Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 2
L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 cod. proc. civ., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste (nella specie, la S.C. ha escluso che l'interesse del teste a non smentire precedenti dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione potesse integrare una condizione di incapacità a testimoniare, potendo tale interesse incidere unicamente sulla attendibilità del teste).
Nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ.. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e dall'altro non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento - e quindi anche nel giudizio di appello - tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.
Commentario • 1
- 1. La testimonianza scritta nel processo tributarioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12317 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RR ND, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 53/5, presso l'avv. Cataldo De Benedictis che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1835/99, decisa il 20 dicembre 1999 e pubblicata il 19 gennaio 2000, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 561/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19 maggio 1995 MA RR ND conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Patti in funzione di giudice del lavoro l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di maternità, non corrisposta malgrado domanda avanzata in sede amministrativa in data 18 gennaio 1994.
Con sentenza in data 29 gennaio 1998, resa nella contumacia dell'Istituto convenuto, il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'INPS e, in esito, il gravame veniva accolto con sentenza n. 1835/99 emessa in data 20 dicembre 1999 - 19 gennaio 2000, con la quale si negava la prestazione richiesta dalla lavoratrice.
La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che le risultanze della certificazione rilasciata dalla Sezione del Lavoro, formata su dichiarazioni rese dalle parti interessate, erano contrastate da dichiarazioni rese dalle stesse persone agli Ispettori dell'INPS, da cui risultava esclusa l'effettività della prestazione di lavoro. Non ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice sul duplice rilievo della tardività e della scarsa attendibilità dei testi i quali, avendo già riferito in sede amministrativa l'esistenza del rapporto di lavoro, avevano un palese interesse a sostenere le ragioni dell'appellata.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione MA RR ND con atto notificato in data 19 gennaio 2001, sulla base di tre motivi. L'INPS è rimasto intimato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.. Si
osserva che l'Istituto, contumace nel giudizio di primo grado, era incorso nelle preclusioni dettate dal rito lavoro circa la prospettazione di nuove eccezioni non rilevabili di ufficio. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc. Si
osserva che solo in caso di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli incombe l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto, mentre in costanza di iscrizione è sufficiente dimostrare la gravidanza e l'assenza dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.
Si osserva che gli accertamenti ispettivi sono stati promossi dall'Istituto a mezzo, dei suoi funzionari al fine di predisporre una sia pur labile prova e non hanno l'effetto di addossare al lavoratore l'onere di provare l'effettiva prestazione lavorativa. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si rileva che il Tribunale ha attribuito "con apparente ed immotivata disparità di trattamento" maggior credibilità ai verbali prodotti dall'INPS rispetto agli altri elementi acquisiti. Si osserva ancora che errata è la motivazione circa la rilevata tardività della formulazione in giudizio di appello di prove testimoniali, dedotte in tal sede sol perché l'Istituto, contumace in primo grado, aveva formulato le proprie difese appunto in tale grado di giudizio.
Si rileva infine che è errato denegare l'ammissione di una prova testimoniale sol perché i testi già hanno reso dichiarazioni sul punto in sede amministrativa.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente siccome contenenti la denuncia, sotto profili strettamente collegati, di un vizio di motivazione attinente all'esercizio dei poteri del giudice in tema di acquisizione del materiale probatorio e valutazione dello stesso. Le censure appaiono fondate, nei termini che di seguito si precisano.
Rileva la Corte che "nel nuovo rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda attorea, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 434 e 437 c.p.c." (cass., sent. n. 2837 del 26-04-1983). E ancora "la previsione (art. 416 c.p.c.) dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere, nella stessa memoria, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda e d'indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c.)" (cass., Sez. Lav., sent. n. 3796 del 28-06-1984).
D'altro canto il sistema di preclusioni e di decadenze, quale previsto dagli artt. 414, 416, 420 c.p.c. per l'immediata determinazione del "thema decidendum", non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso (Cass., Sez. Lav., sent. n. 2294 del 04-03-1987). Tali principi sono stati riaffermati nella sentenza 23 gennaio 2002 n. 761 ove le Sezioni Unite di questa Corte osservano che un problema di preclusione alla tempestività della contestazione presuppone un originario atteggiamento di non contestazione, non configurabile nel solo fatto della contumacia.
L'Istituto dunque, pur se contumace in primo grado, ben poteva contestare il presupposto del chiesto beneficio, ovvero la prestazione di attività lavorativa subordinata nel settore agricolo, contrapponendo alla prova documentale fornita dall'attrice altra prova documentale in senso contrario.
Peraltro nel giudizio di primo grado l'attrice aveva fornito la prova dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e dell'avvenuto parto e non era certo tenuta a dimostrare l'assenza di elementi atti a smentire tali risultanze documentali. L'Istituto ha proposto appello affermando che l'iscrizione non corrispondeva a realtà e nessun rapporto di lavoro era mai esistito, come accertato da suoi funzionari ispettivi e documentato nei verbali redatti dagli stessi.
L'appellata ha dedotto prova testimoniale al fine di dimostrare l'effettività della prestazione di lavoro, indicando come testi le stesse persone sentite nel corso dell'indagine ispettiva. Il Collegio di merito ha ritenuto di non ammettere la prova rilevandone in primis la tardività.
Ha altresì escluso l'ammissibilità dei testi indicati dall'attrice osservando che gli stessi già avevano reso dichiarazioni nel senso della sussistenza del rapporto di lavoro di fronte agli uffici competenti all'iscrizione negli elenchi e pertanto erano portatori di un interesse a sostenere le ragioni dell'appellata. Tali argomentazioni non possono essere accettate.
Il Tribunale invero non ha offerto motivazione di sorta al fine di giustificare la maggior credibilità attribuita alle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori dell'Istituto rispetto alle dichiarazioni di segno contrario rese dalle stesse persone al fine di consentire l'iscrizione della lavoratrice negli appositi elenchi;
ha altresì omesso di verificare se non doveva considerarsi come indispensabile ai fini della decisione, proprio l'audizione di tali soggetti in modo di poter vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni rese nell'una e nell'altra sede. Ha ancora affermato il principio, sicuramente non condivisibile, che un teste il quale ha reso dichiarazioni di fronte alla pubblica amministrazione è per ciò solo portatore di un interesse a sostenere le ragioni della parte cui tali dichiarazioni possono giovare, quando l'interesse a non smentirsi può formare oggetto di valutazione di attendibilità, non certo di incapacità a testimoniare (cass., sez. 3^, sent. 2363 del 12 aprile 1984). In relazione a tali vizi argomentativi appare quindi non sorretta da adeguata motivazione la conclusione cui perviene il Collegio di merito circa la carenza di prova in ordine ai presupposti del beneficio richiesto.
Si impone pertanto la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo. Detto Giudice dovrà valutare la credibilità, fornendo al riguardo adeguata motivazione, delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro dell'odierna ricorrente agli uffici amministrativi preposti all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e di quelle di segno diverso, rese agli Ispettori dell'Istituto. Nell'ambito di tale valutazione dovrà verificare, sempre fornendo al riguardo adeguata motivazione se, al fine di superare il contrasto tra risultanze contrapposte, non appaia indispensabile il ricorso ai poteri discrezionali del giudice di secondo grado, come disciplinati al secondo comma dell'art. 437 c.p.c., per l'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'odierna ricorrente. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003