Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 2
In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento sorge, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione, quando cessa "de iure" il rapporto locativo, e la relativa sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica in tale momento determinatasi. Ne consegue che il locatore ha interesse a promuovere la relativa azione di accertamento al fine di accelerare i tempi dell'esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto.
In materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, al locatore che abbia manifestato il proprio intento di non procedere al rinnovo del contratto deve riconoscersi la facoltà di promuovere azione di accertamento in ordine alla misura dell'indennità di avviamento (art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392), indipendentemente dal fatto che abbia già conseguito il titolo per ottenere il rilascio o che l'accertamento stesso venga richiesto in previsione della domanda di rilascio, atteso che la corresponsione della suddetta indennità costituisce condizione non già della formazione di quel titolo, bensì della sua esecuzione (art. 69, ottavo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
pronunciato la seguente:
SENTENZA
ricorso proposto da:
IC AN SNC, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ES GRECO, con studio in COSENZA, PIAZZA LORETO, 35 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO ES, UC IC, RI ES, ID PI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1327/98 del Tribunale di COSENZA, sezione seconda CIVILE emessa il 25/11/1998, depositata il 03/12/98; RG. 1065/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso (1^ e 2^ motivo) inammissibilità in subordine rigetto 3^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 21 aprile 1995, RA AN, OM NI, RA AN e EP IA richiesero al Pretore di Cosenza di determinare l'entità dell'indennità di avviamento commerciale spettante alla società PA IA s.n.c., locataria dell'immobile sito in Cosenza, alla via Nicola Serra 57, di cui essi istanti erano comproprietari ed in relazione al quale il Pretore di Cosenza, con sentenza n. 711/93, aveva dichiarato la cessazione del rapporto locativo alla data del 31 dicembre 1993.
Radicatosi il contraddittorio, ed espletata una c.t.u., il Pretore adito, con sentenza in data 16 ottobre 1996, determinò, sulla base dell'accertamento tecnico compiuto, in lire 26.890.550 l'indennità dovuta alla conduttrice.
Proposto appello ad opera della società convenuta, il Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 3 dicembre 1998, rigettò l'appello e compensò integralmente tra le parti le spese del grado. Per la cassazione della menzionata sentenza la società PA IA s.n.c. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., deduce che impropriamente il tribunale aveva rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, proposte da esse istante. Per quanto concerne, in particolare, la legittimazione attiva, il giudice di merito non aveva considerato che l'originario contratto era intercorso non solo tra i quattro attori, ma anche tra tutti i partecipanti al condominio dell'immobile in questione;
inoltre, avendo gli attori agito come proprietari esclusivi, gli stessi non avevano provato la loro titolarità del diritto, posto che i contratti prodotti erano privi di autenticazione. La censura è infondata.
Invero, sotto il profilo del difetto della legittimazione attiva degli attori, correttamente il tribunale ha osservato, in primo luogo, che la stessa non sussisteva avendo gli attori medesimi provato documentalmente di essere comproprietari dell'immobile locato, posto che gli atti pubblici prodotti in copia, anche se privi di autentica notarile, erano sufficienti a dimostrare il diritto di proprietà in capo agli appellati, e ciò in quanto il contenuto di tali atti non era stato disconosciuto dall'appellante. Del tutto generica è, ad avviso della corte, l'affermazione in senso contrario della ricorrente, essendo preciso onere della ricorrente medesima quello di indicare in quali termini ed in quale momento del giudizio di merito era intervenuto il dedotto disconoscimento. A ciò aggiungasi che appare inconfutabile l'ulteriore rilievo della corte distrettuale, secondo cui era irrilevante l'eventuale sussistenza di altri comproprietari, stante il rapporto di reciproca rappresentanza tra gli stessi sussistente ed il diritto di ciascuno di essi di agire nei confronti conduttore, anche ai fini del rilascio dell'immobile.
Relativamente al preteso difetto di legittimazione passiva, mentre il tribunale ha posto in luce che lo appellante non aveva contestato di essere l'attuale conduttore dell'immobile locato, per cui, era irrilevante la circostanza che l'immobile in questione fosse originariamente locato ad altri soggetti, la censura della ricorrente - che si riporta testualmente: "che il lanificio non poteva subire conseguenze dalla situazione esposta" - è del tutto priva di significato.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 360 c.p.c., per avere il tribunale illegittimamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di determinazione del canone per carenza di interesse, carenza che, invece, doveva ritenersi sussistente in considerazione che la causa di risoluzione del contratto di locazione era tuttora pendente.
Il motivo è infondato.
Al locatore di immobile ad uso commerciale, che abbia manifestato il proprio intento di non procedere innovo del contratto, deve riconoscersi la facoltà di promuovere azione di accertamento in ordine alla misura dell'indennità di avviamento (art. 69 comma settimo della legge 27 luglio 1978 n. 392), indipendentemente dal fatto che abbia già conseguito il titolo per ottenere il rilascio, ovvero che l'accertamento stesso venga richiesto in previsione della domanda di rilascio, atteso che la corresponsione della suddetta indennità costituisce condizione non della formazione di quel titolo, ma della sua esecuzione (cfr. Cass. 1466/1993). In materia di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto del conduttore alla corresponsione dell'indennità per perdita dell'avviamento, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione sorge quando cessa "de iure" il rapporto locativo e la relativa sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica creatasi alla data di cessazione "de iure" del rapporto. È, pertanto, evidente la sussistenza dello interesse del locatore di promuovere la relativa azione di accertamento, interesse costituito dall'intento di accelerare i tempi dell'esecuzione, una volta che sia divenuta definitiva la sentenza relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto.
Inammissibile è, infine, per difetto di rilevanza, anche in considerazione di quanto già posto in luce con riferimento al primo motivo, il terzo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che il tribunale aveva tenuto conto dell'eccezione "iure fisci" ed e di quella, ad effetti sostanziali, delle carenze di bollo e di autenticazione dei contratti.
Il conclusione il ricorso deve essere respinto, mentre, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, nulla va deliberato in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 19 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003