Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
00308 / 0 1 D POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 16471/99 Cron. N. 566 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Marino Donato Santojanni Rep. N.-Presidente- 2. " Guglielmo Sciarelli -Consigliere- Ud. 21.09.2000 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 684. Giuseppe Cellerino -Consigliere- -Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5. " Gianfranco Servello UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig.IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 #11 GEN 2001. sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AN MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma, UFFICIO COPIE Via Borsieri 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corapi, rap- Richiesta copia studio dal Sig. AGI presentato e difeso dall'Avv. Giovanni Del Vecchio del foro di per diritti L. 3000 01.0111 " Taranto per procura a margine del ricorso IL CANCELLIERE Ricorrente
CONTRO
CANCELLERIA ILVA S.p.A. (già ILVA LAMINATI PIANI S.p.A.), in persona dei suoi procuratori dott. Pietro de Blasi e dott. Flavio Campi CC407414 (giusta atto 20.12.1995 per notaio Pozzi di Milano, rep. n. 48427), elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto 3708 2 108, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pescatore, che la rap- presenta e difende in unione all'Avv. Massimo Brandi del foro di Napoli per procura in calce al controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 91/99 del Tribunale del Lavo- ro di Taranto del 14.1.1999/25.1.1999 nella causa iscritta al n. 84 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.9.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Massimo Brandi per la resistente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 2.2.1996, EL AM conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Taranto la S.p. A. Ilva Laminati Piani perché, annullato il licenziamento, fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni conseguenti. Premetteva al riguardo che in qualità di impiegato capo reparto TPS aveva lavorato alle dipendenze della convenuta in Taranto fino al 9 gennaio 1996, data in cui era stato licenziato, previa contestazione dell'addebito di avere tentato di portare fuori dello stabilimento una stampante tipo Olivetti BM/30 di proprietà aziendale. Aggiungeva che l'intimato licenziamento era nullo, perché mancante di adeguata motivazione, ed illegittimo, perché 3 privo di giustificatezza. La società convenuta costituendosi contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. All'esito il Pretore del Lavoro di Taranto con sentenza del 27.10.1997 respingeva la domanda dell'attore e tale decisione, impugnata dal AM, veniva confermata dal Tribunale di Taranto con sentenza 14.1.1999/25.1.1999. In particolare il Tribunale osservava che il provvedimento di contestazione comunicato al AM non risultava affatto generico, essendo stato esattamente specificato l'addebito mosso (tentativo di portare fuori dello stabilimento una stampante Oli- vetti di proprietà aziendale), sicché era stata consentita una compiuta difesa in ordine ai fatti contestati. Lo stesso Tribunale riteneva infondate le doglianze del Giam- manco concernenti l'insussistenza di una giusta causa o giustifi- cato motivo di licenziamento e, in subordine, del requisito della proporzionalità tra addebito e sanzione, atteso che alla luce del materiale probatorio, assunto in primo grado, risultava il requi- sito intenzionale del dolo, integrato dalla coscienza e volontà del tentativo di asportazione del bene, e che la condotta del Giam- manco, in considerazione del rilevante grado di fiducia nello stesso riposta, rivestiva una gravità tale da rendere insufficiente a tutelare l'interesse aziendale qualsiasi altra sanzione disciplina- re, diversa dal provvedimento espulsivo. Il AM ricorre per cassazione con tre motivi, ai quali re- siste con controricorso la Ilva S.p.A. (già Ilva Laminati Piani S.p. A.). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, anche in relazione all'art. 17 parte generale sezione III del vigente CCNL, nonché vizi della motiva- zione (art. 360 n. 3 e n.5 C.P.C.). Al riguardo deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per avere disatteso l'eccezione di nullità del licenziamento sotto il profilo della mancanza di motivazione e della violazione del principio di specificità della contestazione. In particolare ribadisce, da un lato, che non è sufficiente a motivare il licenziamento, a fronte delle giustificazioni rese dal dipendente, la mera ripetizione dei motivi di addebito della contestazione;
dall'altro lato, che non è stata chiarita la natura colposa o dolosa della condotta conte- stata, dal che sarebbe derivata una violazione del diritto alla di- fesa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del provvedimento, l'errata valutazione delle prove acquisite, la violazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, nonché moti- vazione insufficiente e contraddittoria sul punto ( art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). A sostegno del motivo il ricorrente osserva che i giudici di me- rito erroneamente hanno tratto il loro convincimento dalla circo- 5 stanza che esso AM, fermato dal vigilante LL all'uscita, fatta marcia indietro con l'autovettura aziendale (ove era occultata nel portabagagli la stampante di proprietà dell'Ilva) e, recatosi dal capo turno di vigilanza Cillo, non avrebbe riferito a quest'ultimo di essere stato fermato dal LL. In sostanza rileva che i giudici sarebbero stati indotti ad accedere alle tesi aziendali utilizzando le dichiarazioni del LL e trascurando la deposizione del Cillo. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'insussistenza del re- quisito della proporzionalità tra addebito e sanzione, la violazio- ne dell'art. 2119 od. Civ. e dell'art. 3 della legge 604 del 1966, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). In particolare sostiene che il Tribunale ha errato nel disattendere la richiesta di annullamento del licenziamento perché non pro- porzionata al valore del bene che esso AM avrebbe ten- tato di sottrarre, a fronte della nota entità del patrimonio azien- dale. I motivi sono inammissibili, essendo state dedotte esclusivamente censure di fatto, non suscettibili di esame in sede di legittimità, se non sotto il profilo del'insufficiente, carente e contradditoria motivazione. Orbene, quanto al primo motivo il Tribunale con congrua e cor- retta motivazione ha disatteso l'eccezione di nullità del licenzia- mento, non avendo ravvisato alcuna violazione del principio di 6 specificità della contestazione, essendo ben chiaro l'addebito mosso al AM (tentativo di portare fuori dello stabili- mento una stampante tipo Olivetti BM/30 di proprietà aziendale), sicché al dipendente era stata consentita una compiuta difesa. In questa situazione la doglianza del ricorrente in ordine alla man- cata specificazione della natura dolosa o colposa dell'addebito non ha alcuna consistenza, essendo stato ben evidenziato nella motivazione dell'impugnata sentenza il tentativo di sottrazione di un bene aziendale, da che si ricavava ictu oculi, sotto il profilo soggettivo, l'intenzionalità nella condotta tenuta dal AM. Con riguardo al secondo motivo parimenti congrua e corretta è la motivazione dell'impugnata sentenza, la quale si è adeguata all'indirizzo più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale al giudice di merito spetta valutare gli elementi probatori, con- trollarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in di- scussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di pro- va, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convinci- mento (Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6 settembre 1995, n. 9384; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989), il che si è verificato, come già si è detto, nel caso di specie. Quanto all'inconsistenza dei rilievi contenuti nel terzo motivo giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso non è l'assenza o la speciale te- 7 nuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di und condottur condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi n del lavoratore rispetto agli obblighi assunti che incide in maniera irrimediabile sull'elemento fiduciario del rapporto stesso (Cass. 4 aprile 2000, n. 4139; Cass. 27 dicembre 1999, n. 14567; Cass. 7 aprile 1999, n. 3386; Cass. 18 giugno 1998, n. 6100). Nel caso di specie il Tribunale in concreto ha accertato, dandone ragionevole spiegazione, la sussistenza del requisito intenzionale del dolo nella condotta tenuta dal AM, che ha avuto inci- denza, in considerazione anche della qualifica professionale da lui rivestita, sulla fiducia nello stesso riposta dalla società datri- ce di lavoro. In questa situazione correttamente il Tribunale ha ritenuto non rilevante la tenuità del danno patrimoniale arrecato all'azienda ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento. (1) rilevante In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della resistente.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor- rente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 45.0 oltre £.
3.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addì 21 settembre 2000 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Мачіно забороний alessandro be Rensis Stilline - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A , 11 GEN. 2001 0 S O S 1 oggi, 3 L . A 3 L T T 5 O , LABORATORE R B A . 'A S DI CANCELLERIA I E N L D P L S 3 E A I 7 T D - S N I 8 G O - S P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G , D O G E O R E T T T L T N S I I E S IR G A E L D R L O E D