Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2005, n. 10861
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Sentenza 23 febbraio 2005

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La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, applicabile ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari, costituisce un atto di impulso processuale rimesso alla determinazione della parte e richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinuncia alla sospensione disposta dalla legge, che non può essere desunta da comportamenti o da atti del soggetto non univocamente a ciò diretti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2005, n. 10861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10861
    Data del deposito : 23 febbraio 2005

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