Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato con riferimento al solo aspetto della quantificazione della pena, impedendo che il relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare, nel rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 6983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6983 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 3125
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 23794/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 27 febbraio 2006;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, all'udienza pubblica, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Carrozza;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza del 27 febbraio 2006, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di NI IA e di GL IO in ordine al reato di associazione a delinquere di cui al capo b) della contestazione per essersi, in concorso con altri coimputati per i quali si era proceduto separatamente, quali materiali emittenti delle fatture fittizie rilasciate dalla società dagli stessi amministrate, associati allo scopo di commettere una pluralità di delitti di false fatturazioni al fine della evasione delle imposte, attività consistite nell'acquisire quote di azioni di società ovvero nell'istituire nuove società simulate al solo scopo di fruire di una formale intestazione delle fatture, in questo reato assorbito quello di cui al capo a);
ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di GL IO per gli altri reati di cui all'art. 110 c.p., L. n. 4 del 1929, art. 8, D.L. n. 429 del 1982, art. 4, comma 1, convertito,
con mod. in L. n. 516 del 1982 di cui ai capi F - G - I - L - N;
ha confermato la dichiarazione di responsabilità nei confronti di NI IA per i reati indicati ai capi C - D - E - F - G - H - I - L - M - ed N, per avere emesso una pluralità di fatture, superiori a L. 300.000.000, per operazioni inesistenti al fine di evadere o far evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena in anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.
1.2. La Corte territoriale ha affermato che non poteva estendersi la prescrizione anche al NI per i reati di cui ai capi da C a N poiché nei motivi di appello non vi era alcun accenno, neppure sotto il profilo dell'entità della pena, ai reati fiscali, riguardando la censura soltanto la pena relativamente al reato associativo più grave.
2. Il NI propone ricorso per cassazione deducendo che aveva errato la Corte bresciana nel non avere dichiarato la prescrizione anche nei confronti di esso per i reati di cui ai capi sopra indicati, deducendo che con i motivi d'appello aveva richiesto, oltre alla assoluzione dal reato associativo, anche la riduzione della pena inflitta complessivamente e anche l'applicazione della sospensione condizionale della stessa.
Il ricorso è fondato.
3. Anzitutto, va evidenziato che la Corte bresciana, pur dando atto che anche il NI aveva insistito perché fosse dichiarata la prescrizione non solo del reato associativo, ma anche di tutti gli altri reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, ha rigettato tale richiesta, sul presupposto che l'impugnazione non riguardava i reati fiscali, dichiarando prescritto nei confronti del ricorrente soltanto il reato associativo.
Invece, con i motivi l'appellante NI aveva evidenziato, in relazione al trattamento sanzionatorio, che era stata fissata la pena base in misura superiore, il triplo, al minimo edittale in modo irragionevole, stante l'ampia confessione e il materiale probatorio fornito per la ricostruzione di tutta la vicenda, e aveva richiesto la riduzione della pena nel complesso, quindi per tutti i reati, da irrogare nei limiti tali da consentire la sospensione condizionale. Il giudice di appello aveva, quindi, l'obbligo di rispettare, anche per i reati fiscali, così come operato per il reato associativo, la norma di cui all'art. 129 c.p.p. essendo questa di ordine generale applicabile in ogni stato e grado del procedimento.
In relazione all'appello, questa Corte ha precisato che "la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena.
Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato" (Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2000, n. 1). Pertanto, il giudice dell'appello, aveva l'obbligo di dichiarare la prescrizione anche di tutti i reati fiscali commessi dal NI, non essendo l'impugnazione inammissibile, in quanto questa, concernente la determinazione della pena, era specifica in relazione all'ampia confessione del NI, riconosciuta peraltro dal primo giudice nel concedere le attenuanti generiche, tanto che lo stesso Procuratore Generale, per i reati fiscali, aveva richiesto la più mite condanna ad anni uno, mesi quattro ed Euro 6.000,00 di multa. Così la Corte bresciana del resto ha operato nei confronti del coimputato che si era limitato a richiedere la riduzione della pena sia per il reato associativo che per gli aumenti apportati a titolo di continuazione.
4. I reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione delle imposte dirette sono stati commessi sino all'annualità del 1996.
Va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio, per il reato di emissione di fatture per operazione inesistenti al fine dell'evasione fiscale di importo superiore a L. 300.000.000, per periodo di imposta, previsto dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, lett. a) previgente, (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 5164,00) e quello prescrizionale di cui all'art. 9 stessa legge, che prevede, appunto, la prescrizione per il decorso del tempo di sei anni aumentata a nove anni per le interruzioni ex art. 160 previgente c.p..
Pertanto, la prescrizione era maturata alla fine del 2005, in epoca antecedente alla sentenza di appello, non essendovi state, nel procedimento sia di primo che di secondo grado, sospensioni del dibattimento.
Anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, accertato il 21 luglio 1997, risulta prescritto. La pena stabilita dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 della reclusione da sei mesi a cinque anni, è più favorevole di quella prevista dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. b) non contemplando la multa.
Essendo state concesse in primo grado le attenuanti generiche la prescrizione, prevista dall'art. 157 c.p., previgente, è quella di cinque anni aumentata ad anni sette e mesi sei.
Nel procedimento sia di primo che di secondo grado, come sopra detto, non vi sono state sospensione del dibattimento.
La prescrizione, pertanto, è maturata il 21 gennaio 2005. Poiché, la prescrizione è maturata antecedentemente alla sentenza di appello, è stata richiesta, ma non è stata dichiarata, va annullata la sentenza impugnata senza rinvio essendo i reati di cui ai capi da C a N estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata da NI IA senza rinvio per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008