Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 21975
CASS
Sentenza 5 aprile 2013

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I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (come rispettivamente sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente nella concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato, laddove, invece, nella induzione, utilizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario, il quale accetta l'imposizione per conseguire un proprio vantaggio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per concussione commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in un'ipotesi in cui l'azione contestata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e induzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen).

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    Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …

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    Alfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 21975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21975
Data del deposito : 5 aprile 2013

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