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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19659 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NO LB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 19659 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da RI LB OL avverso l'ordinanza depositata il 27/12/2022, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha rilevato che il OL era stato sottoposto alla misura di massimo rigore in relazione a un'imputazione provvisoria ipotizzante la partecipazione a un'associazione finalizzata al rifornimento di sostanze stupefacenti, nell'ambito della quale all'odierno ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di gestore di una delle piazze di spaccio operanti per conto del clan camorristico Sauto-Ciccarelli. Il Tribunale ha osservato che l'istanza di revoca della misura si fondava essenzialmente sul comportamento processuale del detenuto, che aveva già reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, con conseguente richiesta di applicazione del disposto dell'art.16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n.8; ha quindi osservato che la scelta della collaborazione non comportava, di per sé stessa, il superamento della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore essendo necessaria la valutazione complessiva delle esigenze cautelari e la concreta verifica del comportamento collaborativo, essendo estranea alla disposizione predetta l'applicazione di qualsiasi automatismo. Il Collegio ha quindi ritenuto che il riconoscimento dell'apporto informativo fornito nei due mesi di detenzione non elideva il giudizio di pericolosità del ricorrente, come risultante dalle modalità e circostanze dei fatti, dai precedenti penali e dai carichi pendenti, non risultando acquisiti elementi sufficienti a dedurre una effettiva recisione con il contesto criminale nel cui ambito i fatti erano stati commessi;
anche in considerazione della, allo stato, ancora omessa verifica dell'entità del contributo informativo apportato;
elementi che, valutati nel loro complesso, inducevano a ritenere non adeguata neanche la più attenuata misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.; 2 - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancata valutazione da parte del Tribunale degli elementi risultanti dall'interrogatorio di garanzia del 16/12/2022 e dei verbali di interrogatorio depositati dall'Ufficio di Procura il 23/12/2022; ha dedotto che il OL aveva reso le dichiarazioni in questione prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa (eseguita il 14/12/2022), rilevando come dai pareri negativi alla sostituzione della misura resi dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura Generale non si evincesse alcun elemento relativo alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della misura di massimo rigore. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso si risolve in una esposizione inerente ai presupposti di applicabilità delle misure cautelari personali in riferimento alle disposizioni generali contenute negli artt. 273 e ss., cod.proc.pen., senza peraltro che - nel corpo della relativa trattazione - sia ravvisabile alcun concreto riferimento alla vicenda processuale in esame. In tale modo, il motivo finisce per essere caratterizzato da un evidente vizio di aspecificità, in quanto tale sanzionabile ai sensi dell'art.581 cod . proc. pen.. 3. Analoga valutazione deve essere altresì operata in riferimento al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha genericamente censurato l'ordinanza gravata per non avere preso in esame il contenuto dei verbali degli interrogatori resi dal ricorrente. Sul punto, difatti, il ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi criticamente con gli specifici passaggi argomentativi contenuti nell'ordinanza impugnata. In tale sede, in particolare, il Tribunale ha richiamato la speciale disciplina prevista dall'art.16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n.8 (conv., con modif., nella I. 15 marzo 1991, n.82), ai sensi del quale «La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la 3 concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico- eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12». Il Tribunale ha quindi argomentato che, in riferimento all'elevato profilo criminale del ricorrente (come desumibile dal certificato penale e dai carichi pendenti), non poteva desumersi un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, in considerazioni degli elementi rappresentati dalla mancanza di dimostrazione in ordine alla effettiva rescissione di ogni legame con il contesto criminale in cui l'indagato era inserito e della necessità della verifica della complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese, anche per effetto del limitato lasso temporale decorso dall'inizio della collaborazione. Con tali precise considerazioni, il motivo di ricorso ha omesso del tutto di procedere al necessario confronto critico - essendosi limitato a lamentare la generica mancata valutazione degli elementi desumibili dagli interrogatori - finendo quindi, anche in tale parte, per essere affetto dal vizio di aspecificità, avendo omesso di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della doglianza;
tanto in riferimento al consolidato principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. e 4 Vanno altresì trasmessi gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 aprile 2023
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 19659 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da RI LB OL avverso l'ordinanza depositata il 27/12/2022, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha rilevato che il OL era stato sottoposto alla misura di massimo rigore in relazione a un'imputazione provvisoria ipotizzante la partecipazione a un'associazione finalizzata al rifornimento di sostanze stupefacenti, nell'ambito della quale all'odierno ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di gestore di una delle piazze di spaccio operanti per conto del clan camorristico Sauto-Ciccarelli. Il Tribunale ha osservato che l'istanza di revoca della misura si fondava essenzialmente sul comportamento processuale del detenuto, che aveva già reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, con conseguente richiesta di applicazione del disposto dell'art.16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n.8; ha quindi osservato che la scelta della collaborazione non comportava, di per sé stessa, il superamento della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore essendo necessaria la valutazione complessiva delle esigenze cautelari e la concreta verifica del comportamento collaborativo, essendo estranea alla disposizione predetta l'applicazione di qualsiasi automatismo. Il Collegio ha quindi ritenuto che il riconoscimento dell'apporto informativo fornito nei due mesi di detenzione non elideva il giudizio di pericolosità del ricorrente, come risultante dalle modalità e circostanze dei fatti, dai precedenti penali e dai carichi pendenti, non risultando acquisiti elementi sufficienti a dedurre una effettiva recisione con il contesto criminale nel cui ambito i fatti erano stati commessi;
anche in considerazione della, allo stato, ancora omessa verifica dell'entità del contributo informativo apportato;
elementi che, valutati nel loro complesso, inducevano a ritenere non adeguata neanche la più attenuata misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.; 2 - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancata valutazione da parte del Tribunale degli elementi risultanti dall'interrogatorio di garanzia del 16/12/2022 e dei verbali di interrogatorio depositati dall'Ufficio di Procura il 23/12/2022; ha dedotto che il OL aveva reso le dichiarazioni in questione prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa (eseguita il 14/12/2022), rilevando come dai pareri negativi alla sostituzione della misura resi dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura Generale non si evincesse alcun elemento relativo alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della misura di massimo rigore. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso si risolve in una esposizione inerente ai presupposti di applicabilità delle misure cautelari personali in riferimento alle disposizioni generali contenute negli artt. 273 e ss., cod.proc.pen., senza peraltro che - nel corpo della relativa trattazione - sia ravvisabile alcun concreto riferimento alla vicenda processuale in esame. In tale modo, il motivo finisce per essere caratterizzato da un evidente vizio di aspecificità, in quanto tale sanzionabile ai sensi dell'art.581 cod . proc. pen.. 3. Analoga valutazione deve essere altresì operata in riferimento al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha genericamente censurato l'ordinanza gravata per non avere preso in esame il contenuto dei verbali degli interrogatori resi dal ricorrente. Sul punto, difatti, il ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi criticamente con gli specifici passaggi argomentativi contenuti nell'ordinanza impugnata. In tale sede, in particolare, il Tribunale ha richiamato la speciale disciplina prevista dall'art.16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n.8 (conv., con modif., nella I. 15 marzo 1991, n.82), ai sensi del quale «La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la 3 concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico- eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12». Il Tribunale ha quindi argomentato che, in riferimento all'elevato profilo criminale del ricorrente (come desumibile dal certificato penale e dai carichi pendenti), non poteva desumersi un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, in considerazioni degli elementi rappresentati dalla mancanza di dimostrazione in ordine alla effettiva rescissione di ogni legame con il contesto criminale in cui l'indagato era inserito e della necessità della verifica della complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese, anche per effetto del limitato lasso temporale decorso dall'inizio della collaborazione. Con tali precise considerazioni, il motivo di ricorso ha omesso del tutto di procedere al necessario confronto critico - essendosi limitato a lamentare la generica mancata valutazione degli elementi desumibili dagli interrogatori - finendo quindi, anche in tale parte, per essere affetto dal vizio di aspecificità, avendo omesso di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della doglianza;
tanto in riferimento al consolidato principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. e 4 Vanno altresì trasmessi gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 aprile 2023