Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/1998, n. 3555
CASS
Sentenza 4 dicembre 1998

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Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame comincia a decorrere dal momento della presentazione dell'istanza di riesame presso la cancelleria del giudice della libertà e comprende tutte le attività burocratiche e necessarie sino al momento in cui gli atti posti a fondamento dell'ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 291 stesso codice siano pervenuti alla cancelleria di detto giudice; da quest'ultimo momento decorre un nuovo, autonomo e diverso termine, quello previsto dall'art. 309, comma nono, pur esso sanzionato dal decimo comma del citato articolo. (Fattispecie relativa a presentazione dell'istanza di riesame da parte di persona detenuta negli uffici del carcere, per la quale la S.C. ha ritenuto che il termine di cinque giorni di cui sopra decorra dal momento in cui la richiesta sia ricevuta dal direttore dell'istituto di custodia).

Nel procedimento incidentale "de libertate" (nella specie di riesame) che si svolga in periodo feriale la rinuncia, da parte dell'indagato, alla sospensione dei termini è indispensabile ai fini della non operatività della sospensione stessa.

Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari si estende all'intera fase delle indagini preliminari, comprensiva dei procedimenti incidentali "de libertate".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/1998, n. 3555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3555
    Data del deposito : 4 dicembre 1998

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