Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
cc 73168 ес ESENTS A REGISTRAZIONE AI SENSI EL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - NA5 R.G.N. 24449/00 MATERIA TRIBUTARIA REPUB ITALIANA 1/10/02 Cron. 17363 IN NOME DEL POLOITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. Relatore Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente: Tributi/Contenzioso/Notificazioni SENTENZA Sa sul ricorso proposto da: FINSET FINANZIARIA SETTENTRIONALE S.r.l., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Boccioni n. 4, presso l'avv. F. D'Ayala Valva, che lo rappresenta e difende con l'avv. Francesco Salvatore del Foro di Verona, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro . AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona N Giuseppe MA 1 3429 del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
· controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 106/99 del 14 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° ottobre 2002 dal Relatore dott. Giuseppe MA;
Udito, per la ricorrente, l'avv. D'Ayala Valva;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che con ricorso notificato il 20 gennaio 1995 la s.r.l. FINSET- Finanziaria Settentrionale (d'ora innanzi FINSET) impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona, l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio del registro di Verona aveva rettificato, ai fini dell'INVIM, il valore finale di un immobile da lei dichiarato;
che la FINSET, con tale atto, eleggeva il proprio domicilio presso il proprio difensore in Legnago, Via Matteotti, n. 20; Giuseppe MA་་་ 2 che con avviso del 19 febbraio 1997 la segreteria della Commissione comunicava alla ricorrente, in detto domicilio, che il ricorso era stato accolto con sentenza n. 120/4/96 del 2 dicembre 1996; che detta decisione era però riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, con sentenza n. 106/99 del 14 ottobre 1999, dichiarava legittimo l'operato dell'Ufficio e compensava le spese legali;
che la ricorrente chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;
che l'Amministrazione finanziaria resiste. Considerato in diritto che, con il primo motivo di ricorso, la FINSET - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 20, primo e secondo comma, 17, primo e secondo comma, 18, secondo comma, dello stesso decreto assume la nullità della sentenza impugnata (che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado), deducendo di non aver ricevuto, nel domicilio letto, alcuna dell'impugnazione e di non essere stata, notifica Giuseppe MA 3 conseguentemente, in grado di partecipare al giudizio, della cui instaurazione non aveva avuto nessuna informazione;
che, alla stregua delle ammissioni della controparte, la "spedizione” del gravame (ai fini della sua notifica a mezzo del servizio postale) presso la sede legale della società, anziché presso il domicilio eletto, può dirsi pacifica;
che, conseguentemente, la notifica è da ritenersi "nulla" perché effettuata in violazione di quanto prescritto dall'art. 17, primo comma, d.lgs. 546/92; che la mancata partecipazione della FINSET alla successiva fase di giudizio impedisce di ritenere che tale nullità sia stata sanata ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c.; che detta nullità procedimentale si riflette, in base ai principi, sulla sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 159, primo comma, c.p.c.); che la doglianza è pertanto fondata;
che l'altro motivo di gravame, proposto in via subordinata, rimane assorbito;
che, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con conseguente rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale per il Veneto perché, Giuseppe MA 4 previa rinnovazione della notifica dell'atto d'appello, provveda all'ulteriore corso del giudizio;
che viene demandata al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di questa fase
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. In relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per il Veneto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2002. Il Presidente for fighergest 돠 DEPOSITATO CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 AL CA 20 MAG. 2003 CANCELLIERE C1 ୮ AL CA Giuseppe MA