Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
0 5 1 24 /03 ESENTE DALL'IMPOSTA BLICA ITALIANA BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA NASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) OPOLO ALIA TO A CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE Oggetto SEPARAZIONE CONJUGALE' SEZIONE PRIMA CIVILE PROVA NOTORIO FATIJ PACIFICI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cott. Angelo GRISCO Presidente R.G.N. 15168/00 - Cott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel Consigliere Cron. 11448 Dott. Giuseppe MA BERRITI Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud.19/11/2002 Ea pronunciato la sequorte SEN TENZA sul ricorso proposto da: ER AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO N 8, presso 1'avvocato PIETRO SCIUBBA, che 10 zappresenta £ difende unitamente all'avvOCATO ALFREDO ROSSI, giusta procura ā margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGL SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta € difende unitamente 2002 all'avvocato BFNTAMINO SANGIORGIO, giusta procura iT: 2100 calce al controricorso;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 407/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il F.M. in persona del Sostituto Frocuratore Generale Dot:. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10/09/1990, MA TI conveniva il marito DL LA davanti al Tribunale di Bologna per sentire pronunciare la separazione con che dal matrimonio, celebrato in dataaddebito. Esponeva 1/02/1972 erano nati due figli e deduceva comportament 7 del coniuge che avevano reso intollerabile la conviven- za. Il convenuto, costituendosi, negava gli addebiti e, in via riconvenzionale, chiedeva che la separazione Cosse pronunciata con addebito alla moglic. Copo provvedimenti provvisori presidenziali e i provvedimen- ti integrativi del G. I. (ordinanza 23/05/1991, 4/04/1395 23/11/1995), il convenuto chiedeva una pro- nuncia parziale sulla separazione, riservando a_ pro- sieguo del giudizio ogni decisione sull' addebito. ch 2 Con sentenza non definitiva [, 1060/96 depositata i1 6/6/1996, il Tribunale di Bologna dichiarava la se- parazione personale dei coniugi rimettendo gli stessi per istruttoria sia sulla *i- avanti 1'istruttore la chiesta di addebito che sulle richieste di natura eco- nomica da definirsi con successiva sentenza definitiva. La TI proponeva tempestivo appello avverso detta sentenza parziale sostenendo che, in tema di se- parazione personale, il Giudice non poteva frazionare la decisione della separazione da quella dell'addebito. -Tia Corte di Appello di Bologna prima sezione sentenza n. 44/97 depositato il 16/01/1997 respin- con geva la impugnazione della TI e confermava la sen- tenza del Tribunale. La TI, quindi, proponeva tempestivo ricorso per Cassazione e questa Corte, con sentenza п. 7945/98 depositata i 13/8/1998, cassava la sentenza di appel- lo, confermativa di quella di primo grado, affermando aderende alla tesi della TI che la richiesta di addebito manca di qualsivoglia autonomia sia processua- le che sostanziale rispetto alla domanda di separazione secondo la chiara dizioneCosi che i.l Giudice, dell'art. 151 c.C., deve cecidere sull' addebito con ia 山 stessa sentenza con cui decide sulla seprazione senza possibilità alcuna di scindere i due giudizi. 3 Di conseguenza, questa Corte rimetteva le part. avanti a Corte di Appello sezione diversa dalla prima - per la decisione sull' addebito contestualmente alla declaratoria di separazione, fermo il giudizio avanti il Tribunale per le sole questioni di carattere econo- mico. La Corte di Appello di Bologna, in sede di rinvio, con sentenza n. 407/2000 depositata il 4/4/2000 dichia- la separazione personale dei coniugi in contesa rava J addebito della stessa al Lalarne, ritenendo provata con la di lui responsabilità per avere instaurato, in co- stanza di matrimonio, una relazione extraconiugale che aveva determinato la rottura dell'armonia coniugale. Avverso detta sentenza di rinvio di LA DL ha proposto il ricorso per cassazione a cui si resiste con controricorso la TI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso. соп cui unico motivo il LA addebita alla Corte territoriale di avere "violato in meniera eclatante tutto 10 norme che regolano l'onere della prova"; di aver impropriamente assurto come "Motori" fatti ΕΟΠ riconducibili a nozioni di comune esperienza di avere altresì violato i principi sul ri- corso alla presunzioni d'art. 2729 c.C.; e di avere, Th infine, motivato in modo "incerto e insufficiente" in 4 ordine alla circostanza deila [a suc avviso, a torto] ri- ritenuta addebitabilità della separazione ad essc corrente - è, in ogni sua parte e profilo, destituito di fondamento.
1.1. Non può dirsi, in primo luogo, infatti, vicia- il principio dell'onere della prova una volta che i to giudici di merito Капло ritenuto raggiunto, comunque, La prova sia dell'intrattenimento di una relazione ex- traconiugale dei LA in corso di matrimonio all'insaputa della moglie sia del fatto che proprio la successiva scoperta di questa, da parte della TI, "è stata la Ca sa scatenante deldell'allontanamento intollerabilitàLalarne dalla CASA coniugale e de la dello prosecuzione della vita in comune" dei coniugi. Sui che, appunto, risulta corzellamente fondato il giu- dizio di addebitalibità della separazione al medesimo DL.
1.2. Neppure poi sussiste il preteso travisemento del concetto di "notorio“. In linea di principio, è ben vero, infatti, che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto noto- comportante una deroga al principio dispositivorio! ed al contraddittorio, per 'introduzione nel process0 civile di prove fornite dalle parti e relative a нет fatti dalle stesse non vagliati ne controllati vada • inteso in senso rigoroso e, cioè, come "fatto acquistO alla conoscenza della collettività, e con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incostentabile". Ma nella specie, la relazione extraconiugale del Lalarne non è stata contrariamente all'avverso assun- to ricondotta, dalla Corte bolognese, Jl prelesc "notorio" (dal che la non pertinenza della censura in tal senso formulata) bensì ritenuta dimostrata anche sulla base della mancata sua contestazione da parte del marito. Per cui, al riguardo, VA richiamazo il diverso r principic al quale, quedi giudici si sono puntualmen-- - per cui in sede di valutazione te invero attenuti della prova, il ritenere che la mancata contestazione di determinazi fatti costituisca implicita ammissione degli stessi e questione riservata al giudice di meri- to, il cui apprezzamento è, come taie, incensurabile in sede di legittimità (cfr. n. 13686/01), ove ovviamente non concerną fatti che richiedano la prova scritta "ad probationem" (n. 11765/02) e purchè tale apprezzamento non risulti lacunca o viziato sotto il profilo logico giuridico. Profilo, quest'ultimo, in relazione al quale la sentenza impugnata, non presla, però, certo il fian- co a critica, essendosi la Corte di merito pur data ca- rico di verificare che la relazione extraconiugale del th ɓ LA, non contestata dal medesimo, trovava comunque, plurimi o convergenti obiettivi elementi di riscontro, Tra i quali un rapporto dei Carabinieri, intervenuti per sedare una lite tra l'intera famiglia del alanne LE "L (Luana Ravaglia) indicata dalla TI CO- me convivente del marito. E ciò in quello stesso appar- tamento, di Via Castiglione, in cui l'uomo sarebbe ef fettivamente poi andato a convivere con la Ravaglia.
1.3. Nė può dirsi, infine, carente la motivazione della decisione in esame quanto al nesso di dipendenza ausale della separazione dal riferito comportamento del marito. Poichè, viceversa, anche per questo aspetto Corte bolognese non ha mancato di valutare, anche corretto ricorso alla prova logica, che la convi- con verza dei coniugi si era bruscamente interrotta, con 'allontanamento del LA dalla casa coniugale, solo dopo la ricordata scoperta della sua relazione con La lite in casa di quest'ultima [fatto no- Ravaglia e 1 che, appunto, la conclusione (raggiunta con to]. ragionamento ferenziale secondo il paradigma della prova presuntiva ex art. 2729 c.c.) che proprio quella relazione e la sua scoperta sono stati la causa scate- nante" che ha condotto alla separazione coniugale per cui è causa.
2. Il ricorso wa, pertanto, integralmente respinto. RG 15168, 3. Le spese seguoл0 la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. P condanna il ricor- rente alle spese che liquida in complessivi €.
2.15000.di cui € 2.000,00 per onorari. Roma il 19 novembre 2002. Il Consigliere este Il residente OV Mario Rosari (Angelo Grieco) CONTE SUPR A DI CASSAZIONE PR ST Civile Depositato in Cancelleria 3 - APR. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE - 0 0