero accordo, ma non modificarlo nella sua configurazione. In tal senso si è già espressa questa Corte (sez. 6, 5.11.98, pg in proc. Bruno R, m.u.212905) affermando che "Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché" il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilita1 del beneficio e deve rigettare la richiesta, a norma del comma terzo dell'art. 444 c.p.p., se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale "regula juris" la sentenza e1 affetta da nullità' nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011