Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5894
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Sentenza 14 giugno 1999

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Il comportamento del lavoratore in malattia che non sia reperibile alla visita di controllo fissata dall'INPS ne' si preoccupi di ottemperare all'invito successivamente disposto in ambulatorio, per sopperire alla suddetta mancanza ed effettuare il medesimo adempimento, senza fornire rigorosa prova giustificativa della sua complessiva condotta assenteistica, integra la fattispecie delineata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Ne consegue che al suddetto lavoratore deve essere comminata la sanzione della decadenza dal diritto alla indennità economica di malattia, atteso che nel caso di specie si tratta di un procedimento unico, sia pure articolato in fasi successive e che la seconda fase va ancorata alla prima essendo diretta ad ovviare alla mancata realizzazione di questa, sicché entrambe risultano essere finalizzate al medesimo adempimento di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5894
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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