Sentenza 25 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10124 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
O L A L M O M B O C E ° E 2 I N 8 T O 2 I A 1 Z Z . A IZ T R R R T A IS O T 3 G U .4 E A N R REPUB LICA ITALIANA1 0124 /0 1 I 8 T A 8 - N D 1 E - D E 8 T 2 E N . R E R . S O P E . V D A F LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 16277/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 22732 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 39, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall'avvocato EGIDIO MUROLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, giusta procura a margine del controricorso;
2001 820 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 6425/98 del Pretore di ROMA, depositata il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13-15.10.1998 il Pretore di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da CL ED avversO la cartella esattoriale, disponeva l'annullamento del verbale di accertamento e conseguentemente della relativa cartella in quanto la notificazione di detto verbale era avvenuta а mani del portiere dello stabile senza che fosse stata certificata nella relata l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto. Compensava infine fra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione CL ED, deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso CL ED denuncia violazione dell'art. 92 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria omessa, motivazione. Lamenta che il Pretore abbia nonostante lacompensato le spese del giudizio, totale soccombenza della controparte, senza che le ragioni in grado di giusticare una tale decisione risultassero, quanto meno dalla motivazione ' 3 complessiva del provvedimento. La censura deve ritenersi inammissibile. La richiesta di pagamento delle spese del giudizio avanzata dalla parte che, avendo la qualità per esercitare l'ufficio del difensore abbia agito in proprio come consente l'art. 86 costituzione sia C.P.C., richiede che tale effettivamente avvenuta. Una tale assunzione personale di patrocinio da parte del professionista legale che agisca o sia convenuto in giudizio deriva direttamente da detta norma nella generalità dei casi, essendo normalmente prescritto l'obbligatorietà del ministero del difensore. Allorchè però sia previsto che la parte possa stare in giudizio anche personalmente senza l'assistenza del difensore, la circostanza che abbia esercitato anche l'ufficio del difensore deve risultare concretamente. - in cui la parte RB nell'ipotesi in esame ha esercitato a seguito della notifica della cartella esattoriale la propria difesa con riferimento al verbale di accertamento in quanto in precedenza impedita per mancata notifica dila così a livello didetto verbale, recuperando cartella esattoriale il momento di garanzia che 4 avrebbe dovuto esserle assicurato in precedenza il giudizio si è svolto nelle forme previste dalla Legge 689/81 (Sez. Un. 12544/98) che all'art. 23 comma 4 prevede la facoltà di stare in giudizio personalmente. Così delineata giuridicamente la fattispecie, onere del ricorrente precisare nel suo ricorso era per cassazione, in base al principio di - il quale costituisce autosufficienza dello stesso il necessario corollario della preclusione imposta in sede di legittimità di compiere indagini - che в avanti al Pretore non fosse stato in giudizio solo personalmente ma anche nella veste di difensore. La mancata precisazione al riguardo non consente quindi di ritenere avvenuta l'assunzione del patrocinio in proprio, non offrendo, oltre tutto, nemmeno la sentenza elementi decisivi di valutazione. Infatti la stessa pronuncia di compensazione non è di per sé sufficiente ai fini in esame, non essendosi il Pretore posto il problema, mentre dall'intestazione, ove l'odierno ricorrente risulta "costituitosi personalmente", potrebbero trarsi addirittura valutazioni di segno contrario, sia pure non univoche. 5 In tale contesto, non risultando che egli avesse diritto а chiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, il proposto ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ricorrono giusti motivi per una compensazione totale delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Roma, 21.3.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Vincayo Baldassana ледо CORE MOCAZIONE D 2001° CELLIERE O L L A O M B M I O E T C A E ° Z N 2 IZ IO 8 R Z 12 O A T R T. U T R IS A A I G T 43 E N R E A L 8 D L 8-1-8 C E T N 2 E . SS E S R R E .R. O O C D V E FA R A A LL A 9