Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
ICA E N BL IO B PU Z CC66391 A E R /1 5 T IA IS . /4 N R G 6 - 2 E A R B T ITALIANA CORTE SUPREM05 277/03 . .R . U A .P L IB L D D A L R . E E B T T D NOME DEL P OI A TA I T S N IA O 3 B 1 R . E 4. N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Fresidente R.G.N. 18046/199 Paclini Doil. Giovanni Consigliere Dott. Mari> Cicalc Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Сгол.11715 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. NI Di Blasi Rel. Consigliere Ud. 10/06/2002 ha pronunciato la sequente: Oggetto: Tributi Irpef SENTENZA Domanda ex art. quinquies DL n. sul ricorso proposto da! 564/94 - Presupposti DELLE FINANZE in persona del Minist.zo Effetti AMMINISTRAZIONE Applicabilità comma 6° desto pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei articolo solo ai rapporti relativ Portoghesi n. 12, presso gli Offici dell'Avvocatura a giucizi pendert . Generale dello Stato che la rappresenta 合 difende per legge;
- ricorrente colu
contro
NI NA rappresentato Ё difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Leonardo Mangione del Foro at Pordenone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Valeria SAZIONE Mazzarelli, in Roma, via Donatello, 71 CAMPION CH E GA201 ที่ไ - resistente - controricorrente avversO la sentenzā I]. 13/06/99 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste sez. € 1 21/01/99 depositata il 04/02/99 e notiti cata il 22/06/99. Udita la relaziore della Causa svolta all'udienza del 10/6/2002 13/06/2002 dal Relatore Cons. NI Di Blasi;
udito l'Avv. Mangione per il controricorrente;
Senzito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore DOLL. Schir Stefano, che ha concluso pe= $ 1 rige Lo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale delle Imposte Dirette di L'Ufficio Pordenone sulla base di p.v.c elevato dal N. F. T. il 6-15 Marzo 1993, accertava a carico di ON NI un maggior reddito per l'anno 1991 e 1 quidava l'Irpef conseguentemente dovuta. I relativi alti impositivi, postI _I essere a sensi del art. 2 quinquies del D. L Л. 564/1994, venivano сви impugnati dal contribuente nella considerazione della relativa illegittimità. Rilevava in proposito il ricorrente che l'art. 2 quinquies citato, non poteva trovare applicazione per assenza dei relativi presupposti. Evidenziava, altresi, che, nel сазо in data 2 13/12/1994, dopo l'elevazione del verbale, aveva presentato istanza di definizione del rapporto ° versato un importo pari al 10 della maggiore imposta accertata, ai sensi dell'art. 5 de_ D.1 30/09/94 n. 564, sicchè 10 stesso doveva considerarsi ormai definito con la consequente preclusione per l'Ufficio di porre in essere altoriori anti impositivi. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone Con decisione п. 124/04/97 accoglieva il ricorso النت motivazione adosiva alla ProspeLLazione de i contribucnte er per l'effetto, annullava l'avviso d accertamento e l'iscrizione a ruolo. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla CTR di Trieste, giusta sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato 111/10/99 1'Amministrazion dolle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. וז contribuente сол controricoISO notificato 11 02/11/99 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico MEZZO 1'Amministrazione censura ]'impugnata decisione per violazione e faisa applicazione dell'art. 2 quinquies, commi 1 e 6 del DL n. 564/94, convertito in Legge 1. 656/34 е dell'art. 15 del DPR n. 602/73, nonché per motivazione carente ed insufficiente Su ur 3 punto decisivo della controversia. Si deduce che male avrebbe fatto il giudice di morito a ziconere applicabile alla fattispecie un regime diverso da quello previsto dall'art. 2 quinquies comma 1" del DT. 1. 564/94, dal momento сле una corretta interpretazione della citata norma induceva а ritenere che l'ipotesi di processo verbale di constatazione non ancora seguito da accertamento C contenz_050 giudiziaric andasse scstanzialmente assim lato, agli effetti previsti dalla norma stessa, al case della lite ai competenti organ: già pendente innanzi in tale evenienza, giurisdizionali, essendosi, comunque, realizzati i presupposti del contenzioso. Si sostiene, quindi, che erroneamente sarebbe stata ritenuta illegittima la pretesa fiscale non potendosi ricollegare effetti estintivi del rapporto alla domanda integrativa presentata dopo la redazione del P.v. di cofer contestazione, spettando, comunque, all'Amministrazione il diritto prezendere il pagamento oltre che della somma espressamente indicata per la definizione anche di quell'altra dovuta per legge nei casi di constatazione giudiziaria dell'atto impositivo. Ritiene il Collegio che il denunciato vizio di legge sia insussistente. In vero, l'art. 2 quinquies comme I° del DL П. 564/94 cosi recita: "Le iti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle Commissioni Tributaric in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ívi compresi i processi verbali di constatazione per i quali NON sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento della somma di lire 150mila, se la lite di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di somma pari al dieci per zento de i valore deila Lite, Se questo À di importo superiore a lire 2 milioni e fino à lire 20 milioni". Il comma 6 della medesima norma è, poi, del sequente tenore: "Restano comunque dovute Ic solune cuj pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche sc non апсота iscritte ruolo 0 liquidate;
dette Somme, a seguito delic definizioni, scho riscosse 2 titolo definitivo. La definizione non da comunque luogo alla restituzione delle some eventualmente già versato dal ricorrente". A sua volta l'art. 15 del DPR n. 602 dcl 29/09/73 nel Zesto ratione temporia, applicabile disponeva che "LE 5 imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte 3 titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per { terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile od al maggior imponibile accertato dall'Ufficio e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'art. 41 bis de! decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni". Taie essendo il Tenore delle notte denunciate, questa Corte è dell'avviso che l'operato del giudice di merito Ron giustifichi le prospettate censure, posto che 'interpretazione, dalla stesse resa, delle citate disposizioni condivisibile, atteso che la terminologia usata dai. Legislatore, al primo comma, nel prevedere le due ipotesi di definizione dei rapporti fiscali, identificate in realtà fattuali сви caratterizzantesi o per la pendenza della lite innanzi ad organi giurisdizionali, ovvero per l'esistenza di un p.v.c. pe= il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, ed al comma 6° ne disporre che "Restano comunque dovute le SOTING il cui pagamento é previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pondenza di giudizio, anche se non ancora iscritte à ruolo o liquidate ..", inducono inequivocabilmente a ritenere che tale ultima disposizione è esclusivamente applicabile ai rapporti scal ogget Lo ci contestazione giudiziaria innanzi alie Commissioni Tributarie, e non anche alle diverse fattispecie in cui 1107 solo ΠΟΠ sussista alcuna pendenza giudiziaria ma, reppure, risulti accertato L'imponibile, per essere stato redatto un mero processo vezbale di constatazione seguito da accertamento. Del resto, tale interpretazione trova riscontro nello stesso disposto dell'art. 15 del DPR n. 602/73 alla cui stroqua, contrariamente a quanto espressamente previsto da! richiamalo comma 6° dell'art. 2 quinquies, deve escludersi sia che possono ritenersi "dovute le somme" ove i corrispondenti imponibili Пon siano già stati accertati dall'Ufficio, sia pure che si possa procodere ad iscrizione nei ruoli a titolo provvisorio. Il riccrso var dunque, rige=tato, risultando applicazione оваа'impugnata sentenza aver fatto Corre ta delia normativa in esame. Bussistono giusti motivi cer compensare 1 spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma 11 13 Giugno 2002] 10 pinquo 2002. T Il Consiglie Dott. 11 Presidente Doti Giovanni Paoli re Relatore Estensore Antonith Di Blasi IL GANGELLIG E C1 Glad Casoll positata in Cancelleria APR. 2003 Googi, n IL CANCELLIERE 01 Gi Casoli 5 8 0