Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6630 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME06 6 3 0 / 02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19469/99 Dott. Giovanni OLLA Cron. 18978 Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep.1431 Dott. IU MA BERRUTI Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 SPIRITO ConsigliereDott. Angelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copio ORE S ENTENZA dal Sig. € 155 sul ricorso proposto da: per diritti € ilANTONIA, "| 19 MAG 2014 IE RIIE RI SANTINA, IL CANCELLIERE IE RI VA, IE RI MA, IE RI SA, IE RI PP, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, CANCELLERIA presso l'avvocato LIDIA CIABATTINI SGOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO COSTANTINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
RI NI ○ ANTONINO, FIORINO AR, GERACI2001 2403 FRANCESCO CELESTINO, FIORINO CARMELINA, elettivamente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIALE DELL'AERONAUTICA 119, presso Richiesta copia esecutiva l'avvocato SEBASTIANO LEFEVRE, rappresentati e difesi to you dal Sig. per dirit €18.59 +26 dall'avvocato FRANCESCO LUPO, giusta procura a margine 31.05.0 IL CANCELLIERE del controricorso;
controricorrenti -
contro
CA SA, LA IO AR FR, SA;
- intimati LIRE 10000 CANCELLER avverso la sentenza n. 419/98 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AX069911 udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
AX069916 LIRE 10000 udito per i ricorrenti, l'Avvocato Costantino, che ha CANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per resistenti, 1'Avvocato Lupo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AX069917 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che a concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 21-9-95 ON MA RA, in qualità di procuratrice speciale di TU RA e TU LI, conveniva innanzi al Pretore di Termini Imerese- sezione distaccata di Polizzi Generosa- UR AL e La MA AL per sentirli condannare al rilascio di una porzione di terreno nel Comune di Alimena, detenuta, a detta dell'istante, sine titulo, oltre ai relativi danni. Con successivo atto notificato il 30-9-95 intervenivano nel processo, a sostegno della domanda della ON, ED IN, IO MA, AC SC EL e IO AR quali acquirenti, con atto in data 22-5-95, dalla stessa attrice, sempre in qualità di procuratrice speciale, di detto fondo. Si costituivano i UR che chiedevano la chiamata in causa di LI LL NT, LI LL NI, LI LL OV, LI LL MA, LI LL OS ed LI LL IU quali venditori ad essi convenuti del terreno confinante con la porzione di suolo controversa. L'adito Pretore, autorizzata la chiamata in causa degli LI LL che si costituivano in giudizio, con sentenza in data 26-8-97, dichiarava la mancanza di legittimazione dell'attrice nonché l'inammissibilità dell'intervento proposto dalle IO, dal AC e dal ED;
sosteneva il Pretore che la ON aveva, precedendemente all'azione proposta, venduto il fondo in oggetto a ED ON, AC EL, IO MA e IO AR, privandosi della relativa titolarità sostanziale e che, pertanto, l'intervento in causa di questi ultimi, da intendersi adesivo- dipendente, non era ammissibile. A seguito dell'impugnazione proposta dalle IO, dal AC e dal ED, il Tribunale di Termini Imerese, costituitisi UR AL e La MA AL, gli LI LL nonché la ON, che a sua volta proponeva gravame incidentale avente ad oggetto la declaratoria della sussistenza della propria legittimazione attiva, con la sentenza in esame, non definitiva, in accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, dichiarava ammissibile l'intervento svolto dalle IO, dal AC e dal ED, qualificandolo adesivo-autonomo, e sussistente la legitimatio ad processum della ON. Ricorrono per cassazione, con cinque motivi, gli LI LL;
resistono con controricorso le IO, il AC ed il ED. I ricorrenti hanno, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 105, primo comma, c.p.c. in ordine alla qualificazione dell'intervento in questione quale adesivo-autonomo. Con il terzo motivo si sostiene l' “omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale”; si afferma, in proposito, che "prima ancora di avere deciso nel merito se qualificare l'intervento come autonomo o adesivo, l'eccezione di inammissibilità viene rigettata in via preliminare con un'affermazione tautologica". Con il quarto motivo, ancora, si deduce la violazione dell'art.360, nn.4 e 5, c.p.c. in ordine all'appello incidentale proposto dalla ON che "aveva l'onere di proporre appello in via principale". Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata in quanto priva dell'indicazione delle conclusioni delle parti e del dispositivo. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze. Quanto ai primi due motivi deve osservarsi che, con ampia e logica motivazione, fondata, tra l'altro su un analitico esame della documentazione processuale dei due gradi di giudizio, il Tribunale, sulla base di un discrezionale potere accertativo (in quanto avente ad oggetto l'esame delle vicende sostanziali controverse) ha qualificato l'intervento in questione come autonomo, pur riconoscendo la facoltà (già ritenuta legittima da parte di questa Corte: Cass.n. 11404/92 m.479011) degli odierni ricorrenti di proporre i due interventi di tipo adesivo (autonomo e dipendente), anche se vertenti su presupposti del tutto diversi, contemporaneamente ed in via tra loro subordinata. Nel caso di specie gli interventori non hanno dato luogo ad alcuna "contraddizione", ben potendo chiedere l'accertamento di un proprio diritto (di proprietà) o, in subordine, il riconoscimento di un loro interesse a che lo stesso diritto sia riconosciuto a favore di una delle due parti in causa. Riguardo al terzo motivo va rilevato che lo stesso in quanto del tutto generico nella sua formulazione è inammissibile: i ricorrenti si dolgono che il Tribunale ha esaminato “preliminarmente” ed in modo “tautologico” l'ammissibilità delle impugnazioni, senza motivare specificamente e senza, quindi, consentire l'individuazione del contenuto giuridico della relativa censura. Anche il quarto motivo è inammissibile stante la sua totale genericità, tale da renderlo incomprensibile: non è dato comprendere, infatti, stanti le scarne argomentazioni in proposito, perché mai la ON non poteva proporre impugnazione incidentale, sia in considerazione del disposto dell'art. 333 c.p.c., in base al quale la parte a cui è notificato l'appello principale ha la facoltà, a sua volta, di impugnare ulteriormente la medesima decisione “in via incidentale", sia non emergendo l'interesse degli odierni ricorrenti in ordine a tale punto riguardante la sola "qualifica” del gravame. Infondata è, infine, la quarta censura: a parte la considerazione, come per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che l'omessa integrale indicazione, nel testo della sentenza, delle conclusioni delle parti non inficia affatto la sua validità allorchè il thema decidendum sia comunque, come nella vicenda in esame, agevolmente individuabile dal complessivo contenuto della stessa sentenza ed in quanto risulta esaminato dal giudice nella sua interezza è affatto vero quanto sostenuto dai ricorrenti riguardo alla mancanza del dispositivo. non , Nell'impugnata decisione è, infatti, indicato il dispositivo in modo tale da "rappresentare" adeguatamente in sintesi il tipo di pronuncia (non definitiva) adottata, con riferimento all'accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale. P:Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £. 5914.100. di cui £.
5.000.000 per onorario. In Roma, il 22-11-2001 L'estensore ப ட In Presidente from th 10 CORTE SUPREMACY CASSAZIONE Prima Sezione C Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE It -9 MAG. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Мих еличи ст 109T 129,11 2066 456T TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in at 7 MAG, 2002 4. al01248 149.77 (euro CENTOQUARANTA YE177.) p. Diigonio Area EV (Dott.ssa MA Crazic HIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI)