Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, l'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. si limita a stabilire che la sospensione dei termini di custodia cautelare è adottata nella fase del giudizio, il relativo provvedimento può essere adottato anche nel momento iniziale del dibattimento, quando vi siano circostanze concrete che inducano a prevederne una lunga durata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1999, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 6.10.99
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.5430
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORIDANO " N. 17258/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR IU, n. a Napoli il 27/6/55 avverso l'ordinanza emessa il 18/3/99 dal Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva:
il 10/3/98 AR IU è stato rinviato a giudizio in stato di custodia cautelare davanti al Tribunale di Napoli per rispondere di partecipazione ad un'associazione camorristica insieme ad altri trentasette imputati.
Con ordinanza in data 12/10/98 il Tribunale, ritenendo trattarsi di dibattimento di particolare complessità e rientrando il reato tra quelli indicati dall'art.407 comma 2 lett.a) C.P.P., ha disposto la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art.304 comma 2 C.P.P. L'appello dell'interessato avverso tale provvedimento è stato respinto da altra sezione dello stesso Tribunale, investita ai sensi dell'art.310 C.P.P., con ordinanza in data 18/3/99. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore del AR ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge lamentando che il giudice di primo grado avesse prematuramente adottato il provvedimento di sospensione prima ancora di iniziare l'istruttoria dibattimentale, e senza quindi poterne valutare la reale complessità che si assume non essere in realtà affatto particolare tanto è vero che la fine era preventivata con forte anticipo rispetto alla scadenza del termine di custodia.
La doglianza è manifestamente priva di ogni fondamento, e il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenza previste dall'art. 616 C.P.P. Il Tribunale ha invero verificato la sussistenza dei presupposti di legge facendo correttamente riferimento, per quanto concerne la ritenuta particolare complessità del dibattimento, ad aspetti certamente idonei a incidere sulla sua difficoltà e durata quali il numero degli imputati, la natura della imputazioni (riguardanti, oltre all'addebito di cui all'art. 416-bis C.P., anche gravi reati/fine e un traffico di droga),la necessità di sentire collaboratori di giustizia e di esaminare un imponente materiale di prova.
Questa Corte ha d'altra parte già avuto occasione di affermare (cfr. le sentenze 25/10/94, Ucciero e 15/4/96, Minniti) che, limitandosi la legge a stabilire che la sospensione è adottata nella fase del giudizio, il relativo provvedimento può essere adottato anche nel momento iniziale del dibattimento quando, come nel caso di specie, vi siano circostanze concrete che inducano a prevederne una, lunga durata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999