Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il capo della sentenza relativo alla condanna per un reato contravvenzionale che non abbia formato oggetto di impugnazione, ma che sia stato riunito in continuazione con altro reato in relazione al quale pende appello sulla quantificazione della pena, non può acquisire autorità di cosa giudicata ed essere ritenuto completamente definito, per cui il giudice del gravame può dichiarare la prescrizione del reato satellite qualora la stessa sia maturata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/04/2014, n. 39750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39750 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
M 39 75 0/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/04/2014 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ORDINANZA N. 6501 -Presidente- Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO BARBARISI N. 37643/2013 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENYA ORDINANZ sul ricorso proposto da: ND AN N. IL 04/01/1968 avverso la sentenza n. 367/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 12/02/2013 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 18.3.2010 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava FI FR colpevole del reato previsto dall'art.9 comma 2 della legge n.1423 del 1956 ( capo A) e del reato previsto dall'art.6 della legge n.575 del 1965 (capo B), commessi il 15.10-2006, e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione. Con sentenza del 12.2.2013 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, osservando che l'appello era stato proposto esclusivamente nei confronti del reato di cui al capo A), con conseguente preclusione alla rilevazione della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione quanto al reato contravvenzionale di cui al capo B) non impugnato. Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: la preclusione derivante dalla omessa impugnazione della sentenza con riferimento al capo B) non escludeva l'efficacia delle cause di estinzione del reato eventualmente sopravvenute che la Corte di appello di avrebbe dovuto rilevare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Questa Corte ha stabilito il principio che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli, mentre non si forma sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni;
in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a conferire alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine sulla quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente, anche sotto l'aspetto del trattamento sanzionatorio (in tal senso Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A, Rv. 216239; conforme Sez. 3, n. 6983 del 18/12/2007 - dep. 14/02/2008, Minini, Rv. 239274). Nel caso in esame, il capo della sentenza relativo al reato contravvenzionale contestato sub B), anche se non appellato, non poteva dirsi integralmente еее 2 definito con riguardo all'aspetto della quantificazione della pena, che, essendo stata determinato mediante aumento in continuazione della pena base inflitta per il reato più grave di cui al capo A), era, indirettamente, ancora sub iudice in conseguenza della avvenuta impugnazione del suddetto capo A). Poiché il termine di prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo B) è pacificamente decorso prima della pronuncia della sentenza di appello, il ricorso deve essere accolto in riferimento alla dedotta causa di estinzione del reato, con conseguente eliminazione della corrispondente pena determinata a titolo di continuazione in giorni dieci di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione, essendo reato estinto per prescrizione;
elimina la pena relativa di giorni dieci di reclusione applicata a titolo di continuazione, restando così la pena finale rideterminata in mesi otto di reclusione. Così deciso il 3.4.2014. Estensore Presidente Giuseppe Locatelli Massimo Vecchio Locubili G. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 SET 2014 Funzionario Giudiziario Micheline Romeo 3