Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12317
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

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L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 cod. proc. civ., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste (nella specie, la S.C. ha escluso che l'interesse del teste a non smentire precedenti dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione potesse integrare una condizione di incapacità a testimoniare, potendo tale interesse incidere unicamente sulla attendibilità del teste).

Nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ.. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e dall'altro non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento - e quindi anche nel giudizio di appello - tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.

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    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 maggio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12317
Data del deposito : 21 agosto 2003

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