Sentenza 19 settembre 2001
Massime • 1
In tema di commercializzazione di prodotti alimentari ortofrutticoli sfusi ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 è irrilevante che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo, atteso che anch'esso è destinatario del precetto penale che impone l'adozione di ogni cautela al fine di evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare;ne consegue che la responsabilità può essere esclusa solo ove, quantomeno periodicamente, siano stati eseguiti controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita o sia stata richiesta al produttore la prova di tali indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2001, n. 37835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37835 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 19/09/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 2562
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 14239/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Avv. M. Grazia Siliquini, del foro di Torino, nell'interesse degli imputati:
LOGGIA DOMENICO, n. il 5.4.1947 a Biella, res. a Magnano LOGGIA MARIA TERESA, n. il 2.7.1958 a Biella, res. a Piverone ZANON INES, n. il 3.11.1922 a Chies D'Alfago, res. a Magnano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 15 - 17 gennaio 2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. W. De Nunzio che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
EN GG, IA SA GG ed Ines Zanon, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, all'esito dell'appello avverso quella in data 23/2/2000 del Pretore di Ivrea, ne ha confermato la concorsuale responsabilità in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) e 6 co. 4 L. 283/62, per avere, quali soci di una socetà di persone esercente il commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, detenuto nel relativo esercizio di vendita, sito in Piverone, una partita di patate contenente principi attivi di "profam" e "clorphan" in concentrazione superiore a quella massima consentita dalle disposizioni vigenti;
fatto ivi accertato, a seguito di prelievo del 30/4/97 e conseguenti analisi, anche revisionali.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente difesa deduce, nell'unico motivo, richiamante gli artt. 606 lett. b) c.p.p. e 5 lett. h) L.283/62 e giurisprudenza di legittimità, l'erronea applicazione della legge penale, per essere stata confermata la responsabilità contravvenzionale ascritta, nonostante l'assoluta buona fede dei dettaglianti imputati, i quali, già approvvigionatisi in precedenza, senza che si fossero mai verificati problemi di natura igienico - sanitaria, presso lo stesso fornitore della merce in questione, si sarebbero trovati nell'impossibilità di accertare la conformità della stessa alle prescrizioni in materia, trattandosi di vizi non rilevabili esteriormente, tenuto conto delle perfette condizioni in cui le patate si presentavano, e non essendo, peraltro, il prodotto sottoponibile ad analisi in tempi ragionevolmente compatibili con la facile deperibilità dello stesso.
Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione, per quanto riguarda l'imputata IA SA GG, ai sensi degli artt.591 co. 1 lett. c), 585 co. 11 lett. b) e co 2 lett. d), in rel. 544 c.p.p, risultando la sentenza contumaciale di secondo grado, depositata con motivazione dopo due giorni dalla pronunzia, alla predetta notificata in data 24/1/2001 ed il ricorso depositato il 26/2/2001, dopo il decorso del prescritto termine di gg. 30.
Inammissibile è, altresì, il ricorso di legittimità, relativamente alle rimanenti imputate, in quanto deduce censure in fatto, avverso accertamenti di merito adeguatamente motivati dai giudici di appello e, comunque, per manifesta infondatezza.
Va premesso che per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza della contravvenzione in questione, è irrilevante la circostanza che il commerciante, destinatario anch'egli del precetto penale imponente l'adozione di ogni cautela al fine di garantire l'incolumità dei consumatori, sia rimasto estraneo al procedimento produttivo, mentre la buona fede del medesimo può spiegare efficacia scriminante nei soli casi in cui il prodotto sia commercializzato in involucri preconfezionati all'origine, oppure, ove trattisi (come nella specie, in cui i sacchetti contenenti le patate erano stati confezionati dalla s.n.c. dettagliante) di merci alimentari sfuse, quando la rapida deperibilità di queste impedisca di compiere le opportune analisi, in tempi brevi, o comunque compatibili con quelli di conservazione delle caratteristiche e proprietà del prodotto. Ma anche in questi ultimi casi, secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C (v. Cass. 3^ 8/3-20/4/2001 n. 16065), tenuto conto degli interessi in gioco (da una parte quelli, meramente economici dell'operatore commerciale, dall'altra il preminente bene protetto dalla norma penale, la salute dei consumatori), il commerciante non può limitarsi ad un "atto di fede", facendo affidamento sul mero aspetto esteriore del prodotto o sulla circostanza che in passato non si siano verificati (o, meglio, non siano venuti in rilievo), inconvenienti di natura igienico - sanitaria (che, spesso, come nell'assunzione di sostante antiparassitarie, diserbanti e simili in percentuali superiori alla norma, sono silenti). Perché l'obbligo della ragionevole cautela possa ritenersi, anche nei casi di sostanze deperibili, assolto, occorre la dimostrazione che, quanto meno periodicamente, siano stati eseguiti controlli "a campione", su ciascuna delle varie categorie di prodotti acquistati per la rivendita, o quanto meno sia stata richiesta al produttore di fornire la prova di siffatte indagini. Quanto sopra esposto evidenzia la correttezza della decisione di merito, sotto un duplice profilo: a) perché come osservato dai giudici di appello, sulla scorta di nozioni di comune esperienza non confutabili, le patate non sono un prodotto caratterizzato da rapida deteriorabilità, potendo, con elementari accorgimenti, essere conservate anche per mesi, senza perdere le proprietà alimentari e le caratteristiche organolettiche;
b) comunque, nel caso di specie, le cautele che gli imputati assumevano di aver adottato, basate sulla mera fiducia nel fornitore e sulla circostanza (dei tutto casuale, se non fallace) che in precedenza non si fossero verificati inconvenienti, non era sufficiente ad escluderne la colpa, non essendo stato provato, o dedotto, che sia pur saltuariamente e per quel tipo di prodotto fosse stato eseguito un controllo o richiesta la relativa prova.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali, nonché, singolarmente, della sanzione pecuniaria di cui all'art 616 c.p.p, nell'adeguata misura di L.
1.000.000 pro capite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, ciascuno, della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2001