Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (come rispettivamente sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente nella concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato, laddove, invece, nella induzione, utilizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario, il quale accetta l'imposizione per conseguire un proprio vantaggio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per concussione commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in un'ipotesi in cui l'azione contestata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e induzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen).
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Le difficoltà applicative della legge Anticorruzione risolte dall'ultimo intervento dei giudici di legittimitàAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 21975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21975 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 663
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 19784/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA EL, nato il giorno 7 settembre 1965;
avverso la sentenza 14 luglio 2011 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B) per quanto attiene agli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 317 c.p. ovvero dall'art. 319 quater c.p., con rigetto nel resto, nonché il difensore del ricorrente avv. Ugolini, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione ed in via subordinata si è associato alla richiesta del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
CA EL ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 14 luglio 2011 della Corte di appello di Bologna la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 16 aprile 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del CA stesso, maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Molinella, in ordine ai reati di cui ai capi A), E), I) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione, in ordine al capo B), anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al capo D) e mesi otto di reclusione e Euro 100,00 di multa per il capo F) e così complessivamente: anni quattro di reclusione e Euro 100,00 di multa. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile del grado, liquidate in Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.
1.) il capo d'imputazione sub B) e la motivazione della Corte di appello.
Il ricorso è limitato al solo capo B) di imputazione nel quale si contesta all'imputato il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art.317 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, essendo Maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Molinella, "induceva" RR QU, titolare della trattoria "Cocker" situata a Molinella, ad accettare in più occasioni, a fronte di pasti consumati da lui e dai suoi familiari e amici presso la suddetta trattoria, somme largamente inferiori e quelle corrispondenti alle consumazioni effettuate;
in particolare, dopo essersi presentato in divisa, la sera del 14/7/1998, nel locale menzionato, sostenendo di dover effettuare un controllo sul rispetto della normativa relativa all'igiene degli alimenti e dopo aver ammonito i fratelli RR a non utilizzare della pasta presente nella cucina del locale, in quanto da lui assoggettata a sequestro, invitava questi ultimi a presentarsi presso il suo ufficio la mattina seguente e, in tale occasione, dopo averli informati che le infrazioni da lui riscontrate la sera precedente avrebbero comportato una sanzione pari a L. 14.000.000, aveva gettato via il foglietto sul quale si era annotato il peso della pasta ed aveva detto loro che potevano utilizzarla e che non avrebbe proceduto al sequestro, ammonendoli di prestare attenzione in futuro;
dopo di ciò, trascorsi alcuni giorni, si era recato con i suoi familiari e con taluni amici presso la trattoria dei fratelli RR per cenarvi, e, al momento di pagare il conto, senza attendere che questo venisse approntato, aveva consegnato a RR OV una banconota da L. 100.000 (somma assai inferiore all'importo che avrebbe dovuto pagare), proferendo le parole: "A posto così", ripetendo poi tale comportamento, con modalità analoghe, in numerose altre occasioni nel corso di un anno circa (e comunque sino a quanto RR OV si era rifiutato di accettare in pagamento una somma inferiore a quella dovuta). In Molinella dal 14 luglio 1998 al luglio 1999 circa.
La Corte d'appello con riferimento alle accuse di concussione del capo B), ha ritenuto di dare credito alle testimonianze rese dai fratelli RR considerando: la loro genesi (i denuncianti resero le dichiarazioni accusatorie in quanto chiamati dal Cap. BLASI, quando ormai le vessazioni erano terminate, in osservanza al dovere di verità sugli stessi gravante e non certo in quanto mossi da spirito vendicativo), la loro precisione, la coerenza logica e la costanza narrativa.
Per la gravata sentenza i due fratelli hanno narrato gli episodi in modo analogo, ancorché non sovrapponibile (fatto che rappresenta indice di genuinità) sì da ricontrarsi vicendevolmente;
inoltre l'omesso ricordo, da parte di RR OV, del gesto della "distruzione dell'appunto cartaceo" da parte del CA, non ha efficacia invalidante della ricostruzione dei fatti, dato che si tratta di circostanza non decisiva, sol considerando che RR OV aveva comunque ben inteso l'ambiguità di quel colloquio. Il gesto era comunque avvenuto, come emerge, oltre che dalla testimonianza del fratello QU, da quelle di AR RA e RI CR, che tale particolare avevano, all'epoca, appreso dai gestori.
In particolare la corte distrettuale:
a) ha ritenuto le testimonianze rese dai testi addotti dalla difesa (alcuni dei commensali di cui alla comitiva) poco significative in quanto i soggetti escussi (tutti amici dell'imputato e, anche, in qualità di soggetti che comunque fruivano del trattamento di favore ottenuto dal pubblico ufficiale presso l'esercizio, in qualche modo interessati alla vicenda) erano soltanto alcuni dei partecipanti alle cene;
b) ha considerato scorretta l'impostazione difensiva che ha incentrato il disvalore della condotta - e la conseguente sussistenza dell'illecito, sulla illegittimità formale dell'ispezione effettuata dal CA presso l'esercizio commerciale dei RR considerato che non rileva tanto se il Comando al quale apparteneva il CA avesse o meno la competenza in materia di igiene alimentare, quanto la modalità stessa con la quale l'ispezione fu eseguita (con minaccia di una sanzione pecuniaria "elevata" poi "graziosamente abbonata"), modus operandi illecito, atto esclusivamente funzionale a dimostrare il proprio potere, certamente idoneo ad incutere timore nella persona offesa ed a caortarne la volontà, ottenendo così dalla stessa ingiuste utilità (sottoforma, nel caso di specie, di reiterati trattamenti di favore);
b) ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, rilevando che il "metus publicae potestatis", elemento della fattispecie di concussione, deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno ovvero fuorviata dall'inganno, ma altresì qualora venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità" (Cass. 23/10/2009, Tisci, Rv. 245335; Cass.22/03/2000, Pifani, Rv. 220557);
c) ha spiegato la non pertinenza del richiamo alla c.d. "concussione ambientale", figura di creazione giurisprudenziale che fa riferimento a quegli ambienti ove vige un sistema di illegalità diffuso ed imperante di talché la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche con il riferimento a convenzioni tacitamente riconosciute, una sorta di regole codificate fatte valere dal pubblico ufficiale e subite dal privato, comportamenti che, ove mancasse il quadro ambientale, potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti. Nulla di ciò nel caso di specie, ove l'imputato ha indotto la persona offesa alle indebite elargizioni con subdole e ben congegnate minacce, ancorché non esplicite.
2.) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sulla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 317 c.p., avuto riguardo alla mancata integrazione delle note modali della condotta incriminata, ossia dell'abuso dei poteri o qualità, avendo la sentenza rinvenuto detti elementi esclusivamente sulla base della valutazione di "ambiguità" che la medesima Corte ha conferito ad un colloquio che l'imputato ebbe con i fratelli RR, a seguito di un'ispezione igienico- sanitaria, compiuta dall'imputato nel locale di proprietà dei predetti RR e, dunque, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo che possa deporre per la configurabilità del delitto di cui all'art. 317 c.p.. Sostiene quindi la difesa la non configurabilità (inoltre e conseguentemente), del delitto di cui all'art. 317 c.p., per difetto del c.d. metus publicae potestatis, considerato che il RR OV non riferisce di versare in uno stato di soggezione al pubblico ufficiale che lo avrebbe costretto o indotto a dare utilità al CA, ma anzi di essere in allora convinto che a seguito della predetta ispezione igienico-sanitaria "mi arrivasse a casa qualcosa da pagare".
Il ricorso prospetta quindi che la condotta posta in essere con abuso di poteri o di qualità, pur non dovendosi estrinsecare in esplicite ed aperte pretese da parte del pubblico ufficiale, debba esser comunque dotata di un'oggettiva percepibilità, dovendosi, in altri termini, sostanziare in atti che possano, al di là della singola percezione degli interessati, possano essere oggettivamente e incontrovertibilmente interpretati come intesi ad ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover indebitamente dare (o promettere) al pubblico ufficiale denaro o altra utilità. Una volta individuato il predetto elemento oggettivo che consenta di ritenere che una condotta dovuta e legittima, quale l'ispezione igenico-sanitaria effettuata dal CA, sia stata invece posta in essere con abuso di poteri o di qualità, il momento successivo di tale accertamento sarà la dimostrazione che detta condotta abbia avuto idoneità causale ad ingenerare nel soggetto passivo il c.d. metus publicae potestatis.
Dunque, per il difensore, si tratta innanzitutto di pervenire ad un pieno accertamento delle modalità, ritenute illecite, con cui una condotta, di per sè legittima e dovuta, quale l'ispezione compiuta dal CA, sia stata posta in essere e poi di verificare l'idoneità causale ditali modalità a determinare tale stato di soggezione nel soggetto passivo.
Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe desunto le modalità illecite nella condotta del CA unicamente (in quanto in ordine al predetto dato relativo alla distruzione del foglietto non si sarebbe raggiunta prova) dalla soggettiva unilaterale percezione di ambiguità che il RR OV aveva tratto dal colloquio intrattenuto con il CA, il giorno successivo la compiuta ispezione.
Con un secondo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta concussione.
La Corte dopo aver considerato, sussistente ma irrilevante la distruzione del foglietto in cui era appuntata la sanzione da irrogare, circostanza sulla quale il Giudice di prime cure aveva fondato l'affermazione di responsabilità - ha conferito peso dirimente al colloquio che il CA ebbe con i fratelli RR, colloquio a seguito del quale la vittima ha tratto la convinzione che le "sarebbe arrivato a casa qualcosa da pagare". Con un terzo motivo si prospetta omessa motivazione e conseguente manifesta illogicità della stessa, con riferimento all'asserito conseguimento di utilità da parte del CA, tale da integrare il delitto di cui all'art. 317 c.p.. Per il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso completamente di motivare in ordine alla questione evidenziata dalla difesa con riferimento alla circostanza affermata dal RR OV secondo il quale, quando l'imputato si recava nella trattoria da solo o in compagnia del proprio nucleo familiare, pagava regolarmente (vedasi deposizione RR OV), cioè pagava "il prezzo giusto".
I tre motivi, per come formulati, esigono un'unitaria trattazione, anche alla luce della novella L. n. 190 del 2012. Innanzitutto ritiene la Corte che la ricostruzione dei fatti, ad opera dei giudici di merito, nei termini dianzi sintetizzati non possa essere invalidata in ragione delle deduzioni e delle osservazioni critiche della difesa in ordine al diverso atteggiarsi della condotta del pubblico ufficiale in presenza od in assenza di terzi estranei.
Invero l'argomentare del provvedimento impugnato, in termini di materialità della vicenda e ricostruzione delle corrispondenti condotte, nella interazione tra il m.llo dei Carabinieri CA e i fratelli RR, risulta immune da illogicità di sorta, ed appare altresì sicuramente contenuto entro i margini accettabili della plausibile opinabilita di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass. pen sezione. 1, 46997/2007; Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, r.v. 105775; Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, rv 229369). Ne consegue che siffatta motivazione si sottrae a ogni sindacato in sede di scrutinio di legittimità, laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse, benché formulate abilmente sotto la prospettazione di vizi della motivazione, si sviluppano tutti negli ambiti delle censure di merito, sicché, integrando motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, non superano la soglia dell'ammissibilità.
È infatti risaputo che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, ogni qualvolta, come nella specie, entrambe le decisioni risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.
In buona sostanza, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Ne consegue che l'esito del giudizio di ricostruzione del fatto e delle reciproche interazioni privati-pubblico ufficiale, per come argomentato dai giudici di merito, non può essere invalidato, come già detto, dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonché nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.
Tanto premesso occorre ora verificare, ferma appunto la condotta accertata dei privati e del pubblico ufficiale, l'inquadramento dogmatico dei comportamenti e delle interazioni, così verificate, negli schemi sanzionatori dell'art. 317 c.p. o art. 319 quater c.p., nel tenore e nelle prospettazioni introdotte o modificate dalla L. n.192 del 2012. A tale effetto va subito precisato che nei reati di concussione e di induzione indebita, di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito il primo e inserito il secondo dalla L. n.190 del 2012) l'agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta al destinatario un male ingiusto come alternativa della sollecitata dazione o della promessa indebita di utilità. Come già chiarito da questa Corte (cfr. in termini: Cass.pen. sezione 6, 11 febbraio 2013, 1794/13, Melfi;
Cass. pen. sez. 6, u.p. 21 febbraio 2013, Fazio;
Cass. pen. sez. 6, u.p. 11 febbraio 2013, Abbate), nella "concussione da costrizione" di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale agisce con modalità, ovvero con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa: il quale è "vittima" del reato, perché, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, decide di dare o promettere allo scopo esclusivo di evitare il danno minacciato (certat de damno vitando).
Nella induzione indebita dell'art. 319 quater, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità ovvero con forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale concorre nel reato perché gli si prospetta un qualche vantaggio diretto e decide di dare o promettere più che per evitare il danno prospettato dal pubblico funzionario per conseguire il predetto vantaggio (certat de lucro captando).
Orbene, nella specie, avuto riguardo al mutamento del quadro normativo, si impone l'annullamento della gravata sentenza, affinché il giudice di rinvio, trascurando la terminologia in concreto usata nel capo d'imputazione ("costringe o induce") che rifletteva, di necessità, la generica endiade utilizzata nella abrogata e sostituita disposizione incriminatrice dell'art. 317 c.p., nella piena libertà del giudizio di merito di competenza, riconduca le accuse formulate a carico del m.llo CA all'una oppure all'altra ipotesi delittuosa, rideterminando, la sanzione da irrogare a sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, laddove l'illecito individuato integri, per materialità della condotta e per i corrispondenti profili soggettivi, la minore ipotesi delittuosa prevista dall'art.319 quater c.p.. La gravata sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che nella piena libertà del giudizio di merito, di esclusiva competenza, valuterà la ricorrenza nella specie dei disposti dell'art. 317 c.p. novellato oppure dell'art. 319 quater c.p. attenendosi alle regole ed ai criteri di interpretazione dianzi formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013