Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARTOLOMEO MARLIANO 4, presso lo Studio dell'avvocato US MULONE, difeso dall'avvocato DIEGO GUADAGNINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH FF, ME US, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, difesi dall'avvocato US DI FEDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 517/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GUADAGNINO Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Palermo, decidendo sul gravame proposto da OR SA avverso la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento tra l'appellante e OV EL, IU SS, NZ SS ed AL SS, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta dall'appellante, di annullamento per incapacità naturale del testamento pubblico di NO Li CA, deceduto il 25 gennaio 1985, il quale aveva disposto di tutte le sue sostanze a favore della moglie, GR TO, dante causa degli appellati, con sentenza pubblicata in data 9 giugno 2000 ha rigettato nel merito l'appello.
Esaminando il primo motivo d'appello, col quale il SS adduceva che, avendo, egli, "disconosciuto" formalmente il testamento, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non spettava a lui l'onere di provare che il testatore, al momento di testare, era in stato d'incapacità naturale, tale onere incombendo sui convenuti, il giudice d'appello osserva che, poiché la "demenza senile arteriosclerotica", da cui il testatore era affetto, è un'infermità intermittente e ricorrente, l'onere di fornire la prova che il testamento fu redatto in un momento di totale incapacità d'intendere e di volere spettava a colui che aveva impugnato il testamento. Al riguardo, soggiunge la Corte d'Appello, non può trovare ingresso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'appellante, perché nulla potrebbe aggiungere in ordine alle condizioni di salute del de cuius, chiaramente emergenti dalle due certificazioni mediche prodotte dallo stesso appellante e dalla deposizione testimoniale di uno dei due medici - il dott. Corbo - autori delle certificazioni. Al contrario, poco significative devono ritenersi le risultanze della testimonianza resa dall'altro sanitario - il dott. Caruso - e quelle della cartella clinica in atti. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SA, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso la EL ed il SS IU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 533 e 428 cod. civ. nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, poiché egli ha esercitato l'azione di petizione d'eredità, disconoscendo il testamento a favore della TO, tale testamento, per effetto del disconoscimento da lui operato, è divenuto "immediatamente inefficace" e, pertanto, andava sottoposto a verificazione su istanza di parte convenuta. In difetto di tale istanza, il testamento non poteva esplicare alcun effetto giuridico, indipendentemente dalla validità od invalidità delle prove espletate.
Peraltro - soggiunge il ricorrente - essendo stato disconosciuto il testamento, la TO non avrebbe potuto, nel corso del giudizio, attribuire con suo testamento agli appellati i beni ricevuti in successione dal de cuius, al quale gli appellati on erano legati da rapporto di parentela.
La censura è priva di fondamento.
Essa è frutto di evidente equivoco, poiché l'azione esercitata dal ricorrente mira all'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, non già all'accertamento della falsità della scheda testamentaria.
Pertanto, il regime dell'onere della prova non doveva seguire le regole imposte dal disconoscimento dell'autenticità della scrittura privata, come sembra ritenere il ricorrente, col conseguente onere, per la parte che intende avvalersi della scrittura, di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., bensì le regole proprie dell'azione di annullamento proposta e che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, è influenzata dalla natura, permanente od intermittente, della patologia da cui era affetto il testatore.
Invero, è stato ripetutamente affermato che "poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo" (Cass. n. 8169/1987; Cass. n. 10571/1998). Facendo applicazione di tale principio, il giudice d'appello, che ha accertata la natura intermittente e ricorrente dell'affezione morbosa del de cuius, ha correttamente ritenuto che spettasse all'attore l'onere di fornire la prova che anche al momento della formazione della scheda testamentaria il Li CA era sotto l'influenza invalidante di quell'affezione.
Non meno infondato è il rilievo critico con cui si chiude il motivo in esame, essendo evidente che le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della quota di legittima non sono di per sè, nulle nè privano i loro beneficiari del potere di disporre dei beni oggetto degli atti di liberalità. Solo a seguito dell'accoglimento della domanda di reintegrazione della quota riservata al legittimario le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della quota divengono inefficaci ex nunc, con la conseguenza che prima dell'esercizio dell'azione ed in pendenza del giudizio detti atti di liberalità esplicano normalmente la loro efficacia ed i beneficiari conservano piena la disponibilità giuridica dei beni (cfr. Cass. n. 5323/2002). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 591, co. 2^ n. 3, cod. civ., osservando che la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte d'Appello non tiene conto della globalità del materiale probatorio e non è "logicamente coordinata alle risultanze probatorie", poiché si fonda esclusivamente sulla deposizione testimoniale del dott. Corbo, trascurando del tutto quella del dott. Licata Caruso, che pure assistè il de cuius nel suo ultimo periodo di vita, e le risultanze della cartella clinica relativa al ricovero del testatore nell'Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.
La censura va disattesa, poiché l'esame della motivazione della sentenza impugnata consente di verificare che anche la deposizione testimoniale del dott. Licata Caruso e la certificazione da lui resa nonché la cartella clinica relativa al suddetto ricovero hanno costituito oggetto della disamina compiuta dalla corte di merito, che, però, ne ha ritenuto scarsamente significative le risultanze, confermando, le prime, l'esistenza di una "demenza senile arteriosclerotica", che, però, è patologia a carattere intermittente e ricorrente, e riferendosi, la cartella clinica, ad un ricovero ospedaliero durato un solo giorno.
La valutazione di tali risultanze, espressa con motivazione congrua e logicamente corretta, giustifica appieno l'attribuzione di efficacia probatoria esclusiva alla testimonianza ed alla certificazione rese dal dott. Corbo, che, pur deponendo per l'esistenza di "segni di demenza arteriosclerotica", ne evidenziano il carattere intermittente con la conseguenza che restava integro l'onere, non adempiuto, per l'attore di provare che la redazione del testamento avvenne in stato d'incapacità naturale del de cuius.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Si ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004