Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 3
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame comincia a decorrere dal momento della presentazione dell'istanza di riesame presso la cancelleria del giudice della libertà e comprende tutte le attività burocratiche e necessarie sino al momento in cui gli atti posti a fondamento dell'ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 291 stesso codice siano pervenuti alla cancelleria di detto giudice; da quest'ultimo momento decorre un nuovo, autonomo e diverso termine, quello previsto dall'art. 309, comma nono, pur esso sanzionato dal decimo comma del citato articolo. (Fattispecie relativa a presentazione dell'istanza di riesame da parte di persona detenuta negli uffici del carcere, per la quale la S.C. ha ritenuto che il termine di cinque giorni di cui sopra decorra dal momento in cui la richiesta sia ricevuta dal direttore dell'istituto di custodia).
Nel procedimento incidentale "de libertate" (nella specie di riesame) che si svolga in periodo feriale la rinuncia, da parte dell'indagato, alla sospensione dei termini è indispensabile ai fini della non operatività della sospensione stessa.
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari si estende all'intera fase delle indagini preliminari, comprensiva dei procedimenti incidentali "de libertate".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/1998, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GI VIOLA Presidente del 4/42/98
1. Dott. Fabio MAZZA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni FEDERICO Consigliere N.3555
3. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Luisa BIANCHI Consigliere N.39035/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)AN TO, nato a [...] il [...];
2)TI AU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 27- 28/8/1998;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Romis;
sentito il P.M. Dott. M. Favalli il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori avv. Giuliano Dominici, in sostituzione dell'avv. Gaito, per il TI, e l'avv. Luigi Tartaglino, per il AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, con provvedimento in data 13/7/1998, disponeva la misura della custodia in carcere nei confronti di AN TO e TI AU, e di altri coindagati, contestando al primo i reati di cui agli artt. 73 e 74, ed al secondo soltanto il reato di cui all'art. 73, del D.P.R. 9/10/1990 N. 309. Detto provvedimento veniva ritualmente impugnato dinanzi al Tribunale del riesame - Sez. Feriale - di Torino che lo confermava con ordinanza del 27/8/1998. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione il AN ed il TI deducendo, anche con motivi aggiunti, carenza di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
il AN ha altresì eccepito l'inosservanza del termine di cui al 50 comma dell'art. 309 c.p.p. con conseguente sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo.
I ricorsi vanno rigettati per quel che concerne le censure mosse all'impugnata ordinanza in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto i motivi addotti in proposito risultano infondati.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito dei procedimenti incidentali "de libertate", l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto di indagine, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione della personalità degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni che implicano insindacabili apprezzamenti di merito riservati al giudice cui è stata richiesta l'applicazione de Ila misura caute lare ed al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, dunque, "circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza, nel testo, dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 4, N. 2050/96, RV. 206104). Ne consegue che dal controllo della Corte di Cassazione restano escluse le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti" (Sez. 6, N. 1909/93, RV: 194951). Giova sottolineare che detto orientamento è, d'altra parte, perfettamente in linea con il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite - in relazione ad una fattispecie proprio in tema di impugnazione di provvedimento cautelare - secondo cui il vizio di manifesta illogicità che legittima il ricorso per Cassazione deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, "...il che vuol dire, per un verso che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico"; ne deriva che, "una volta che il giudice abbia coordinato logicamente glia atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad un'altra lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità" (Sez. Un., N. 30 del 14/12/1995. RV. 203903). Orbene, per quel che concerne i gravi indizi di colpevolezza il Tribunale del riesame ha specificamente richiamato i significativi elementi, emersi a carico del AN e del TI nel corso delle indagini, posti a base del provvedimento coercitivo emesso dal G.I.P.: in particolare, le dichiarazioni rese da LZ GI - il quale, nel l'immediatezza dell'arresto per violazione della legge relativa agli stupefacenti, aveva deciso di collaborare con gli inquirenti fornendo dettagliate informazioni in ordine all'esistenza di un vasto traffico di stupefacenti - e l'esito di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Il Tribunale ha indicato specificamente il contenuto di alcune intercettazioni (per il AN, la telefonata N. 2174 del 19/6/1997 - nella quale si parla di "roba" e vi è un riferimento al AN - e l'intercettazione ambientale del 14/4/1997 in cui vi è altro riferimento al AN: fg. 6 dell'ordinanza del Tribunale del riesame;
per il TI, in particolare, l'intercettazione N. 1299 del 14/5/1997 in cui lo LZ parla con un certo Buscaino di una fornitura concordata con tal FI e con il AU - quest'ultimo identificato in fotografia, dallo LZ, nei TI AU - che era in cella, in regime di semilibertà, con il FI stesso: fg. 7 dell'ordinanza impugnata), nonché i precisi riferimenti operati dallo LZ alle persone del AN e del TI;
il Tribunale, inoltre, ha opportunamente sottoposto ad attento vaglio critico le dichiarazioni dello LZ, ritenendole, con logiche argomentazioni, del tutto attendibili, intrinsecamente (anche perché assolutamente spontanee e non dettate da astio o rancore verso gli accusati), ed estrinsecamente, avendo, tra l'altro, trovato riscontro proprio nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Così delineato il quadro indiziario, il Tribunale del riesame, con argomentazioni logicamente concatenate ed ancorate a detti indizi, ha tratto dunque il convincimento della legittimità dell'impugnata ordinanza coercitiva sia sotto l'aspetto formale che dai punto di vista sostanziale.
Per quel che riguarda la specifica posizione del AN, rileva il Collegio che la questione relativa all'inosservanza del termine di cui al 5^ comma dell'art. 309 c.p.p., dal AN stesso sollevata con il ricorso per Cassazione, pur non concernendo la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare ai momento dell'emissione della ordinanza custodiale - bensì la perdita di efficacia del provvedimento per la irregolarità di successivi adempimenti - deve tuttavia essere esaminata in virtù della forza attrattiva che il ricorso per Cassazione genera: al riguardo è stato affermato infatti il principio secondo cui ove siano stati proposti motivi di ricorso attinenti all'originaria legittimità dell'ordinanza impositiva e profili inerenti al successivo venir meno dell'efficacia del provvedimento per effetto di una causa estintiva della custodia cautelare, il ricorso per Cassazione genera una peculiare vis attrattiva, con possibilità di estensione della cognizione della Corte alle questioni riguardanti l'estinzione della misura, al fine di evitare il protrarsi di una decisione che, in caso di fondatezza del ricorso, avrebbe inammissibili effetti tardivi sulla scarcerazione della persona sottoposta alla misura cautelare" (Sez. 6, N. 353198, ric. Cascino, RV. 210077; in tal senso si erano in precedenza già espresse anche le Sezioni Unite con la sentenza N. 7196, RV. 205255).
Tanto premesso, osserva il Collegio che dagli atti relativi al procedimento incidentale di libertà in oggetto - svoltosi in periodo feriale - non si rileva la rinuncia da parte degli indagati alla sospensione dei termini (rinuncia indispensabile, ai fini della non operatività della sospensione stessa, anche nella procedura di riesame, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio ritiene di dover aderire: "ex pluribus", Sez. 4, N. 3828/96, ric. Natale, RV. 205200; Sez. 2, N. 5501/96, ric. Carleo, RV. 204043; Sez. 1, N. 5976/95, ric. Marafioti, RV. 200231; giova porre in rilievo che tale orientamento, sia pure in tema di misure cautelari reali, era stato espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza N. 5194, RV. 197702). Ne deriva che, nella fattispecie, l'inosservanza dei termini, anche perentori, durante il periodo feriale, non avrebbe dovuto avere alcuna incidenza sull'efficacia del provvedimento coercitivo. E così è avvenuto sicuramente per il TI: questa Corte, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale appena citato, ha avuto modo di precisare ulteriormente che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica, ove l'indagato non vi abbia rinunciato, anche al termine di cinque giorni fissato per la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. "(Sez.. 2, N. 5501/96, RV. 204043).
Viceversa, altrettanto non può dirsi per il AN, al quale - come risulta dall'ordinanza cautelare acquisita da questa Corte agli atti ai fini di una puntuale verifica - risulta contestato (a differenza del TI) anche il reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. N. 309/90. Orbene, il secondo comma dell'art. 240 bis delle
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - introdotto dalla legge 718/1992 n. 356 - stabilisce che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, e le Sezioni Unite di questa Corte - proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, e cioè associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - hanno chiarito che nel procedimenti per reati di criminalità organizzata la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende all'intera fase delle indagini preliminari, comprensiva dei procedimenti incidentali "de libertate" (Sez.Un., N. 12196, ric. Giammaria, RV. 205039). Assodato, dunque, che, per quanto riguarda il AN - in conseguenza dell'imputazione formulata a suo carico contenente anche la contestazione di un reato di criminalità per la procedura di riesame non doveva ritenersi operante la sospensione organizzata dei termini per il periodo feriale, passando ad esaminare la questione dedotta con il ricorso proposto per il AN circa l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 309 comma quinto c.p.p., il Collegio ne rileva la fondatezza.
Dagli atti relativi ai ricorso - precisamente dalle annotazioni e dalle date apposte con timbri sulla copertina del fascicoletto formato per la procedura di riesame - si evince che l'istanza di riesame fu proposta dal AN il 14 agosto 1998, gli atti furono richiesti il 18 agosto 1998 e pervennero al Tribunale dei riesame in data 20 agosto 1998, e dunque oltre il termine, perentorio, stabilito dalla norma sopra citata. Orbene, sulla necessità di una rigorosa interpretazione, nel senso del "favor libertatis", della normativa relativa ai termini da osservare, la cui perentorietà è espressamente prevista dalla legge, è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale la quale, con la sentenza del 22 giugno 1998 n. 232, ha ritenuto, seppure con decisione interpretativa "di rigetto", che il "dies a quo" del termine di cui al quinto comma del novellato art.309 c.p.p. (con le conseguenze sanzionatorie di cui al comma decimo dello stesso articolo) deve individuarsi nel momento della presentazione della richiesta di riesame presso la cancelleria del tribunale della libertà. Il giudice delle leggi ha fornito una interpretazione "secundum costitutionem" del sistema di verifica della privazione della libertà personale, seppure nella particolare struttura normativa predisposta dal legislatore;
da un lato, mettendo in rilievo le ragioni essenziali che impongono di stabilire termini certi, predeterminati, indilazionabili e sanzionati, nello svolgimento di attività burocratico-preparatorie alla decisione del giudice della libertà; e, dall'altro, sviluppando un complesso discorso interpretativo all'esito del quale è pervenuto alla convinzione secondo la quale non esistono fasi autonome, antecedenti al pervenire degli atti al giudice della libertà, ma un unico segmento procedimentale che comprende in sè, nell'arco temporale dei cinque giorni dalla presentazione della domanda di riesame tutte le attività che gli uffici debbono curare affinché si pervenga al risultato finale (atti necessari al giudizio di riesame alla Cancelleria del Tribunale della libertà). In questo nuovo sistema, così concepito, non sono individuabili tempi-segmento per l'una o l'altra attività: l'organizzazione e le strutture giudiziarie debbono essere predisposte in modo che, comunque, entro il termine perentorio stabilito dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., gli atti presentati al G.I.P. a norma dell'art. 291 c.p.p., siano nella effettiva disponibilità del Tribunale del riesame, pena la perdita di efficacia della misura coercitiva, senza che interessi o abbia rilievo dove, e in quale articolazione, si sia perso tempo prezioso. Da quanto sopra esposto, deriva che il termine di cinque giorni previsto dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p. inizia a decorrere dal momento della presentazione della istanza di riesame presso la cancelleria del giudice della libertà e comprende tutte le attività burocratiche e necessarie sino al momento in cui gli atti, posti a fondamento della ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 291 c.p.p., siano pervenuti alla cancelleria di detto giudice;
da quest'ultimo momento inizia a decorrere un nuovo, autonomo e diverso termine, quale previsto dal nono comma dell'art. 309 c.p.p., pure esso sanzionato dal decimo comma del citato articolo. Ne consegue che il procedimento incidentale "de libertate", è caratterizzato da due autonomi segmenti temporali, entrambi contraddistinti dalla previsione di termini predeterminati, perentori ed ineludibili, assistiti dalla massima sanzione ipotizzabile dal punto di vista procedimentale, e cioè la perdita di efficacia della misura cautelare con restituzione "ipso iure" dell'indagato allo stato di libertà.
È ancora il caso di precisare che, allorquando - come è avvenuto nella concreta fattispecie - l'istanza di riesame sia presentata negli uffici del carcere, da persona detenuta, nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., il termine di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. inizia a decorrere dai momento in cui la richiesta sia ricevuta dal direttore dell'Istituto di custodia o di internamento secondo quanto testualmente stabilisce la citata disposizione (sul punto, Sez. Un. 26/3/1997, ric. Procopio): nel caso in esame, trattandosi di istanza presentata personalmente dal AN detenuto, il termine in questione iniziò a decorrere dal 14 agosto 1998 (giorno della presentazione) e pertanto venne irrimediabilmente a scadere il 19 agosto 1998. Poiché gli atti pervennero al giudice del riesame, come dianzi precisato, il 20 agosto 1998, ne consegue, inevitabile, la declaratoria di sopraggiunta inefficacia della misura cautelare disposta nei confronti de AN, sanzione operante "ipso iure".
Alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare, ora per allora, segue l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge a riguardo della libertà del AN, di cui va pertanto disposta l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. La Cancelleria provvederà altresì alla comunicazione di cui all'art. 23 c.1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P. Q. M.
Dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al ricorrente AN emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino il 13/7/1998, rigettando nel resto il ricorso dalla stesso AN proposto. Rigetta il ricorso proposto dal TI AU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Ordina la scarcerazione del AN se non detenuto per altro. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332. Così decido in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999