Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, costituisce correzione di mero errore materiale la rettificazione in sentenza della data di emissione del titolo contenuta nel capo d'imputazione, a condizione che, nel corso della istruttoria dibattimentale, ad essa si sia fatto esplicito riferimento, senza obiezioni da parte dell'imputato. Invero, poiché quest'ultimo non ha potuto nutrire incertezza in ordine al contenuto della imputazione e poiché risulta, conseguentemente, sempre essere stato assicurato il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, non si è verificata lesione del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13267 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/10/1999
Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana FERRUA Consigliere N. 1828
Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio FUMO Consigliere N. 25192/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RG ON, nato a [...] [...]
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26.1.1999, con la quale veniva confermata la sentenza del Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, del 16.2.1994, che aveva condannato il GO alla pena di lire 500.000 di multa per il reato di cui all'art.2 legge 15.12.1990 n.386. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Gianfranco Iadecola , che ha concluso per il rigetto del ricorso
In fatto ed in diritto
Avverso la sopra indicata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione, attraverso il suo difensore, l'imputato, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 386/90, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cpp, in quanto l'assegno, al momento della suo emissione e della consegna al prenditore, era, a dire del ricorrente, regolarmente "coperto" presso l'istituto trassato, che, solo successivamente, aveva provveduto alla revoca del rapporto di conto corrente.
Proprio altà revoca, intervenuta tra la emissione del titolo e la sua presentazione in banca, era da far risalire la circostanza che, al momento in cui l'avente diritto si recò in banca per incassare l'assegno, esso risultò sprovvisto di copertura. Tale circostanza (revoca del rapporto) non era minimamente prevedibile da parte dell'imputato.
Peraltro, sempre secondo la tesi del ricorrente, nel corso del giudizio di appello, si sarebbe verificata violazione del diritto di difesa, in quanto in sentenza, era stato modificato il capo di imputazione in ordine alla data di consumazione del reato, tanto che, mentre in origine detta dato era stata indicata come settembre- ottobre 1991, in sentenza era stata precisato come dato successiva. Tale modifica, secondo l'assunto della difesa del GO, avrebbe dovuto essere evidenziata al dibattimento, mediante specifica contestazione;
e ciò allo scopo di mettere l'imputato in condizione di chiedere congruo termine a difesa.
Conclusivamente, il ricorrente chiede che l'adito giudice di legittimità voglia cassare la sentenza gravato, emettendo i "provvedimenti conseguenziali".
Il ricorso è infondato e va rigettato con conseguente addebito di spese al ricorrente.
È noto infatti che il reato di emissione di assegno senza provvista si consuma nel momento in cui il titolo viene presentato presso la banca per il pagamento, rimanendo impagato per mancanza di fondi (tra le tante: 9100486- RV 187990, Sez. V, Bonitatibus;
9904383- RV 213102, Sez V, Miraglia;
9306093- RV 195808, Sez. V, Cavallaro;
9301443- RV 193041, Sez. V, Annaro). Pertanto, mentre è del tutto irrilevante il fatto che, al momento della traditio del titolo, lo stesso fosse coperto, la eventuale, successiva chiusura del rapporto di conto corrente, che, nel caso di Specie, avrebbe determinato la mancanza della provvista, non è certamente efficace a mandare esente da responsabilità il traente;
lo stesso infatti risponde per il fatto che l'assegno non è stato onorato, anche a titolo di dolo eventuale (cfr citata sentenza Miraglia, RV 213102). Quanto al secondo motivo di ricorso (violazione del diritto di difesa per essere stato modificato, nella sentenza di appello, il capo di imputazione con la Sostituzione della indicazione della data di emissione dell'assegno), esso è parimenti infondato. Invero nella impugnata sentenza si da atto del fatto che, nel corso della istruttoria dibattimentale in primo grado, l'assegno risultò presentato in data 11.5.1992, circostanza questa non negato dal ricorrente. In tali sensi è stato corretto in appello, in quanto errore materiale e dunque in applicazione dell'art. 130 cpp, il capo di imputazione. Nessuna lesione del diritto di difesa è stato in tal modo realizzato, dal momento che l'imputato, ne' in primo, ne' in secondo grado, ha potuto nutrire incertezza in ordine di concreto contenuto della imputazione, in quanto si è sempre fatto riferimento ad un assegno di lire 10.800.000, da lui emesso , e presentato, dal prenditore, per l'incasso in data 11.5.1992. Dunque è evidente che, da un lato, il contraddittorio sul contenuto dell'accusa è sempre stato assicurato, e non vi era, dunque, necessità alcuna di fare luogo a nuova contestazione (cfr per tutte 9902642- RV 212803, Sez. VI, Catone), dall'altro, che il ricorso alla procedura della correzione di errore materiale non fu certamente erroneo , dal momento che, come anticipato, il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 della legge 386190 va sempre fatto coincidere con il giorno della presentazione del titolo in banca.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso proposto avverso la impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999