Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Dal tenore letterale e dalle vicende modificative della legge n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) si evince che il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge si applica soltanto ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori autonomi, non sussistendo dubbi di legittimità costituzionale in considerazione sia delle peculiarità che differenziano le due categorie, sia delle particolari condizioni in cui operano i lavoratori dipendenti, costretti a svolgere la loro attività nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate dall'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11110 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO POESIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/04/00 R.G.N. 54/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Svolgimento del processo
L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze che aveva accolto la domanda proposta da CC IL per ottenere dall'INPS il beneficio previsto dal comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, in relazione ad attività di lavoro autonomo svolta come artigiano con esposizione ultradecennale ad amianto. A sua volta il CC, con appello incidentale, lamentava la mancata condanna dell'INPS al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, diritto negato dal primo giudice per insussistenza del requisito contributivo.
Con sentenza in data 4 aprile 2000 la Corte d'appello del lavoro di Firenze ha respinto l'appello principale e ha accolto quello incidentale osservando che, dal tenore letterale complessivo della disposizione dell'art. 13 della legge n. 257/92, come modificata dal d.l. n. 169/93 e, successivamente, dalla legge di conversione del detto provvedimento - la quale, significativamente, ebbe a sopprimere dalla locuzione "lavoratori dipendenti", ancora contenuta nel testo dei commi 7 e 8 dello stesso art. 13, la parola "dipendenti" - deve necessariamente argomentarsi l'intenzione del legislatore di attribuire il beneficio dell'incremento contributivo a tutti lavoratori, dipendenti e non, esposti, in ragione dell'attività svolta, al rischio amianto. Una diversa conclusione, secondo la Corte di merito, non sarebbe supportata non solo dalla lettera della norma ma neppure dalla sua "ratio" (quella di incentivare la dismissione della produzione di amianto e di assistere i lavoratori, quali che fossero, in tale processo) e presenterebbe profili di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento. Quanto al rischio di esposizione, la norma dell'art. 13, comma 8, non ancora l'attribuzione del ripetuto beneficio ad alcun "parametro quantitativo", mentre, ove il legislatore avesse voluto collegarla a dei precisi "valori di soglia", quantitativi e qualitativi, ben avrebbe potuto richiamare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo stabilito dal quasi coevo d.lvo. n. 277/91. Richiamando a sostegno di una siffatta interpretazione la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2000, il giudice a quo ha concluso osservando che, nel caso di specie, le prove assunte confermavano la esposizione a rischio del CC, avendo il lavoratore corrisposto il premio supplementare per l'asbestosi e risultando una presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro in quantitativi ragguardevoli.
Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con due motivi. Resiste l'intimato con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. 169/93, convertito,
con modificazioni, in legge 271/931 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che la modificazione del decreto legge n. 169/93 nei sensi di cui alla legge di conversione è stata voluta dal legislatore al solo scopo di estendere il beneficio anche ai lavoratori dipendenti che non erano, al momento della entrata in vigore della legge n. 257/92, occupati in imprese entrate in crisi a seguito del divieto di lavorazione dell'amianto, e non già con l'obiettivo di ampliare la platea dei destinatari del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori non subordinati, come peraltro è chiaramente evincibile da tutte le varie disposizioni dell'art. 13 della legge n. 257/92, le quali fanno esplicito riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti. Una interpretazione siffatta, aggiunge l'INPS, non pone la norma del comma 8 in contrasto con i principi costituzionali, poiché la stessa attribuisce un beneficio di carattere eccezionale, per cui è rimessa alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle categorie che possono fruirne.
Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, sempre denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge 257/92 e successive modifiche, sostiene l'INPS che, in ogni caso, il beneficio di cui alla indicata disposizione interessa non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quellì che abbiano subito un concreto rischio morbigeno, nella specie non dimostrato, per aver svolto attività comportanti un'esposizione significativa alla sostanza (perché presente nell'ambiente di lavoro in concentrazione superiore ai limiti previsti nel d.lvo n. 227/91). Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si deve infatti considerare, come è circostanza del tutto pacifica in atti, che il CC, nel periodo indicato e per il quale chiede la rivalutazione contributiva, era un artigiano e, in quanto tale, non può invocare a suo favore l'applicabilità del reclamato beneficio.
Osserva, infatti la Corte, che le esigenze di tutela perseguite dal legislatore con l'apprestare una misura di sostegno per i lavoratori esposti all'amianto - misura che si sostanzia nel voler favorire, attraverso l'agevolazione del pensionamento, la possibilità di un abbandono anticipato e definitivo del lavoro da parte di soggetti esposti al rischio concreto del manifestarsi, anche a distanza di molti anni, di malattie pesantemente invalidanti (se non addirittura mortali), per essere stati a lungo (oltre dieci anni) occupati in attività che li abbiano posti a contatto con una sostanza di constatata nocività per la salute come l'amianto - non potrebbero ravvisarsi con riguardo ai lavoratori autonomi, i quali, diversamente dai subordinati, dispongono di ogni potere di autorganizzazione e dunque non abbisognano di tutele volte a contrastare la sottoprotezione che (quanto a modi e tempi di lavoro) è conseguenza ineludibile dell'eterodirezione.
Peraltro, le conclusioni argomentabili dalla così individuata "ratio" della specifica disposizione denunciata appaiono confortate dal tenore delle varie disposizioni contenute nell'art. 13, le quali tutte appaiono riferibili esclusivamente ai lavoratori subordinati. Già il titolo dell'articolo è "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" ed evidentemente la prima misura agevolativa non può che concernere i lavoratori dipendenti. Per la seconda, il comma secondo prevede l'esercizio della relativa facoltà da parte dei (soli) "lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1", stabilendo quindi, nei commi terzo, quarto e quinto, i criteri per la individuazione delle eccedenze e gli adempimenti da eseguire, anche in relazione alle scadenze temporali previste, sia per i dipendenti interessati che per le imprese datrici lavoro, alle quali fa carico anche, la, selezione fra le domande, in base alle esigenze aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione, se superiori alle eccedenze accertate. Anche il comma sesto, in quanto riferito ai lavoratori delle miniere o della cave di amianto, necessariamente ha come destinatari lavoratori dipendenti. Infine, il comma decimo, che si occupa del finanziamento delle misure economiche apprestate nelle precedenti disposizioni, menziona espressamente il "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" come ente onerato del pagamento delle pensioni anticipate e pone a carico dei "datori di lavoro", per ciascun "dipendente" che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'onere del pagamento di un contributo pari al 30% degli oneri complessivi di cui allo stesso comma decimo.
Si aggiunga, come risulta del resto dai lavori parlamentari, che la formulazione originaria del comma 8 dell'art.13 (contenuta nella legge n. 257 del 1992) è stata modificata dall'art. 1 del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169 proprio per chiarire che il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi spettava (unicamente) ai lavoratori "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" e, inoltre, che il periodo di contribuzione da rivalutare è tutto quello di esposizione al rischio amianto e non soltanto quello eccedente il decennio;
mentre la sostituzione, ad opera della legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, della espressione suddetta con quella "Per i lavoratori" fu disposta per negare rilevanza, ai fini della attribuzione dell'apprestato beneficio previdenziale, alla tipologia dell'attività del datore di lavoro, onde evitare la esclusione di coloro che non potessero vantare, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, un'occupazione in imprese direttamente investite dall'intervento legislativo, benché fossero stati anch'essi esposti per oltre dieci anni all'azione morbigena delle fibre di amianto (vedi Corte cost. sent. n. 5 del 2000) e non certo per individuare altre categorie di lavoratori destinatari del beneficio anzidetto, sino ad estenderlo, con lo stravolgimento degli scopi della legge n. 257 del 1992, ai lavoratori autonomi. Peraltro, non può non osservarsi, con particolare riferimento alla situazione controversa, che il CC, in quanto artigiano, esercita un'attività professionale organizzata che l'art. 2083 cod. civ. qualifica espressamente di "piccolo imprenditore" e che, per ciò stesso, lo rende estraneo a una tutela riservata in modo specifico ai "lavoratori".
Nè la interpretazione della norma in esame nei sensi sopra precisati suscita i dubbi di legittimità costituzionale espressi nella sentenza impugnata.
Invero, la diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi trova giustificazione, di fronte all'art. 3 della Costituzione, sia nelle peculiarità che connotano i rapporti di lavoro di tali categorie - cui si correlano diversità e particolarità previdenziali - sia, più specificamente, nelle particolari condizioni in cui operano i lavoratori dipendenti, costretti a svolgere la loro attività nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate in azienda. E, d'altra parte, il principio di uguaglianza non è incompatibile con la considerazione di speciali profili, fondati sulle peculiarità proprie di determinate situazioni, che ne rendono ragionevole una particolare regolamentazione, restando, naturalmente, affidata alla discrezionalità del legislatore la possibilità di modificarla ampliando la platea dei destinatari.
Tutte queste considerazioni valgono, a maggior ragione, ad escludere sospetti di costituzionalità fondati sulla diversità degli "statuti" riservati dalla legge alla condizione dell'imprenditore e a quella del lavoratore.
L'inapplicabilità della disposizione dell'art. 13, ottavo comma, della legge citata al CC rende superfluo l'accertamento della esposizione al rischio da amianto, con evidente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Poiché la sentenza impugnata è cassata per violazione di norma di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., con pronuncia di rigetto della domanda proposta dal CC
nei confronti dell'INPS.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il lavoratore resta esonerato dal pagamento delle spese processuali relative alle precedenti fasi di merito e al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da IL CC;
nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002