Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZI ее 64604 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA R.G. 12146/1999 Udienza del 9.10.2002 Oggetto: IV.A. 0 5 5 85 / 03 TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CRON 12301 composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riggio Presidente Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Giuseppe Falconc Consigliere Dott. Antonino Di Blasi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION C E N. 64604 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge: -ricorrente-
contro
Procura Generale dell'Istituto Suore della Carità di Namur -- Casa di Cura Madonna della Fiducia, in persona della legale rappresentante pro-tempore, clettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avv. Eduardo Bruno, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
-controricorrentc- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 5, n. 57/5/1998, del 23.3/28.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato De Bellis per l'Amministrazione finanziaria c l'avv. Bruno perify contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Procura Generale dell'Istituto Suore della Carità di Namur –Casa di Cura Madonna della Fiducia proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso dall'Ufficio IVA di Roma con riferimento alla dichiarazione IVA per l'anno 1985 per avere il contribuente fatto valere la detrazione di lire 64.444.000 benché non competesse in quanto era stata comunicata la volontà di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972. Assumeva l'Istituto che il segno nella casella della dichiarazione relativa all'opzione per la dispensa da adempimenti per le obbligazioni esenti era stato apposto per un errore materiale e che il comportamento tenuto dall'Istituto, quale risultava dai documenti prodotti e dalla dichiarazione resa, dimostrava in modo evidente la mancanza di interesse ad avvalersi dell'opzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 324/23/1996, rigettava il ricorso. L'appello del contribuente veniva accolto dalla Commissione Regionale del Lazio che, prendendo in esame il comportamento in concreto tenuto dall'appellante. quale risultava dagli atti e dalla documentazione prodotta, deduceva che l'istituto aveva usufruito dell'esenzione in maniera trascurabile se rapportata al volume di affari e aveva inoltre adempiuto tutti gli obblighi di fatturazione e di registrazione. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 c 1428 c.c.; il vizio di motivazione per assoluta illogicità su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti;
in relazione agli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e 360), comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c... 2 Deduce l'Amministrazione ricorrente che l'errore commesso dal contribuente nell'esercitare materialmente l'opzione ha rilevanza, ai fini della sua rettifica, qualora sia essenziale e riconoscibile. Tale principio di diritto era stato violato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto la tesi del contribuente secondo cui l'avere adempiuto tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione posti a suo carico costituiva elemento sufficientemente indicativo della materialità dell'errore. Precisa l'Amministrazione che la ratio della norma che impone l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente va individuata nell'esigenza di tutelare l'affidamento in buona fede della parte avversa, tutela di fronte alla quale la posizione del soggetto che lamenta la commissione si pone su di un piano nettamente subordinato. Resiste con controricorso l'istituto deducendo che esso per l'anno 1985 non aveva operato nessuna scelta del regime che intendeva adottarc, ma aveva semplicemente subito le conseguenze dell'errore compiuto per l'anno 1980 a seguito dell'automatismo contenuto nell'art. 36 bis del d.p.r. 633/1972 che statuisce che "l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso almeno per un triennio che sulla natura di quell'errore, compiuto con riferimento all'anno 1980, si cra già pronunziata la Commissione di 2° grado che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica, che detta sentenza ( come quelle relative agli anni 1981, 1982, 1984 ) era passata in giudicato ed era dunque inammissibile il riesame della stesso fatto perché l'autorità del giudicato si estende a tutti i 11 וי presupposti logici ed ai punti di passaggio della sentenza;
che le censure dell'Amministrazione ricorrente si riferivano non già alla motivazione in diritto, bensi alla valutazione del fatto operata dalla Commissione regionale e, come tali, non erano censurabili in sede di legittimità; che non sussiste il vizio di motivazione denunciato, non ricorrendo le ipotesi della pronunzia priva di motivazione o di motivazione solo apparente;
che la corretta interpretazione dell'art. 38 d.p.r. 602/1973 consente il rimborso (oltre che l'annullamento dell'avviso di rettifica 7 operato dall'Ufficio IVA), "non solo in casi di errori materiali ma anche in qualsiasi ipotesi di incsistenza Lotale o parziale dell'obbligo di versamento". indipendentemente dalla qualificazione che il contribuente abbia dato alla propria richiesta e dalla riconoscibilità dell'errore materiale in base alla semplice lettura della dichiarazione, posto che la Costituzione (art. 53) pone l'effettiva capacità contributiva del soggetto a fondamento dell'obbligazione tributaria. Motivi della decisione I.'eccezione di giudicato proposta dal contribuente non é fondata sia perché gli accertamenti contenuti nelle pronunzie delle Commissioni tributarie relative agli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 concernono annualità d'imposta diverse da quella per cui le parti controvertono nel presente giudizio, sia perché non vi é comunque prova del passaggio in giudicato di quelle decisioni ( lo stesso contribuente afferma -cfr. pg. 3 del controricorso- che il giudicato si sarebbe formato "per quanto si sappia"). Il ricorso dell'Amministrazione va peraltro rigettato in base allo ius superveniens. L'art. 1 del d.p.r. 10.11.1997 n. 442 statuisce che l'opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture. contabili.. art. 4 della legge 21.11.2000 n. 342 dispone poi, con norma interpretativa, che il citato art. 1 ".....si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n 442 del 1997....". Ora, poiché il giudice di appello ha ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il contribuente per l'anno 1985 ha osservato gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'IVA., non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, deve ritenersi legittima la dettazione dall'imposta dovuta di quella relativa gli acquisti, pur avendo l'Istituto barrato la casella relativa all'opzione per la dispensa da adempimenti per le obbligazioni esenti. Ogni altra questione dove ritenersi assorbita. Sussistono giusti motivi (ius superveniens) per compensare le spese. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 9.10.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Ugo this goe Eye DEPOGITATO IL CANCELLIERE C1 9 APR. 2003 Osvaldo Ascanio -Oggi IL CANCELLIERE Osvaldo Camio 5