CASS
Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2023, n. 43842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43842 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAP,DO ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to lana Giacomo che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 23 febbraio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale che aveva condannato ST SE alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to lana, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della le gge penale e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della valutazione del narrato della persona offesa che, in occasione della prima denuncia del giugno 2012, non aveva indicato l'imputato tra gli autori della richiesta per farlo soltanto nel 2015 ; né poteva valorizzarsi il ricordo del AP Di RE 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43842 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 29/09/2023 che aveva riferito di fatti avvenuti oltre 10 anni prima;
- violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione al n.3 del comma 3 dell'art. 628 cod.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, poiché la corte di appello, ai fini di ritenere l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa, aveva valorizzato elementi la cui rilevanza indiziaria era stata esclusa all'esito di un procedimento definito con sentenza di assoluzione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.peri., carenza ed erroneità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. posto che avendo la stessa natura soggettiva nel caso di reato concorsuale può applicarsi soltanto a chi sia consapevole dell'altrui finalità, circostanza questa non emersa nel caso in esame;
inoltre non poteva neppure ritenersi sussistere il metodo mafioso mancando la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento ed omertà. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello è pervenuta ad un giudizio di attendibilità della parte civile dopo avere proceduto all'analisi delle dichiarazioni testimoniali dello stesso ed a quelle di riscontro del AP Di RE, escusso in sede di rinnovazione istruttoria, concludendo per la credibilità delle accuse dettagliatamente ricostruite;
si è spiegato in particolare che il primo riconoscimento da parte del D'TI avveniva solo dopo la pubblicazione della fotografia in un quotidiano a seguito dell'arresto dell'imputato in altro procedimento e che il riferimento ad un soggetto cli nome SE era già contenuto nelle dichiarazioni rese al AP suddetto oltre che nell'istanza di accesso al fondo per le vittime delle condotte estorsive. Le conclusioni della corte di appello circa l'attendibilità completa del D'TI appaiono quindi fondate su un'attenta analisi del materiale probatorio e risultano prive dei vizi dedotti dalla impugnazione, non ravvisandosi alcuna violazione di legge ovvero difetto di motivazione nella impugnata decisione. 2.2 Anche gli altri motivi appaiono reiterativi o non proponibili;
con le ampie osservazioni svolte a pagina 19 della sentenza impugnata, la corte di appello palermitana ha spiegato come il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al n, 3 dell'art. 628 cod.pen. si fondi su elementi indiziari ben diversi da quelli oggetto di valutazione nel giudizio penale concluso con l'assoluzione del ST per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.. In particolare, il giudice di appello, esposto che detta assoluzione copriva le condotte poste in essere sino al 2006, sottolineava come successivamente tale decisione a carico del ST venivano raccolti ulteriori elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni di due collaboratori, LL e CA, e dalla accertata frequentazione del ricorrente con numerosi altri esponenti della cosca di Villabate. Ne deriva affermare che la riconosciuta esistenza dell'aggravante non ha contraddetto il giudicato 2 assolutorio essendosi fondata su altro e differente, materiale probatorio • elativo a condotte successive la precedente assoluzione. L'ultimo motivo risulta infine inammissibile perché mai dedotto in appello. Ed al proposito basta ricordare come non possono essere dedotte in sede di giudizio di cassazioni violazioni di legge mai denunciate in fase di appello né tanto meno sussiste il lamentato difetto di motivazione rispetto ad una questione non devoluta alla corte di merito. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativi3mente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 IL CONSIGLIERE T. Igrnzio, Pard k«.1
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAP,DO ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to lana Giacomo che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 23 febbraio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale che aveva condannato ST SE alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to lana, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della le gge penale e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della valutazione del narrato della persona offesa che, in occasione della prima denuncia del giugno 2012, non aveva indicato l'imputato tra gli autori della richiesta per farlo soltanto nel 2015 ; né poteva valorizzarsi il ricordo del AP Di RE 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43842 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 29/09/2023 che aveva riferito di fatti avvenuti oltre 10 anni prima;
- violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione al n.3 del comma 3 dell'art. 628 cod.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, poiché la corte di appello, ai fini di ritenere l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa, aveva valorizzato elementi la cui rilevanza indiziaria era stata esclusa all'esito di un procedimento definito con sentenza di assoluzione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.peri., carenza ed erroneità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. posto che avendo la stessa natura soggettiva nel caso di reato concorsuale può applicarsi soltanto a chi sia consapevole dell'altrui finalità, circostanza questa non emersa nel caso in esame;
inoltre non poteva neppure ritenersi sussistere il metodo mafioso mancando la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento ed omertà. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello è pervenuta ad un giudizio di attendibilità della parte civile dopo avere proceduto all'analisi delle dichiarazioni testimoniali dello stesso ed a quelle di riscontro del AP Di RE, escusso in sede di rinnovazione istruttoria, concludendo per la credibilità delle accuse dettagliatamente ricostruite;
si è spiegato in particolare che il primo riconoscimento da parte del D'TI avveniva solo dopo la pubblicazione della fotografia in un quotidiano a seguito dell'arresto dell'imputato in altro procedimento e che il riferimento ad un soggetto cli nome SE era già contenuto nelle dichiarazioni rese al AP suddetto oltre che nell'istanza di accesso al fondo per le vittime delle condotte estorsive. Le conclusioni della corte di appello circa l'attendibilità completa del D'TI appaiono quindi fondate su un'attenta analisi del materiale probatorio e risultano prive dei vizi dedotti dalla impugnazione, non ravvisandosi alcuna violazione di legge ovvero difetto di motivazione nella impugnata decisione. 2.2 Anche gli altri motivi appaiono reiterativi o non proponibili;
con le ampie osservazioni svolte a pagina 19 della sentenza impugnata, la corte di appello palermitana ha spiegato come il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al n, 3 dell'art. 628 cod.pen. si fondi su elementi indiziari ben diversi da quelli oggetto di valutazione nel giudizio penale concluso con l'assoluzione del ST per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.. In particolare, il giudice di appello, esposto che detta assoluzione copriva le condotte poste in essere sino al 2006, sottolineava come successivamente tale decisione a carico del ST venivano raccolti ulteriori elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni di due collaboratori, LL e CA, e dalla accertata frequentazione del ricorrente con numerosi altri esponenti della cosca di Villabate. Ne deriva affermare che la riconosciuta esistenza dell'aggravante non ha contraddetto il giudicato 2 assolutorio essendosi fondata su altro e differente, materiale probatorio • elativo a condotte successive la precedente assoluzione. L'ultimo motivo risulta infine inammissibile perché mai dedotto in appello. Ed al proposito basta ricordare come non possono essere dedotte in sede di giudizio di cassazioni violazioni di legge mai denunciate in fase di appello né tanto meno sussiste il lamentato difetto di motivazione rispetto ad una questione non devoluta alla corte di merito. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativi3mente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 IL CONSIGLIERE T. Igrnzio, Pard k«.1