CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29899 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MI BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore ZfL6 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29899 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MI Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza in data 5 agosto 2022 IC GI, premesso che: - nei suoi confronti erano state pronunciate tre sentenze, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Verona in data 28 marzo 2009, 14 luglio 2009 e 9 maggio 2011, tutte in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; - a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte costituzionale, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stata commisurata la pena;
- che la pena detentiva inflitta era stata già espiata;
aveva chiesto che fosse riconosciuta la continuazione tra i reati e fosse ridéterminata in me/ius la pena pecuniaria inflitta, tenuto conto degli effetti della menzionata sentenza della Corte costituzionale. Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da IC GI, ha rideterminato, in ragione della pronuncia della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, la pena pecuniaria inflitta dalla sentenza 28 marzo 2009 dello stesso Tribunale in C 600 di multa, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 28 marzo 2009 e 14 luglio 2009, dal Tribunale di Verona determinando la pena pecuniaria complessiva in €3.200 di' multa, ed ha, infine, rigettato l'istanza nel resto. Con riguardo, in particolare, alla richiesta di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con le sentenze pronunciate in data 14 luglio 2009 e 9 maggio 2011, l'ordinanza ha rilevato che si trattava di sentenze concernenti la detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti sia leggere che pesanti, e quindi gli effetti della sentenza costituzionale n. 32/2014 non giustificavano la rideterminazione in me/ius della pena pecuniaria. 2. Il difensore di IC GI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con sentenza in data 14 luglio 2009 del Tribunale di Verona. La condanna era stata pronunciata per la detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di marjivana, hashish ed eroina, e dunque doveva essere rideterminata la pena pecuniaria. 2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con sentenza in data 9 maggio 2011 del Tribunale di Verona. La condanna era stata pronunciata per la detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di hashish ed eroina tali da giustificare la qualificazione come fatto di lieve entità, con conseguente obbligo di rideterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo in parte, come di seguito viene precisato. 1. Innanzitutto, si deve rilevare che non vi è impugnazione in ordine al diniego della continuazione con i reati giudicati dalla sentenza 9 maggio 2011 del Tribunale di Verona, come non vi è impugnazione in ordine alla rideterminazione della multa inflitta dalla sentenza 28 marzo 2009 dello stesso Tribunale. Inoltre, il secondo motivo, nella parte in cui si duole del fatto che la fattispecie di cui al capo A della sentenza 9 maggio 2011 non era stata qualificata, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non è consentito. Infatti, la relativa domanda non era stata proposta con la richiesta introduttiva del procedimento, e quindi non può essere oggetto di motivo di impugnazione. Si deve aggiungere che il motivo, in parte qua, chiede al giudice dell'esecuzione una valutazione nel merito, sotto il profilo della qualificazione giuridica, dell'imputazione, ambito che è precluso dal giudicato. Infine, si deve considerare che la parte ha chiesto la rideterminazione unicamente della pena pecuniaria. 2. Con riguardo alla richiesta di rideterminazione della pena in ragione degli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale - che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter, del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 272 ... convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49" - è pacifico che, trattandosi di pronuncia che ha riguardato norma penale sul trattamento sanzionatorio, è compito del giudice dell'esecuzione procedere, ove il nuovo assetto normativo sia 3 più favorevole e su richiesta di parte, alla rideterminazione della pena inflitta, che non sia stata interamente espiata. Si deve precisare che la valutazione circa gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, se cioè determinano una modifica normativa in melius ovvero in pejus, va compiuta in termini complessivi, e non parziali. In questo senso va ricordato che a seguito della menzionata pronuncia ha ripreso vigenza la disciplina dettata dalla legge n. 685/1975, come novellata dalla legge n. 162/1990 e quindi recepita dal d.P.R. n. 309/1990. Infatti, la pronuncia costituzionale ha eliminato ex tunc l'intera riforma del 2006, che aveva soppresso ogni distinzione fondata sulla natura delle sostanze droganti, e ha determinato la conseguente reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella originaria formulazione di cui all'art. 14 della legge 26 giugno 1990, n. 162, caratterizzato dalla distinzione della risposta sanzionatoria a seconda del tipo di stupefacente. Di conseguenza, si è passati da un regime sanzionatorio unitario, senza distinzioni tra droghe così dette pesanti e droghe così dette leggere, ad un regime sanzionatorio differenziato, caratterizzato da una maggiore gravità per gli stupefacenti "pesanti" e da una previsione sanzionatoria pi e per le droghe "leggere". 3. Con riguardo alla pena inflitta con sentenza 14 luglio 2009, il giudice dell'esecuzione ha negato la rideterminazione della pena pecuniaria, osservando che la condanna aveva riguardato anche la detenzione, al fine di spaccio, anche di eroina, sostanza definibile "pesante", rispetto alla quale, dunque, non era intervenuta, trattandosi di fattispecie attenuata, una modifica normativa in pejus. Di conseguenza, nella determinazione della pena del reato continuato - relativo ai reati giudicati dalle sentenze 28 marzo 2009 e 14 luglio 2009 - il giudice dell'esecuzione, ritenuto più grave il reato giudicato dalla sentenza 14 luglio 2009, ha determinato la pena pecuniaria complessiva in C 3.200 di multa, così determinata: pena base del reato più grave la pena inflitta di C 3.000 di multa, aumentata per la continuazione di C 200 di multa, aumento così determinato tenuto conto della diminuzione per il rito. Il primo motivo di ricorso, premesso che la sentenza 14 luglio 2009 aveva riguardato la detenzione, di lieve entità, di cannabis, hashish ed eroina, ha denunciato violazione di legge in quanto doveva essere rideterminata in melius la pena inflitta sia in relazione alla detenzione di eroina, sia per la detenzione di droghe "leggere". Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono. 4 Quanto al più grave reato di detenzione di eroina, la modifica normativa determinata dalla pronuncia costituzionale ha fatto "rivivere" il parametro edittale da €2.582 a C 25.822 di multa, più favorevole rispetto alla previsione introdotta con la riforma del 2006 (che aveva elevato il parametro della sola pena pecuniaria: da C 3.000 a C 26.000 di multa). Sul punto, il motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dall'ordinanza, che, rilevato che si era trattato di una riduzione assai contenuto del parametro, ha osservato che la pena inflitta (C 3.000 di multa) era comunque pressochè pari al minimo edittale e congrua rispetto al fatto. Quanto alla detenzione di sostanze stupefacenti così dette leggere, l'ordinanza non ha proceduto alla dovuta rideterminazione della pena pecuniaria, laddove il parametro era risultato da C 1.032 a C 10.329 di multa. Ora, considerato che la sentenza aveva specificato l'aumento di pena per la detenzione di sostanze stupefacenti "leggere" (C 1000 di multa, al netto della diminuzione per il rito), ritiene il collegio di poter, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., procedere direttamente, previo annullamento senza rinvio sul punto dell'ordinanza impugnata, alla rideterminazione della multa. In particolare, dunque, la pena per le fattispecie così dette satellite, afferenti a stupefacenti leggeri, si determina una pena, in aumento rispetto alla pena del reato più grave, di C 150 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 100 di multa. Dunque, la pena pecuniaria del riconosciuto reato continuato viene fissata in C 2.300 di multa, così determinata: pena base del più grave reato di detenzione di eroina (sentenza 14 luglio 2009) C 3.000 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 2.000 di multa;
aumentata per la continuazione interna della pena di C 150 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 100 di multa;
aumentata per la continuazione esterna (sentenza 28 marzo 2009) di C 300 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 200 di multa. 4. Con riguardo alla pena inflitta con sentenza 9 maggio 2011, il giudice dell'esecuzione ha negato la rideterminazione della pena pecuniaria, osservando che la condanna aveva riguardato anche la detenzione, al fine di spaccio, di eroina. Il secondo motivo di ricorso, a parte il rilievo secondo il quale si trattava di fattispecie di lieve entità, di cui si è già detto, ha, premesso che la sentenza aveva riguardato la detenzione di hashish ed eroina, denunciato violazione di 5 legge in quanto doveva essere rideterminata in melius la pena inflitta per la detenzione di droghe "leggere". Il motivo è fondato. La sentenza aveva specificato l'aumento della pena pecuniaria in relazione alla continuazione interna, prima della riduzione per il rito, in C 200 di multa. Ritiene il collegio di poter, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., procedere direttamente, previo annullamento senza rinvio sul punto dell'ordinanza impugnata, alla rideterminazione della multa. In particolare, dunque, per la fattispecie satellite si determina una pena, in aumento rispetto alla pena del reato più grave, di C 75 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 50 di multa. 5. Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che determina per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/7/2009, in euro 100 di multa e per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 9/5/2011, in euro 50,00 di multa. Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che determina per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/7/2009, in euro 100 di multa e per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 9/5/2011, in euro 50,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 12 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore ZfL6 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29899 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MI Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza in data 5 agosto 2022 IC GI, premesso che: - nei suoi confronti erano state pronunciate tre sentenze, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Verona in data 28 marzo 2009, 14 luglio 2009 e 9 maggio 2011, tutte in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; - a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte costituzionale, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stata commisurata la pena;
- che la pena detentiva inflitta era stata già espiata;
aveva chiesto che fosse riconosciuta la continuazione tra i reati e fosse ridéterminata in me/ius la pena pecuniaria inflitta, tenuto conto degli effetti della menzionata sentenza della Corte costituzionale. Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da IC GI, ha rideterminato, in ragione della pronuncia della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, la pena pecuniaria inflitta dalla sentenza 28 marzo 2009 dello stesso Tribunale in C 600 di multa, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 28 marzo 2009 e 14 luglio 2009, dal Tribunale di Verona determinando la pena pecuniaria complessiva in €3.200 di' multa, ed ha, infine, rigettato l'istanza nel resto. Con riguardo, in particolare, alla richiesta di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con le sentenze pronunciate in data 14 luglio 2009 e 9 maggio 2011, l'ordinanza ha rilevato che si trattava di sentenze concernenti la detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti sia leggere che pesanti, e quindi gli effetti della sentenza costituzionale n. 32/2014 non giustificavano la rideterminazione in me/ius della pena pecuniaria. 2. Il difensore di IC GI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con sentenza in data 14 luglio 2009 del Tribunale di Verona. La condanna era stata pronunciata per la detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di marjivana, hashish ed eroina, e dunque doveva essere rideterminata la pena pecuniaria. 2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con sentenza in data 9 maggio 2011 del Tribunale di Verona. La condanna era stata pronunciata per la detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di hashish ed eroina tali da giustificare la qualificazione come fatto di lieve entità, con conseguente obbligo di rideterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo in parte, come di seguito viene precisato. 1. Innanzitutto, si deve rilevare che non vi è impugnazione in ordine al diniego della continuazione con i reati giudicati dalla sentenza 9 maggio 2011 del Tribunale di Verona, come non vi è impugnazione in ordine alla rideterminazione della multa inflitta dalla sentenza 28 marzo 2009 dello stesso Tribunale. Inoltre, il secondo motivo, nella parte in cui si duole del fatto che la fattispecie di cui al capo A della sentenza 9 maggio 2011 non era stata qualificata, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non è consentito. Infatti, la relativa domanda non era stata proposta con la richiesta introduttiva del procedimento, e quindi non può essere oggetto di motivo di impugnazione. Si deve aggiungere che il motivo, in parte qua, chiede al giudice dell'esecuzione una valutazione nel merito, sotto il profilo della qualificazione giuridica, dell'imputazione, ambito che è precluso dal giudicato. Infine, si deve considerare che la parte ha chiesto la rideterminazione unicamente della pena pecuniaria. 2. Con riguardo alla richiesta di rideterminazione della pena in ragione degli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale - che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter, del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 272 ... convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49" - è pacifico che, trattandosi di pronuncia che ha riguardato norma penale sul trattamento sanzionatorio, è compito del giudice dell'esecuzione procedere, ove il nuovo assetto normativo sia 3 più favorevole e su richiesta di parte, alla rideterminazione della pena inflitta, che non sia stata interamente espiata. Si deve precisare che la valutazione circa gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, se cioè determinano una modifica normativa in melius ovvero in pejus, va compiuta in termini complessivi, e non parziali. In questo senso va ricordato che a seguito della menzionata pronuncia ha ripreso vigenza la disciplina dettata dalla legge n. 685/1975, come novellata dalla legge n. 162/1990 e quindi recepita dal d.P.R. n. 309/1990. Infatti, la pronuncia costituzionale ha eliminato ex tunc l'intera riforma del 2006, che aveva soppresso ogni distinzione fondata sulla natura delle sostanze droganti, e ha determinato la conseguente reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella originaria formulazione di cui all'art. 14 della legge 26 giugno 1990, n. 162, caratterizzato dalla distinzione della risposta sanzionatoria a seconda del tipo di stupefacente. Di conseguenza, si è passati da un regime sanzionatorio unitario, senza distinzioni tra droghe così dette pesanti e droghe così dette leggere, ad un regime sanzionatorio differenziato, caratterizzato da una maggiore gravità per gli stupefacenti "pesanti" e da una previsione sanzionatoria pi e per le droghe "leggere". 3. Con riguardo alla pena inflitta con sentenza 14 luglio 2009, il giudice dell'esecuzione ha negato la rideterminazione della pena pecuniaria, osservando che la condanna aveva riguardato anche la detenzione, al fine di spaccio, anche di eroina, sostanza definibile "pesante", rispetto alla quale, dunque, non era intervenuta, trattandosi di fattispecie attenuata, una modifica normativa in pejus. Di conseguenza, nella determinazione della pena del reato continuato - relativo ai reati giudicati dalle sentenze 28 marzo 2009 e 14 luglio 2009 - il giudice dell'esecuzione, ritenuto più grave il reato giudicato dalla sentenza 14 luglio 2009, ha determinato la pena pecuniaria complessiva in C 3.200 di multa, così determinata: pena base del reato più grave la pena inflitta di C 3.000 di multa, aumentata per la continuazione di C 200 di multa, aumento così determinato tenuto conto della diminuzione per il rito. Il primo motivo di ricorso, premesso che la sentenza 14 luglio 2009 aveva riguardato la detenzione, di lieve entità, di cannabis, hashish ed eroina, ha denunciato violazione di legge in quanto doveva essere rideterminata in melius la pena inflitta sia in relazione alla detenzione di eroina, sia per la detenzione di droghe "leggere". Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono. 4 Quanto al più grave reato di detenzione di eroina, la modifica normativa determinata dalla pronuncia costituzionale ha fatto "rivivere" il parametro edittale da €2.582 a C 25.822 di multa, più favorevole rispetto alla previsione introdotta con la riforma del 2006 (che aveva elevato il parametro della sola pena pecuniaria: da C 3.000 a C 26.000 di multa). Sul punto, il motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dall'ordinanza, che, rilevato che si era trattato di una riduzione assai contenuto del parametro, ha osservato che la pena inflitta (C 3.000 di multa) era comunque pressochè pari al minimo edittale e congrua rispetto al fatto. Quanto alla detenzione di sostanze stupefacenti così dette leggere, l'ordinanza non ha proceduto alla dovuta rideterminazione della pena pecuniaria, laddove il parametro era risultato da C 1.032 a C 10.329 di multa. Ora, considerato che la sentenza aveva specificato l'aumento di pena per la detenzione di sostanze stupefacenti "leggere" (C 1000 di multa, al netto della diminuzione per il rito), ritiene il collegio di poter, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., procedere direttamente, previo annullamento senza rinvio sul punto dell'ordinanza impugnata, alla rideterminazione della multa. In particolare, dunque, la pena per le fattispecie così dette satellite, afferenti a stupefacenti leggeri, si determina una pena, in aumento rispetto alla pena del reato più grave, di C 150 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 100 di multa. Dunque, la pena pecuniaria del riconosciuto reato continuato viene fissata in C 2.300 di multa, così determinata: pena base del più grave reato di detenzione di eroina (sentenza 14 luglio 2009) C 3.000 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 2.000 di multa;
aumentata per la continuazione interna della pena di C 150 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 100 di multa;
aumentata per la continuazione esterna (sentenza 28 marzo 2009) di C 300 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 200 di multa. 4. Con riguardo alla pena inflitta con sentenza 9 maggio 2011, il giudice dell'esecuzione ha negato la rideterminazione della pena pecuniaria, osservando che la condanna aveva riguardato anche la detenzione, al fine di spaccio, di eroina. Il secondo motivo di ricorso, a parte il rilievo secondo il quale si trattava di fattispecie di lieve entità, di cui si è già detto, ha, premesso che la sentenza aveva riguardato la detenzione di hashish ed eroina, denunciato violazione di 5 legge in quanto doveva essere rideterminata in melius la pena inflitta per la detenzione di droghe "leggere". Il motivo è fondato. La sentenza aveva specificato l'aumento della pena pecuniaria in relazione alla continuazione interna, prima della riduzione per il rito, in C 200 di multa. Ritiene il collegio di poter, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., procedere direttamente, previo annullamento senza rinvio sul punto dell'ordinanza impugnata, alla rideterminazione della multa. In particolare, dunque, per la fattispecie satellite si determina una pena, in aumento rispetto alla pena del reato più grave, di C 75 di multa, diminuita per il rito alla pena di C 50 di multa. 5. Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che determina per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/7/2009, in euro 100 di multa e per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 9/5/2011, in euro 50,00 di multa. Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che determina per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/7/2009, in euro 100 di multa e per i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 9/5/2011, in euro 50,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 12 maggio 2023.