Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1933
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento sorge, a prescindere dalla data della sentenza che accerti l'avvenuta cessazione della locazione, quando cessa "de iure" il rapporto locativo, e la relativa sentenza ha natura di mero accertamento della situazione giuridica in tale momento determinatasi. Ne consegue che il locatore ha interesse a promuovere la relativa azione di accertamento al fine di accelerare i tempi dell'esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto.

In materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, al locatore che abbia manifestato il proprio intento di non procedere al rinnovo del contratto deve riconoscersi la facoltà di promuovere azione di accertamento in ordine alla misura dell'indennità di avviamento (art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392), indipendentemente dal fatto che abbia già conseguito il titolo per ottenere il rilascio o che l'accertamento stesso venga richiesto in previsione della domanda di rilascio, atteso che la corresponsione della suddetta indennità costituisce condizione non già della formazione di quel titolo, bensì della sua esecuzione (art. 69, ottavo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1933
    Data del deposito : 10 febbraio 2003

    Testo completo