CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34867 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SU LL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di VO Massimiliano, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2022 che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla contestazione cautelare di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34867 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva negato la sostituzione della misura cautelare, a fronte dell'indicazione di un luogo distante dal territorio ove era stato commesso il reato, con il presidio dei dispositivi elettronici, ponendo a base della motivazione il solo dato della gravità del fatto, pur in presenza degli elementi rappresentati dal carattere isolato della vicenda, dell'assenza di precedenti condanne a carico del ricorrente, così dimostrando la carattere meramente congetturale della previsione negativa formulata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il provvedimento del Tribunale del riesame che ha valutato l'adeguatezza della misura cautelare applicata, a differenza di quanto rappresentato dal ricorrente, ha dato conto, in primo luogo, del regime di presunzione (relativa) discendente dal riconoscimento della circostanza aggravante contestata dell'art. 416, bis.1, cod. pen. (profilo con cui il ricorrente omette del tutto di confrontarsi), valorizzando poi non già esclusivamente "la gravità del fatto", in sé considerata, ma anche le modalità realizzative e le circostanze dell'episodio storico, oltre che "l'evidente contiguità con ambiti di criminalità organizzata" (attestata dalle precise indicazioni rese dai collaboratori di giustizia indicati nel provvedimento impugnato: pag. 10); e da tali elementi ha tratto il giudizio circa l'inadeguatezza della misura meno afflittiva, stimando che l'intensità del pericolo di reiterazione non risulterebbe contrastabile, richiedendo capacità di autocontrollo smentite dalla spiccata inclinazione a delinquere manifestata, la misura gradata degli arresti domiciliari pur con l'applicazione dei dispositivi elettronici di controllo. La motivazione così articolata, oltre ad essere rispettosa dei criteri indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in difetto di elementi decisivi offerti per superare la presunzione legislativa o dimostrare la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia in carcere), è priva di vizi logici rilevanti in sede di legittimità. 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SU LL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di VO Massimiliano, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2022 che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla contestazione cautelare di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34867 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva negato la sostituzione della misura cautelare, a fronte dell'indicazione di un luogo distante dal territorio ove era stato commesso il reato, con il presidio dei dispositivi elettronici, ponendo a base della motivazione il solo dato della gravità del fatto, pur in presenza degli elementi rappresentati dal carattere isolato della vicenda, dell'assenza di precedenti condanne a carico del ricorrente, così dimostrando la carattere meramente congetturale della previsione negativa formulata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il provvedimento del Tribunale del riesame che ha valutato l'adeguatezza della misura cautelare applicata, a differenza di quanto rappresentato dal ricorrente, ha dato conto, in primo luogo, del regime di presunzione (relativa) discendente dal riconoscimento della circostanza aggravante contestata dell'art. 416, bis.1, cod. pen. (profilo con cui il ricorrente omette del tutto di confrontarsi), valorizzando poi non già esclusivamente "la gravità del fatto", in sé considerata, ma anche le modalità realizzative e le circostanze dell'episodio storico, oltre che "l'evidente contiguità con ambiti di criminalità organizzata" (attestata dalle precise indicazioni rese dai collaboratori di giustizia indicati nel provvedimento impugnato: pag. 10); e da tali elementi ha tratto il giudizio circa l'inadeguatezza della misura meno afflittiva, stimando che l'intensità del pericolo di reiterazione non risulterebbe contrastabile, richiedendo capacità di autocontrollo smentite dalla spiccata inclinazione a delinquere manifestata, la misura gradata degli arresti domiciliari pur con l'applicazione dei dispositivi elettronici di controllo. La motivazione così articolata, oltre ad essere rispettosa dei criteri indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in difetto di elementi decisivi offerti per superare la presunzione legislativa o dimostrare la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia in carcere), è priva di vizi logici rilevanti in sede di legittimità. 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/5/2023