Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, applicabile ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari, costituisce un atto di impulso processuale rimesso alla determinazione della parte e richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinuncia alla sospensione disposta dalla legge, che non può essere desunta da comportamenti o da atti del soggetto non univocamente a ciò diretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2005, n. 10861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10861 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/02/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 461
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARNABAI Renato - Consigliere - N. 47024/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER FI nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 4.11.04 con la quale in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica di Messina avverso l'ordinanza del Tribunale di Patti in data 1.9.04 che ha concesso gli arresti domiciliari, è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 629 c.p., 7 l. 203/91;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Santi Consolo il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso. La Corte:
OSSERVA
Il giudice del riesame ha nuovamente applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo che il solo decorso del tempo non supera la presunzione di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p.. Il difensore del ricorrente deduce violazione dell'art. 240 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, trattandosi di delitti di criminalità organizzata in ordine ai quali non opera la sospensione dei termini feriali e dovendosi comunque ritenere una tacita rinuncia a detti termini considerando la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale inframuraria presentata dalla difesa in periodo feriale ed accolta dal Tribunale proprio in detto periodo. Lamenta il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 292 c.p.p. con riferimento alle esigenze cautelari considerando il decorso del tempo e lo stato di persona incensurata dell'imputato. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nei procedimenti per reati contro la criminalità organizzata la sospensione dei termini per espresso disposto dell'art. 240 bis c. 2 delle norme di coordinamento del c.p.p. (comma aggiunto ex art. 21 bis l.
7.8.92 n. 356 che ha convertito il d.l.
8.6.92 n. 306) opera unicamente per le indagini preliminari e non, come nel caso in esame, per le fasi successive. Deve poi essere confermato il principio di legittimità che qualifica la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale come uno specifico atto d'impulso processuale che è rimesso alla determinazione della parte e che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare (Cass. 2^ 24.2.00 n. 7981, c.c. 28.1.04, rv. 228561; Cass. 2^ 5.3.01 n. 9383, c.c. 1.2.01, rv. 218206). La norma di cui all'art. 240 bis disp. att. c.p.p. non può essere interpretata in via analogica ritenendo equipollente alla forma espressa un comportamento per fatti concludenti che, come nell'ipotesi in esame non è affatto logico sostenere equiparando una richiesta di ripristino di custodia in carcere revocata ad una richiesta di revoca di misura cautelare carceraria imposta. La soggettiva urgenza dell'imputato di vedere decisa la sua istanza di revoca della misura non si estende al conoscere, una volta accolta la richiesta di revoca o modifica, l'esito della decisione sollecitata dall'accusa per il ripristino della custodia in carcere.
Deve essere rigettato anche il secondo motivo di gravame relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Nel caso concreto non sussiste il denunciato vizio di motivazione non avendo il ricorrente esposto ragioni di manifesta illogicità del Tribunale nell'indicare, a conferma della inesistenza di ragioni escludenti la presunzione di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., la grave entità dei fatti e la personalità del prevenuto, essendo del tutto neutro il mero decorso del tempo in assenza di specifici elementi indicanti la rescissione del prevenuto dal contesto di criminalità organizzata che invece risulta allo stato debitamente motivata dal giudice della cautela con le ulteriori pendenze per fatti di criminalità organizzata per i quali è sottoposto a regime di custodia cautelare in carcere.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'indiziato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2005