Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
La falsità di un atto può essere dichiarata, ex art. 537 cod. proc. pen., anche con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il richiamo al predetto art. 537, contenuto nell'art. 425 cod. proc. pen., rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale, né essere necessariamente preceduto da una sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2015, n. 7105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7105 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
7 105/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3725 - Presidente - N. Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE N. 16006/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AR N. IL 14/09/1971 avverso la sentenza n. 320/2014 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 30/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ми Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento ha, con la sentenza impugnata, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 483 cod. pen. imputato a CL RI per avere la stessa dichiarato falsamente - nella domanda di iscrizione presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di essere in possesso- del titolo di specializzazione per il sostegno all'insegnamento; per l'effetto ha dichiarato la falsità della domanda di iscrizione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29/4/2005 a firma dell'imputata e ne ha ordinato la cancellazione a cura della P.G. operante.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputata lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione derivanti dal fatto che aveva sostiene - regolarmente conseguito il diploma di specializzazione, quale insegnante di sostegno, all'esito di un corso tenuto in Agrigento dalla CGIL-Scuola per conto dell'ANFE e che per ragioni interne "quest'ultima associazione aveva - - disconosciuto". Pertanto, il Giudice non avrebbe dovuto dichiarare la falsità della domanda. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il carattere "falso" della dichiarazione resa dall'imputata e allegata alla domanda di iscrizione nella graduatoria del personale docente, presentata in data 19/4/2007, è stata accertata in sede di emissione del decreto penale di condanna. Pertanto, la successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impediva al giudice dell'opposizione di dichiarare la falsità dell'atto, per espressa previsione dell'art. 537 cod. proc. pen. ("le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento"). Invero, la dichiarazione della falsità di un atto può essere disposta dal giudice anche all'esito di un procedimento definito ex art. 129 cod. proc. pen., allorché - come nella specie - risulti già esercitata l'azione penale, in quanto il richiamo operato dall'art. 425 cod. proc. pen. all'art. 537 cod. proc. pen. rende evidente che l' accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale né essere necessariamente preceduto da una sentenza di condanna, perché la prova della falsità dell'atto può emergere dalla concretezza, 2 ш in una sentenza di proscioglimento per prescrizione. Per lo stesso motivo non può costituire vizio della decisione la mancata disamina dell'elemento soggettivo del reato (elemento su cui, effettivamente, il giudicante ha omesso ogni valutazione), giacché anche l'accertamento della "buona fede" dell'imputata, nel momento in cui rendeva la dichiarazione che le è contestata, non avrebbe consentito al Giudice di omettere la statuizione di cui si discute, che è imposta da ragioni di ordine pubblico e prescinde dall'accertamento della colpevolezza. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in € 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) Sabeone) Wabern DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 23 FEB 2016 IONÁRIO GIIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ou Juuse 3