Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Non sussistono le condizioni per concedere l'estradizione del cittadino italiano, quando la relativa domanda sia stata avanzata da uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato un'apposita Convenzione di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione processuale richiesta dalle Autorità colombiane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2010, n. 40022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40022 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/10/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1472
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 15138/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR VA JA O\ N. IL *15/08/1955*;
avverso la sentenza n. 91/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza;
il difensore avv.: non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 15/2/2010, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso la Colombia di UR VA IM AN, colpito da ordine di cattura n. 0170797 emesso il 30/3/2009 dal Tribunale di Bogotà in relazione ai reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e "arricchimento illecito di privati", oggetto del procedimento penale pendente a carico del predetto in quel Paese, ma circoscriveva la pronuncia favorevole ai soli primi due illeciti, per i quali ricorreva il requisito della doppia incriminabilità, escludendo il terzo che, secondo il nostro ordinamento, rappresentava una mera conseguenza del reato di truffa.
La Corte territoriale riteneva che, sussistendo convenzione di estradizione con la Colombia, la valutazione doveva essere limitata al solo esame formale della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, dalla quale comunque si evinceva un quadro di gravità indiziaria a carico dell'estradando: le società riferibili a costui e a sua moglie, MO MA SS, si erano rese beneficiarle di titoli azionari per 70.000.000 di pesos colombiani sottratti dal patrimonio della "Ecopetrol" ad opera di tale \G RE, funzionario infedele della "Fiduciaria Bogotà", collocati sul mercato azionario tramite la "Comisionista Profesional de Bolsa" e pervenuti quindi alle società dell'estradando e di sua moglie, che, a loro volta, avevano proceduto a ulteriore negoziazione dei titoli, realizzando consistenti profitti. Il Giudice distrettuale sottolineava, inoltre, che non v'erano ragioni per ritenere che la persona richiesta potesse essere sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di opinioni politiche ovvero a pene o a trattamenti crudeli, disumani, degradanti.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha lamentato: 1) mancanza e illogicità della motivazione, per non essere stata adeguatamente valutata, nell'erroneo presupposto dell'esistenza di una convenzione di estradizione con la Colombia, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
2) violazione dell'art. 3 della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e dell'art. 698 c.p.p., per non essersi tenuto conto del crudele e disumano sistema carcerario colombiano;
3) violazione degli art. 26 Cost. e art. 13 c.p., per non essersi considerato che ostava all'estradizione la sua condizione di cittadino italiano.
3- Il ricorso è fondato, con riferimento al terzo motivo, che ha carattere assorbente e decisivo rispetto agli altri due. Osserva la Corte che, a seguito della espletata integrazione istruttoria, si è accertato che UR VA IM AN è cittadino italiano, come si evince dalla certificazione rilasciata in data *23/7/2010* dal Comune di *Sarralunga d'Alba*, dove il predetto abitualmente dimora.
Nel sistema giuridico italiano, vige il divieto di estradizione extraconvenzionale del cittadino, come agevolmente si evince dall'art. 26 Cost. e art. 13 c.p.. Tali norme prevedono, per così dire, una "concedibilità condizionata" dell'estradizione del cittadino all'esistenza di un trattato tra gli Stati che la consenta. Tra l'Italia e la Colombia non esiste convenzione di estradizione. Ciò posto, deve escludersi che, nel caso specifico, ricorrano le condizioni per farsi luogo alla sollecitata estradizione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
Considerato che il UR\, con riferimento alla presente procedura, trovasi agli arresti domiciliari, deve essere disposta la sua immediata liberazione se non ristretto per altra causa. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione e dispone l'immediata liberazione di UR VA IM AN se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010