Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47795
CASS
Sentenza 22 novembre 2011

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In tema di patteggiamento, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47795
    Data del deposito : 22 novembre 2011

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