Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 2
La prova dell'intempestività dell'azione di disconoscimento della paternità fondata sull'adulterio della moglie, può derivare, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni rese dal marito ad un terzo, sul momento di conoscenza dell'adulterio. Dette dichiarazioni, qualificabili come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ineriscono ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato, in via prioritaria, con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e quindi estraneo alla materia attinente allo "status".
Pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello "status" alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il "favor veritatis" non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma nel disporre al quarto comma che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità" ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore.
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- 1. Confessione stragiudizialehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009 «Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1264 del 30 gennaio 2001 «Dette dichiarazioni, qualificabili come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ineriscono ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato, in via prioritaria, con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3921 del 22 febbraio …
Leggi di più… - 2. Adulterio, paternità, disconoscimento, relazione extraconiugale, prova, termineAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ DA EP, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MARCIANI e CORRADO PAPONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR MA MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso l'avvocato ITALO CASTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRUCCIO BARNABA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
OT DO nella qualità di Curatore del minore NZ DA MANNA, NZ DA ALFONSO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 572/99 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione Minori, depositata il 13/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Papone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Castaldi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in varie date del maggio 1994 US EN ME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la moglie separata AR GE OR, l'avvocato Guido Botto, nella qualità di curatore speciale dei figli minori ON e ARnna EN ME ed il pubblico ministero, proponendo l'azione di disconoscimento della paternità di detti minori, nati in costanza di matrimonio, ai sensi dell'art. 244 c.c. in relazione all'art. 235 n. 3 c.c. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 12 dicembre 1995 - 15 aprile 1996 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza dell'adulterio.
Il EN ME proponeva impugnazione avverso tale pronuncia, deducendo di aver appreso dell'adulterio della moglie in epoca di poco precedente la proposizione dell'azione e quindi contestando che si fosse verificata decadenza, ed in subordine chiedendo la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della previsione di termini differenziati di proponibilità della domanda di disconoscimento per il padre e per i figli. Con sentenza del 3 giugno - 13 luglio 1999 la Corte di Appello di Genova rigettava l'impugnazione, osservando in motivazione che la questione di legittimità costituzionale proposta era stata già in più occasioni posta alì esame della Corte Costituzionale - la quale aveva affermato che la differenziazione del termine per il promovimento dell'azione, in relazione alla qualità del soggetto attore, trovava valida giustificazione nella diversità delle situazioni soggettive, ed in particolare nella posizione più difficilmente tutelabile del figlio, che solo in epoca assai posteriore alla nascita viene a conoscenza dell'adulterio concretante il suo concepimento - e che non ricorrevano ragioni per investire nuovamente il giudice della legittimità delle leggi. Rilevava inoltre che il Tribunale aveva correttamente ritenuto raggiunta la prova che l'attore avesse avuto conoscenza dell'adulterio della moglie nel 1987, ossia molti anni prima della proposizione dell'azione, sulla base delle precise affermazioni del consulente tecnico nominato di ufficio nella causa di modifica delle condizioni di separazione, il quale nella propria relazione aveva riferito di aver raccolto le dichiarazioni dello stesso EN ME circa la sua conoscenza, risalente a quell'anno, della relazione extraconiugale della moglie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EN ME deducendo cinque motivi. Ha resistito con controricorso la OR. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 235, 244, 2730 e 2735 c.c., omissione e contraddittorietà di motivazione, si deduce che le parti convenute. cui incombeva l'onere della prova dell'eccepita decadenza dalla proposizione dell'azione, non hanno adempiuto a tale onere, atteso che l'unico elemento dalle stesse fornito ed utilizzato dal giudice di merito - consistente nelle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente al consulente tecnico di ufficio nominato in altro giudizio - non costituiva prova idonea a dimostrare la sua conoscenza dell'adulterio della moglie, non integrando dette dichiarazioni neppure una confessione stragiudiziale resa ad un terzo, in mancanza della specifica intenzione del confitente che esse fossero portate nella sfera di conoscenza delle controparti, ma semplici ammissioni prive di valenza confessoria. Si deduce altresì che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione circa il valore confessorio delle dichiarazioni stesse e la loro conseguente efficacia di piena prova. Con il secondo motivo, denunciando errata e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 2697 comma 2 c.c., si sostiene che le dichiarazioni in oggetto, in quanto relative a diritti indisponibili, potevano essere utilizzate come mere presunzioni liberamente valutabili unitamente ad altri elementi, e non, come nella specie è avvenuto, in via esclusiva.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli att. 2733, 2735 e 2697 c.c., si prospetta l'errore della Corte di Appello per aver affermato che le dichiarazioni del EN ME sulla sua conoscenza dell'adulterio non attenevano ad un diritto indisponibile, ma ad un dato cronologico materiale, atteso che l'azione di disconoscimento è unica e che pertanto anche in relazione all'elemento fattuale che ne consente la proposizione e alla data di conoscenza di esso non possono costituire prove le eventuali ammissioni delle parti.
Con il quarto motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, violazione degli artt. 2697 c.c. e 194 c.p.c., si deduce che, pur ammessa nella specie la sussistenza di una confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la Corte di merito non poteva, dopo aver indebitamente extrapolato dalla relazione del consulente tecnico resa in altro giudizio, concernente tutt'altro oggetto, alcune affermazioni del EN ME, trarre soltanto da queste la prova della sua conoscenza dell'adulterio della moglie, tenuto conto che il giudice può attingere elementi di giudizio dalle risultanze dei mezzi di prova esperiti in altro processo, attribuendo loro valore di meri indizi, non suscettibili di assurgere ad elementi decisivi per l'accertamento del fatto controverso in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze. Si sostiene inoltre che la sentenza impugnata, affermando l'ininfluenza della circostanza che il EN ME aveva accertato di essere sofferente di una grave forma di oligospermia sul rilievo che il termine di decadenza decorre dalla data di conoscenza dell'adulterio, e non di quella di conoscenza delle circostanze escludenti la paternità biologica, si è posta in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 comma 2 c.c. nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione, nell'ipotesi di impotenza solo di generare del marito, decorre per quest'ultimo dal giorno in cui è venuto a conoscenza della propria impotenza.
Si osserva altresì che il giudice istruttore nella causa di modifica delle condizioni di separazione non aveva autorizzato il consulente tecnico a domandare chiarimenti alle parti, onde le informazioni dal medesimo richieste al EN ME in ordine alla data della sua conoscenza dell'adulterio della moglie dovevano ritenersi illegittime e quindi non utilizzabili neppure quali meri indizi. Si aggiunge che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le affermazioni del EN ME riportate dal consulente tecnico, ritenendo che la conoscenza di una semplice relazione - cui nell'elaborato si faceva riferimento - corrispondesse a quella dell'adulterio, mentre l'effettiva certezza dell'adulterio stesso si era verificata soltanto tra l'estate del 1993 ed i primi mesi del 1994.
Con il quinto motivo si ripropone la questione di costituzionalità dell'art. 244 comma 2^ c.c., come modificato dalla sentenza n. 134 del 1985, per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi 1 e 2 Cost., in relazione ai diversi termini concessi al padre ed al figlio per la proposizione dell'azione. Si osserva al riguardo che l'evoluzione della coscienza collettiva nel senso della preminenza del fatto procreativo sulla qualificazione giuridica della filiazione, recepita anche nella recente sentenza del giudice della legittimità delle leggi n. 170 del 1999, impone di eliminare ogni disparità di trattamento tra il padre ed il figlio.
I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione.
Le censure in essi proposte, rivolte a contestare sotto vari profili l'utilizzazione effettuata dal giudice di merito delle dichiarazioni del EN ME al consulente tecnico di ufficio nominato in altro giudizio al fini della prova del momento di conoscenza dell'adulterio, sono infondate. Ed invero dette dichiarazioni, in quanto rese ad un terzo ed aventi ad oggetto un fatto dal quale l'ordinamento fa derivare conseguenze svantaggiose per il dichiarante, sono state correttamente qualificate dalla sentenza impugnata come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ai sensi della seconda parte del comma 1^ dell'art. 2735 c.c. È peraltro noto che in forza di detta disposizione le dichiarazioni rese al terzo non integrano una prova legale come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, ma costituiscono un mezzo di prova diretta liberamente apprezzabile dal giudice di merito, sul quale detto giudice può pertanto, in esito a tale libero apprezzamento, fondare anche in via esclusiva il proprio convincimento (v., tra le tante, Cass. 2000 n. 9368; 1997 n. 8748;
1992 n. 9017; 1989 n. 5264; 1985 n. 2231).
Nè può indurre a diverse conclusioni la circostanza che nella specie le dichiarazioni ammissive che la conoscenza dell'adulterio risaliva all'anno 1987 vennero rivolte al consulente tecnico nominato in altro giudizio tra le parti, atteso che ben può il giudice di merito, in difetto di specifici divieti normativi, utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove o risultanze istruttorie formate in altro giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti (v. per tutte Cass. 1996 n. 5013; 1994 n. 10972; 1993 n. 4337), e che d'altro canto detta confessione, in quanto effettuata fuori del processo ad un terzo, resta comunque riconducibile alla disciplina di cui al richiamato art. 2735 c.c. La sentenza impugnata appare pertanto immune da errori di diritto per aver ritenuto essere stata fornita dal convenuti la prova dell'eccepita decadenza dalla proposizione dell'azione attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'attore al consulente tecnico nominato nel diverso giudizio per la modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi, riportate nella relativa relazione e non smentite nel loro contenuto sostanziale dallo stesso attore. La sentenza stessa ha peraltro esaminato la congruenza e la idoneità di dette dichiarazioni a dimostrare la compiuta consapevolezza del EN ME del tradimento della moglie, conclusivamente affermando, con motivazione congrua e logica, e quindi immune da censure in questa sede, che l'autorevolezza della fonte - identificata proprio nel soggetto con il quale la OR intratteneva la relazione extraconiugale - e le ulteriori precisazioni fornite dal medesimo dichiarante in merito agli elementi da lui ricercati e reperiti a conferma di tale rivelazione consentivano di ritenere con certezza che egli avesse acquisito piena conoscenza dell'adulterio nell'anno 1987.
La Corte di Appello ha altresì correttamente rilevato che la conoscenza dell'adulterio, quale evento rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione, non poteva essere confusa con la consapevolezza o con il dubbio della non paternità, ponendo la legge il primo evento, assunto quale fatto indiziante, e non il secondo - che al contrario attiene all'oggetto proprio dell'azione di disconoscimento - quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale.
Nè ha fondamento il rilievo del ricorrente secondo il quale le dichiarazioni da lui rese al consulente tecnico dovrebbero considerarsi prive di efficacia, in quanto vertenti su diritti indisponibili: come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, dette dichiarazioni ineriscono unicamente al momento di conoscenza dell'adulterio, ossia ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato, in via prioritaria, con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status (v. sul punto Cass. 1998 n. 8087). Del tutto infondatamente il ricorrente prospetta ancora inutilizzabilità di quella parte della relazione del consulente tecnico, per avere il medesimo proceduto a chiedere chiarimenti alle parti senza esserne autorizzato. Ed invero un problema di legittimità delle iniziative adottate dal c.t.u. può trovare spazio unicamente nell'ambito del giudizio nel quale l'esperto è stato chiamato a svolgere la propria attività, mentre in questa sede ciò che rileva è unicamente il fatto oggettivo della confessione stragiudiziale resa allo stesso consulente, non contestata nella sua materialità dal EN ME.
Inammissibilmente ancora il ricorrente invoca la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 244 comma 2 c.c. nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione, nell'ipotesi di impotenza solo di generare contemplata dal n. 2 dell'art. 235 c.c., decorra per il marito dal giorno della conoscenza della propria impotenza (nonché dell'art. 244 comma 1 c.c. nella parte in cui non prevede che il termine, nella stessa ipotesi, decorra per la moglie dal giorno in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza del marito), atteso che nella specie la domanda di disconoscimento è stata proposta unicamente con riferimento alla fattispecie di cui al n. 3, e non a quella di cui al n. 2 dell'art. 23 5 c.c. Va infine rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 244 c.c. sollevata nel quinto motivo. Di tale disposizione, in relazione al profilo prospettato, la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di verificare la legittimità prima della dichiarazione di parziale incostituzionalità resa con la sentenza n. 134 del 1985 ossia in epoca in cui la norma faceva decorrere il termine per il padre dalla conoscenza della nascita, e non da quella dei fatti dai quali aveva origine il suo diritto a promuovere il disconoscimento della paternità - rilevando che la denunciata disparità di trattamento tra padre e figlio trovava giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto, atteso che dell'adulterio sul quale si fonda il disconoscimento il figlio non può venire a conoscenza se non in tempo assai successivo alla nascita (v. Corte Cost. n. 64 del 1982; 1982 n. 247). L'insussistenza di un contrasto con i principi costituzionali richiamati appare tanto più evidente a seguito della suindicata sentenza n. 134 del 1985, atteso che lo spostamento in avanti in essa operato del dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell'azione da parte del marito, dal giorno della nascita del figlio a quello di conoscenza dell'adulterio, ha comportato una sostanziale equiparazione tra le due posizioni. Non sembra inutile inoltre ricordare, in relazione al richiamo del ricorrente al progressivo maturare di una coscienza collettiva sempre più aperta al favor veritatis, che pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost.- come questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di rilevare - non ha attribuito valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma nel disporre al quarto comma che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità" ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore (v. Cass. 1998 n. 8087; 1995 n. 9463; 1986 n. 5661, in motiv.). Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. La natura della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001