Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2001, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE0244/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggett:o inammissib bilite SEZIONE TERZA CIVILE ricorsɔ per Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cassazione R.G.N.16257/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere LUCENTINI Consigliere 6643 Cron. Dott. Giuliano Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 21/12/00 ha pronunciato la seguente: ORD I NANZ A sul ricorso proposto da: AUTOTORINO s.r.l., in persona dell'amministratore unico IN AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino n.2, presso l'avv. Massimo Vitolo, difeso dall'avv. Vittorio del Curto, giusta delega in atti;
人 - ricorrente
contro
ON Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, via Angelo Brofferio n. 3, presso l'avv. Francesco Carac- ciolo di Sarno, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza del Tribunale di Lecco, n. 245/98 del 17 marzo - 18 aprile 1998 (R.G. 448/96). and 211 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissi- bilità del ricorso. La Corte osserva: la s.r.l. AUTOTORINO s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi, avverso la sentenza 18 aprile 1998 con la quale il tribunale di Lecco ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 581/95 del pretore di Lecco, condannando la ricorrente AUTOTORINO alla rifu- sione della complessiva somma di lire 3 milioni a favo- re dell'appellante ON oltre agli interessi legali dalla data della notifica;
il proposto ricorso è inammissibile;
e j e giusta la puntuale previsione di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c., il ricorso [per cassazione] deve contenere, а pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa>>>; alla luce di una giurisprudenza più che consoli- data di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei 2
fatti di causa
prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. è neces- sario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rin- vengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti о atti del processo, ivi compresa la sen- tenza impugnata, una chiara e completa visione dell'og- getto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937); è indispensabile, in altri termini, che dal con- testo del ricorso ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, com- presa la stessa sentenza impugnata sia possibile de- - sumere una conoscenza del «fatto», sostanziale e pro- cessuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass., 4 giugno 1999, n. 5492); - sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla espo- sizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, 3 una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass., 22 maggio 1999, n. 4998; Cass. 21 maggio 1999, n. 4916; Cass., 25 marzo 1999, n. 2826, tra le tantis- sime); il detto requisito è assolutamente carente, nel ricorso in esame;
- dalla sua lettura, infatti, non è dato comprende- né quali siano i fatti che hanno dato luogo alla re presente controversia, né quali le difese svolte dalle parti a sostegno delle rispettive, contrapposte, posi- zioni, né quale il decisum del giudice di primo grado e quello della sentenza censurata in sede di legittimità né - infine quali le argomentazioni svolte da tale pronunzia al fine di dimostrare gli errori compiuti dal primo giudice;
il proposto ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile;
sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione civile della Corte di Cassazione il giorno 22 dicem. forama Fiducia bre 2000. Il Presidente Giovanni Giambattista Dy CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Ogal, I -5 MAR 2001- IL CANCELLERE Giovanni Giambattista the