Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11111 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1631/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 28717 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 26/04/02 Dott. Natale CAPITANIO ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: DE LL NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 1817 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 4758/99 del Tribunale di BARI, depositata il 05/01/99 R.G.N. 2072/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- De LL NN
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 luglio 1993 NN De TU, dipendente della Apulia Salus s.r.l. in qualità di impiegata, conveniva in giudizio davanti al TO di Bari l'INPS, chiedendo che l'Istituto convenuto venisse condannato alla corresponsione dell'indennità di malattia, oltre interessi e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, per il periodo in cui essa si era assentata dal lavoro per malattia. La lavoratrice affermava che il medico fiscale, al momento della visita di controllo in data 18 gennaio 1993, aveva riscontrato la sua assenza dalla propria abitazione, mentre essa si trovava in visita ambulatoriale presso il suo medico curante. Conseguentemente l'INPS aveva ritenuta ingiustificata la sua assenza e non aveva provveduto a corrisponderle l'indennità di malattia per il periodo dal 5 gennaio 1993 sino al 14 gennaio 1993, nonostante essa avesse fatto pervenire all'Istituto due certificati medici attestanti la di lei presenza presso lo studio del suo medico e l'urgenza della visita. Con sentenza in data 20 novembre 1996 il TO adito rigettava la domanda. Con sentenza in data 17 dicembre 1998 / 5 gennaio 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello della lavoratrice, osservando che la medesima non aveva dimostrato di non avere potuto osservare la reperibilità domiciliare al momento in cui il medico fiscale, inviato per il controllo, non l'aveva rinvenuta alla propria abitazione alle ore 17,30 del 18 gennaio 1993. La De TU, infatti, non aveva fornito chiarimenti dai quali potesse evincersi l'urgenza della visita medica ambulatoriale e la sua indifferibilità. 1 Affermava il giudice del gravame, in particolare, che, con i due certificati medici prodotti e confermati dal dott. Quaranta nella loro veridicità, il primo, in data 23 gennaio 1993, attestava che la lavoratrice era stata visitata alla stessa data senza indicazione dell'ora della visita e del luogo, mentre il secondo, in data 14 luglio 1993, confermava l'avvenuto rilascio di altri due certificati medici, il primo del 19 gennaio 1993 e il secondo del 18 marzo 1993, rilasciati in occasione di visite ambulatoriali con carattere d'urgenza della lavoratrice per una sindrome di rilevante entità. Da ciò il Tribunale desumeva che né dal primo né dal secondo documento veniva ad evincersi la lo necessità e l'indispensabilità della visita ambulatoriale della De TU durante il giorno del 18 gennaio 1983, data della visita fiscale di controllo inutilmente eseguita a causa della accertata irreperibilità della lavoratrice al proprio domicilio. La DeTU ricorre per cassazione con unico articolato motivo di ricorso. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso la lavoratrice denunzia motivazione insufficiente e contraddittoria nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 436 c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'INPS non aveva contestato in primo grado di avere ricevuto giustificazione circa l'assenza alla visita fiscale effettuata il 18 gennaio 1993, né aveva mai negato che la De TU, al momento di tale visita, si trovasse presso l'ambulatorio del proprio medico curante, essendosi limitato a contestare le ragioni di gravità e serietà che avevano determinato la lavoratrice ad abbandonare la propria abitazione per recarsi presso il proprio medico curante. Aggiunge la ricorrente che il Tribunale aveva peraltro omesso di esaminare la deposizione del dott. Quaranta, il quale aveva chiarito nel corso del giudizio di primo grado il carattere d'urgenza che 2 aveva giustificato l'assenza dal lavoro e la necessità che la visita si svolgesse all'interno del proprio ambulatorio e non nel domicilio della assistita. Con il controricorso l'INPS controdeduce che il Tribunale aveva confermato il rigetto della domanda senza contestare che la lavoratrice si trovasse al momento della visita fiscale del 18 gennaio 1993 presso l'anbulatorio del medico curante, ma rilevando che la De TU non aveva offerto la prova della indispensabilità e dell'urgenza della eseguita visita ambulatoriale al momento in cui, alla data del 18 gennaio 1993, il medico fiscale ne aveva accertato la sua irreperibilità. Il ricorso è infondato. Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L.12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 – pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone, tuttavia un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento. Ne consegue che, quando il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita presso il proprio medico curante, affinché tale motivo di assenza dal proprio domicilio possa considerarsi giustificato, è necessario che esso risulti rigorosamente accertato in quantoquantoalle elle sede di merito sia per la indifferibilità della visita e sia per Té modalità prescelte dal lavoratore in quanto idonee a realizzare tale indifferibile esigenza.( v. Cass. 12 dicembre 1997 n. 12575 ; Cass. 14 giugno 1999 n.5894; Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503). Nella specie il Tribunale, lungi dal negare che la DeTU non si fosse trovata presso il medico curante al suo ambulatorio nel momento in cui alla data del 18 gennaio 1993 non era stata 3 rinvenuta dal medico fiscale al suo domicilio, aveva confermato il rigetto della domanda in relazione alla mancata prova dell'urgenza e indispensabilità di tale effettuata visita ambulatoriale, osservando che con i prodotti certificati medici l'urgenza e l'indispensabilità della visita ambulatoriale era stata dimostrata per giorni diversi anche se per uno di un solo giorno da quello della avvenuta mancata reperibilità al proprio domicilio. Peraltro va dichiarata inammissibile la censura relativa al preteso mancato esame della testimonianza del dott. Quaranta in ordine alla ritenuta indifferibilità della visita ambulatoriale per mancanza di autosufficienza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non avendo la ricorrente specificato a quale delle visite ambulatoriali si riferiva l'omesso esame al fine di consentire al giudice di legittimità di vagliare la decisività della dedotta carenza di motivazione. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 3 3 6 Nulla per le spese del presente giudizio. 0 1 . . A N T S R S I 3 A A D ' 7 T , - L , 8 L O - A E L 1 S L D E Così deciso in Roma il 26 aprile 2002. 1 O I P B S S E I I N G N E D S G G A I E O T L A S A O D O A P Il Consigliere estensore T E L T , M L I I O The tale Capitano A R I R A D T D D S I E O G T E N R E ll Vinceus C ase Il Presidente S E fille