Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
e t t e REPUBBLICA ITALIANA P 1 0672 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN Oggetto Juccleute ZIO E TERIA VI Melek - Velute Love prove Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14747/99Presidente Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron.28278 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 2204 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Soledal Sig. Sex 55 sul ricorso proposto da: per dirit elettivamente 22 LUG. 2002 DE RIGGI ANTONIO, TORTORA LORENA, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio legale ZARDO, difesi dagli avvocati MARIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SICILIANO, GIUSEPPE MEO, giusta delega in atti;
dal Sig. -per diritti 1-55 ricorrenti 23.07.02
contro
IL CANCELLIERE LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA, con sede in Genova, in persona del Dirigente Procuratore Dott. Paulo Da Silva CANCELLERIA Sebastiano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI 2001 CASCINO, che la difende, giusta delega in atti;
2166 controricorrente - 17 nonchè
contro
FU CO;
intimato avverso la sentenza n. 2236/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 21/10/98 e depositata il 09/11/98 (R.G. 2798/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giovanni CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Pietro ABBRITTI che ha concluso per Generale Dott. l'inammissibilità о comunque per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 21 ottobre 1991 De GG Antonio e OR RE, nella veste di danneggiati, conveni- vano dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il conducente danneggiante US PR e l'impresa as- sicuratrice LO RI e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali, bio- logico e morali, conseguenti all'incidente stradale av- venuto il 3 agosto 1991 in Varano Scalo. Secondo la versione proposta dagli attori, la Lan- cia Tema, condotta dal De GG e con a bordo la RT 2 イ ra, mentre usciva da un parcheggio era stata violente- mente urtata dalla Ford Transit del US, sopraggiunto dalla sinistra ed a velocità elevata. Si costituivano i convenuti e contestavano il fondamento delle domande. In particolare il US deduceva di essere assicurato presso il LO IC. Con separata domanda il De GG e la OR, nel giugno 1982, convenivano dinanzi al medesimo tribunale detta assicurazione, chiedendone la condanna al risar- cimento dei danni;
l'assicuratrice si costituiva e con- testava il fondamento della domanda. Riunite le liti, il Tribunale con sentenza, premes- so che il giudizio doveva intendersi limitato alle do- mande proposte dagli attori contro il US e il LO IC, rigettava le domande, ritenendo che l'inciden- te era stato provocato dalla condotta imprudente del conducente della NC e ritenendo inattendibili le deposizioni dei testi escussi. La decisione era appellata dagli attori, che ne chiedevano la riforma;
restavano contumaci gli appellati US e LO RI, resisteva il LO IC;
era poi disposto l'interrogatorio formale del US, che non lo rendeva. Con sentenza depositata il 9 novembre 1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava 3 gli appellanti alla rifusione delle spese in favore del LO IC, che aveva resistito al giudizio. Contro la decisione ricorrono De GG e OR deducendo unico articolato motivo;
resiste il LO IC con controricorso. Dette parti hanno prodotto memorie. Non svolge di- fesa il US. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devesi rilevare la inammissibilità del controricorso per essere le procure rilasciate in calce alla copia del ricorso. Il procuratore peraltro ha preso parte alla discussione orale. Il ricorso non può trovare accoglimento per le se- guenti considerazioni. Nell'unico articolato motivo si deducono cinque profili di censura, indicati sinteticamente in: a. travisamento dei fatti;
b. omesso esame di punti decisivi;
C. omesso esame delle prove;
d. vizio della motivazione;
e. violazione di legge o error in iudicando in relazione alle norme sostanziali sull'illecito (art. 2043, 2051, 2054) da circolazione stradale e processua- li in tema di valutazione delle prove. Questi argomenti vengono poi sviluppati nel motivo 4 dove si evidenzia che:
1. il rapporto dei Carabinieri in ordine al- l'accertamento delle responsabilità del conducente del- la NC, è errato e contraddittorio, in particolare per la ricostruzione del punto d'urto sulla base della presenza dei vetri frantumati;
mentre dall'esame dei danni riportati dall'auto era possibile stabilire che lo scontro avvenne quando la vettura sporgeva di appena 50 cm dalla via comunale;
2. che vi era un segnale di precedenza sul lato della strada comunale all'altezza dell'incrocio;
3. che l'esame delle testimonianze convalidava la versione proposta dal conducente della NC;
4. che doveva darsi rilievo alla mancata rispo- sta all'interrogatorio formale del conducente antagoni- sta, proprio perché questa era un elemento sfavorevole di valutazione, cui si aggiungevano le testimonianze rese. In senso contrario si deve osservare che: a. per il cd. travisamento del fatto in sé, CO- me fatto storico, diverso è il rimedio di impugnazione, essendo rimedio revocatorio, ove ne sussistano i pre- supposti;
che le restanti censure prospettano una ri- b. dinamica dell'incidente diversa da quella costruzione 1 5 ritenuta dai giudici del riesame, che hanno compiuto un esame analitico delle prove, selezionando criticamente e dando maggiore affidamento ai rilievi obiettivi e qualificati dei carabinieri che effettuarono il sovra- luogo, non rinvenendo alcun teste. Tale valutazione è in fatto ed attiene al prudente apprezzamento delle prove, e di sottrae al sindacato di legittimità, in quanto congruamente ed analiticamente motivata (ff. 4 e 5 motivaz.) Non sussiste dunque né l'omesso esame delle prove, né il vizio della motivazione su tale apprezzamento. Non sussiste neppure alcuna violazione delle norme sostanziali evocate. Infatti la responsabilità del conducente della Lan- cia stata dedotta dall'imputabilità a titolo sogget- tivo (colpa per negligenza), sia dalla imputabilità og- gettiva (nesso causale tra la condotta e l'evento), an- che in relazione alla violazione del diritto di prece- denza (immissione da strada laterale comunale su strada con diritto di precedenza) come accertato dai CC, che in tale veste sono pubblici ufficiali, le cui attesta- zioni possono essere contestate solo con querela per falso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione. 6
P.Q.M.
R.G. 14747 Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costi- 1999 tuite le spese del giudizio di cassazione. Roma 13 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. for beach 14 NiūrioViuris fuva 1097129,11 456T 2,66 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria Oggi,22.07. 02 IL CANCELLIERE 1 Dott.ssa Maria Aiello te /13 a tr 2 2 n E , a lle m o e R i d d ia il io 9 z lo c n ffi 9 o e . u g 8 U r A a / o t 13 it r c . s n I . t r A 7